Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19164 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 04SUACS) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza in data 20 dicembre 2023, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata nell’interesse di NOME avverso sentenza del Tribunale di Parma del 24-3-3023, con la quale era stato ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. Riteneva la corte che l’avvenuta nomina del difensore fiducia da parte dell’indagato, nel contesto del verbale di identificazione, dimostrav conoscenza del procedimento da parte dello stesso, senza che potesse rilevare in alcun modo la successiva rinuncia al mandato da parte dello stesso difensore per affermare la sua incolpevole ignoranza.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla negata applicazione d rescissione del giudicato posto che il ricorrente aveva eletto domicilio e nominato il difenso fiducia in un atto dal quale risultava indagato per il delitto di ricettazione mentre risul essere stato condannato per il più grave episodio di rapina; inoltre, la prima udienza del proces
all’esito del quale l’imputato era stato poi condannato, si era tenuta cinque anni dopo il ver di identificazione ed in assenza di qualsiasi contatto con il difensore; peraltro, questi, anche rinunciato al mandato cui era seguita la nomina del difensore di ufficio e doveva pertanto ritenersi essere mancante la certezza della conoscenza del processo da parte dell’imputato e la sua volontaria sottrazione allo stesso; sicchè anche alla luce degli orientamenti stabiliti pronunce delle Sezioni Unite Innaro e NOME COGNOME doveva pronunciarsi la rescissione del giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero deve essere rilevato che, secondo l’interpretazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite ricavabile da distinte pronunce, ai fini della conoscenza del processo non è sufficien l’avvenuta comunicazione di atti meramente introduttivi dello stesso nel contesto dei quali no sia stata formulata l’imputazione successivamente elevata e per la quale è intervenuta condanna.
In primo luogo, infatti, è stato affermato che ai fini della restituzione nel termi impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza de procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Rv. 275716 – 01). Ancora, le Sezioni Unite, intervenute in seguito, hanno stabilito che ai fini della dichiarazione di assenza non considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da pa dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domicilia l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza de procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud. (dep. 17/08/2020 ) Rv. 279420 – 01).
1.1 Applicando i suddetti principi, le sezioni semplici della corte di legittimità hanno pr in esame anche il caso dell’imputato che abbia effettuato una nomina di fiducia nelle fasi iniz del procedimento, escludendo che in particolari circostanze dalla stessa possa automaticamente evincersi l’insussistenza delle condizioni per pronunciare la rescissione ex art. 629 cod.proc.pen.; in particolare, si è affermato che in tema di rescissione del giudicato, l’effe conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), d difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto se l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fa
che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Se 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637 – 01). Successivamente è stato affermato come in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizi assenza, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensor di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamen cancellato dall’albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all’interessat che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021 Rv. 281256 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve portare ad affermare che anche nel caso di nomina di fiducia intervenuta nella fase dell’identificazione dell’imputato risultato assente, formulazione di una imputazione in questa sede diversa e per un fatto più liev da quello oggetto del successivo procedimento ed intervenuta rinuncia al mandato, non possa affermarsi la colpevole ignoranza del processo e ciò per le considerazioni che:
l’accusa formulata in quella fase del tutto prodromica non risulta la stessa per la qua interveniva condanna;
manca qualsiasi comunicazione personale di un atto costituente la vocatio in iudícium tale da potere fare affermare la conoscenza del processo;
la successiva rinuncia al mandato da parte del difensore precedentemente nominato, manifesta l’assenza di collegamenti tra lo stesso e l’imputato.
In tali casi, infatti, pur potendo affermarsi che l’assenza è stata legittimamente dichiar nel corso del procedimento, ai sensi dell’inequivocabile disposto dell’art. 420 bis cod.proc.pen tuttavia sussiste proprio il presupposto della incolpevole mancata conoscenza del processo e, quindi, il presupposto richiesto dall’art. 629 bis cod.proc.pen..
L’impugnata ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al giudice di appello di Bologna che in sede di nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.
LA PRESIDENTE
NOME COGNOME