Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38551 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38551 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Massafra il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 della Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto ha rigettato l’istanza di rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., proposta da NOME nei confronti della sentenza emessa il 14 settembre 2023 dal Tribunale di Taranto, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2023.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, che ha dedotto violazione di legge, per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la celebrazione del processo in primo grado, nonostante l’incolpevole assenza della ricorrente, essendole stato notificato il decreto di fissazione del giudizio immediato senza il rispetto della normativa ex art. 108 d.l. n. 18/2020, concernente le modalità di recapito degli atti nel periodo dell’emergenza da Covid-19.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, nel caso in scrutinio, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente a decorrere dal 29 dicembre 2022.
In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, a seguito delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 si deve fare riferimento al momento in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della pronuncia della sentenza passata in giudicato e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701 – 01; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528 – 01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891 01).
Essendo la sentenza impugnata stata emessa il 14 settembre 2023, ossia dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, anche la conoscenza di essa non può che essere avvenuta nella vigenza della nuova disciplina.
Tanto premesso, va osservato che la nuova disposizione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato «nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
Alla precedente formulazione (secondo cui la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che avesse provato che l’assenza era stata dovuta «ad una incolpevole mancata conoscenza del processo») si è così sostituito un dettato più complesso, in cui si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall’art. 420-bis cod. proc. pen.), restando
tuttavia fermo l’onere della prova a carico del richiedente e venendo escluso il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (prima, ovviamente, della sentenza da impugnare sul punto).
L’assenza, nell’attuale assetto normativo riscritto seguendo l’insegnamento delle Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 279420 – 01), presuppone, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., che il soggetto abbia ricevuto la notificazione del provvedimento di vocatio in iudicium e abbia espressamente rinunciato a comparire ovvero – nell’ipotesi di assenza accertata dal giudice – che quest’ultimo ritenga provato (comma 2) che l’imputato abbia acquisito effettiva conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza sia dovuta a scelta consapevole e volontaria, alla luce di quanto desumibile dall’apprezzamento di taluni indici, aventi rilievo sintomatico, seppur non presuntivo, costituiti dalle modalità della notifica, dagli atti compiuti prima dell’udienza, dalla nomina di un difensore di fiducia e da ogni altra circostanza rilevante, essendo, inoltre, specificamente contemplato (comma 3) il caso della declaratoria di latitanza e della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo. In assenza di tali condizioni si impone un tentativo di notifica personale all’imputato, fallito il quale deve essere pronunciata, ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen., sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo; sentenza, peraltro, revocabile qualora l’imputato venga rintracciato e possa essergli debitamente notificato il relativo avviso per un’udienza predefinita, entro un determinato lasso di tempo.
Di tali criteri ermeneutici ha fatto corretta applicazione la Corte di appello, che ha rigettato la richiesta di rescissione formulata dalla ricorrente, avendo rilevato che la notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato era avvenuta regolarmente e che era certo che l’imputata aveva avuto effettiva conoscenza del giudizio, a cui si era sottratta consapevolmente.
In particolare, il Collegio territoriale ha sottolineato che l’agente notificatore, nella relata di notifica, aveva indicato di avere proceduto alla consegna dell’atto nei confronti del “destinatario persona fisica” e tale dicitura doveva essere ricondotta proprio alla ricorrente, non avendo il menzionato agente barrato altre caselle, volte a distinguere l’effettivo destinatario dell’avviso da altre persone riceventi. Premesso che la disciplina di cui all’art. 108 del d.l. n. 18/2020 fa riferimento all’accertamento della presenza del destinatario, senza l’apposizione di alcuna firma da parte di quest’ultimo, per evitare, all’evidenza, contatti tra le parti durante l’epoca emergenziale, nell’ordinanza impugnata si evidenzia che
l’agente notificatore aveva accertato la presenza fisica della destinataria dell’atto nel luogo di sua residenza.
Siffatte argomentazioni sfuggono ai rilievi censori della ricorrente, dovendosi osservare sia che sono state rispettate le norme sulla notifica degli atti nel periodo emergenziale sia che la consegna dell’atto con le modalità sopra indicate consente di affermare che la ricorrente fosse a conoscenza del processo, con conseguente legittima dichiarazione della sua assenza.
Peraltro, la ricorrente si è limitata a dedurre la nullità della notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato, senza alcun accenno alla sua mancata conoscenza incolpevole del processo, pur essendo di ciò onerata, come già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, grava sull’imputato un “onere di allegazione” che, pur non coincidendo con l’onere della prova, offra un “principio” di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto, suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01).
Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 ottobre 2025.