Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11597 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11597 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME M. NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. 433/2025
Relatore –
CC Ð 06/03/2025
R.G.N. 40429/2024
Motivazione semplificata
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Bacoli il 19/05/1938
avverso lÕordinanza del 25/10/2024 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso lÕordinanza della Corte dÕappello di Napoli con la quale era stata dichiarata lÕinammissibilitˆ dellÕistanza di rescissione del giudicato.
Deduce la violazione di cui allÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕart. 629 cod.proc.pen.
Argomenta la ricorrente che la Corte dÕappello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile lÕistanza di rescissione del giudicato, ed errato nellÕapplicazione della legge lˆ dove il comma 1 dellÕart. 629 cod.proc.pen. consente al condannato, con sentenza passata in giudicato nei cui confronti sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di ottenere la rescissione del
giudicato qualora approvi che l’assenza sia dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel caso di specie l’imputata non avrebbe avuto conoscenza del procedimento, nŽ si conoscerebbe se fosse stata regolarmente avvisata. Le considerazioni qui espresse imporrebbero la sospensione dell’esecuzione della sentenza e della pena con esso inflitta e ci˜ in quanto la rescissione del giudicato costituisce, come argomentato dalla recente sentenza delle Sezioni unite n. 15498 del 2021, un mezzo coerente di denuncia di vizi di mancata conoscenza del procedimento e, dunque, si pone come rimedio impugnatorio volto a sindacare tutte le situazioni di effettiva mancata conoscenza di tutto il processo non ascrivibili all’imputato, determinando cos’ il superamento della originaria visione che voleva l’articolo 629 cod.proc.pen. esperibile solo quando si fosse legittimamente proceduto in assenza dell’imputato.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile.
L’introduzione della rescissione del giudicato, dapprima disciplinato dall’art. 625-ter cod. proc. pen., poi sostituito dall’art. 629-bis cod. proc. pen., costituisce il punto di arrivo del percorso evolutivo descritto e ne riflette i principi ispiratori, in quanto istituto che non si limita, come giˆ previsto dall’art. 175 cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l’imputato sia rimasto assente, ma gli garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata partecipazione non sia stata volontaria.
Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato.
Secondo il consolidato orientamento di legittimitˆ, formatosi sotto il vigore dell’art. 625-ter cod. proc. pen., la richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile quando sia presentata in relazione a processo contumaciale, celebrato nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67; nŽ la stessa istanza pu˜ essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacchŽ ontologicamente diverse
sono la natura e la funzione dell’istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione (Sez.6, n.10000 del 14/02/2017, De Maio, Rv. 269665).
Le Sezioni Unite (n.36848 del17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992) hanno precisato come l’art. 625-ter, comma 1 cod. proc. pen. legittimasse all’istanza esclusivamente il condannato Çnei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processoÈ, con conseguente inapplicabilitˆ della disposizione al contumace. Con riferimento all’imputato “assente”, la medesima sentenza ha precisato che il riferimento contenuto nella norma non potesse essere indirizzato alla nuova figura dell’assente ex art. 420-bis, cod. proc. pen. come sostituito dalla legge n. 67 del 2014, atteso che, in precedenza, tale poteva definirsi solo l’imputato che avesse espressamente consentito a che il processo si svolgesse senza la sua presenza o l’imputato detenuto che avesse rifiutato di assistervi (v. previgente art. 420quinquies cod. proc. pen.), da ci˜ derivandone la sicura conoscenza del procedimento. Per i processi definiti, anche solo nei gradi di merito, antecedentemente alla entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, è stato ritenuto che non potesse, dunque, profilarsi, in mancanza di espresse previsioni normative, alcuna questione di diritto intertemporale, essendo evidente che i predetti giudizi, svoltisi secondo il regime contumaciale o secondo quello della assenza, come anteriormente disciplinati, non potrebbero risentire del jus superveniens, che si riferisce esplicitamente ad un imputato “assente” nei termini definiti dalla sopravvenuta disciplina. Con la conseguenza per cui ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente.
Siffatti principi debbono ritenersi applicabili anche in riferimento al nuovo istituto di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che prevede analoga ed esclusiva legittimazione all’impugnazione straordinaria dell’imputato dichiarato assente ex art. 420-bis cod. proc. pen. e la cui formulazione testuale – unitamente alla collocazione sistematica nel sistema delle impugnazioni non consente diverse letture (in motivazione vedi Sez. 3, n. 14631 del 11/01/2024, Rv. 286194 Ð 02 non massimata sul punto).
Nel caso in esame, lÕordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi qui enunciati e con motivazione corretta in diritto, sul rilievo che la sentenza di cui la ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato, era divenuta irrevocabile in data 08/10/1998, e, dunque, in data antecedente alla legge n. 67 del 2024, ha rilevato che l’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod. proc.
pen. non era applicabile e che nel caso in scrutinio continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME