Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38821 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza del 5 febbraio 2025 dalla Corte di cassazione della ordinanza del 27 novembre 2024, rigettava l’istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 -bis cod. proc. pen. presentata nell’interesse di COGNOME NOME ed avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Parma n 2129/2023 del 21 novembre 2023, divenuta res iudicata il 23 gennaio 2024.
Avverso detta ordinanza COGNOME NOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 bis , 629 bis e 627, comma 3, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello escluso la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del ricorrente, all’epoca detenuto in carcere, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza rescindente, e per avere conseguentemente concluso per la conoscenza del processo in capo all’imputato.
Alla odierna udienza -che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico Ministero e il difensore hanno inviato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ante omnia rilevato che la fattispecie al vaglio è disciplinata dall’art. 629 – bis cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall’art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
Secondo la disposizione attualmente in vigore la rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato “nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza”.
2.1. Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che “provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo”) si è così sostituito un dettato più complesso.
Si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall’art. 420 bis cod. proc. pen.) e si aggiunge (e non si tratta di ipotesi alternativa avendo il legislatore utilizzato la congiunzione “e” , non la disgiuntiva “o”) anche la mancata impugnazione della sentenza, ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima, ovviamente, della sentenza sul punto).
Dunque, ai fini dell’attivazione del rimedio rescissorio , oltre ai vizi della citazione a giudizio, è necessaria la prova della mancanza di effettiva conoscenza della pendenza del procedimento prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva» (ex multis, Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018).
Nel caso in esame, occorre rilevare come, già con la sentenza rescindente, veniva dichiarata la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Ed infatti, nonostante lo stato di detenzione del ricorrente, la notifica non veniva effettuata presso la Casa Circondariale, ma presso il domicilio eletto e, poi, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia.
Ora se è vero che per effetto dell’inciso che compare nel nuovo testo normativo del citato articolo 629 bis cod. proc. pen. «salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza» – la nullità della notifica non comporta ipso iure la rescissione del giudicato, è tuttavia indubbio che , nel caso in esame, l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato di certo non è desumibile dagli atti di perquisizione e sequestro a proprio carico e dalla successiva “negligenza informativa”, ovvero dalla circostanza di non avere assunto informazioni relative al processo dal difensore di fiducia (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287298 -01).
A tali superiori premesse consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e della sentenza del Tribunale di Parma con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso .
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l’ulteriore corso. Così deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME