Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47271 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
, nato in
EH
omissis
avverso la ordinanza del 14/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha rigettato istanza di rescissione della sentenza emessa il 31 maggio 2017 dal loc Tribunale, confermata dalla Corte di appello in data 16 ottobre 2019, diven definitiva in data 2 gennaio 2020, con la quale RAGIONE_SOCIALE è stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i rea maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore procuratore speciale del condannato deducendo con unico motivo erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità motivazione.
Il provvedimento impugnato ha omesso di considerare che la conoscenza del procedimento non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia segui notifica dell’atto introduttivo del giudizio in detto luogo. E, quanto all’o diligenza informativa, non può ritenersi che l’imputato versi in uno sta colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio per il solo fatto d aver mantenuto i contatti con il difensore di ufficio nominatogli all’atto del identificazione a seguito della sopravvenuta inidoneità del domicilio da inizialmente eletto o dichiarato.
Nella specie il ricorrente:
non ha mai ricevuto personalmente alcun atto del procedimento e non ha mai avuto contatti con l’Autorità giudiziaria o di polizia;
in data 17 maggio 2013 conferiva l’incarico a un legale, finalizzat verificare l’eventuale iscrizione del suo nome ai sensi dell’art. 335 cod. proc
non ha dichiarato o eletto domicilio presso il predetto difensore o a persona;
il difensore di fiducia non partecipava ad alcun atto del procedimento o processo. Detto difensore, nella persona dell’avv. NOME COGNOME rinunciav mandato già nel corso delle indagini preliminari in data 28 maggio 2015 e non è prova che tale rinuncia sia stata notificata o in qualche modo porta conoscenza del ricorrente;
nel corso del processo il ricorrente è stato assistito sempre da un difen di ufficio, presso il quale venivano notificati i provvedimenti di vocatio in iudicium del primo grado e del giudizio di appello.
Infine, alcuna rimproverabile noncuranza della vicenda processuale è ascrivibile al ricorrente in quanto, nei due anni di vigenza del mandato difens
non venivano emessi atti del procedimento che egli avrebbe dovuto conoscere, tanto meno atti della vocatio in iudicium.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La Corte di appello ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato base dei seguenti rilievi.
L’istante, cittadino italiano, a seguito della querela sporta dalla mogl 2012, nominava nel maggio 2013 difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME c dismetteva il mandato difensivo il 10 giugno 2015. Tale nomina, secondo la Cort di appello, non appare in alcun modo esplorativa in quanto – oltre identificazione del procedimento – si conferiscono al difensore poteri molto am compresi quelli di chiedere riti alternativi e di proporre impugnazione in ogni gr L’istante, poi, si rendeva irreperibile con conseguente emissione del decret irreperibilità in data 9 marzo 2017.
Da tanto la Corte ha desunto la conoscenza del procedimento da parte del ricorrente e la sua rimproverabile noncuranza verso la vicenda processuale, n avendo mantenuto i doverosi rapporti con il difensore di fiducia nel periodo vigenza del mandato, rispetto ad un procedimento che aveva mostrato di conoscere – generato dalla denuncia della moglie – e non avendo allegat circostanze di fatto per giustificare la mancata conoscenza incolpevole de celebrazione del processo.
Ritiene questo Collegio che il provvedimento impugnato non si è adeguato all’autorevole orientamento espresso da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 secondo il quale ai fini della dichiarazion assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicil presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogn verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’e instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’in tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Le Sezioni un hanno spiegato che «il fondamento del sistema è che la parte sia personalment informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in asse ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato. Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introd
la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il di “incondizionato” al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato assenza. Si noti, peraltro, che l’art. 420-quater cod. proc. pen. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiama in giudizio da parte dell’imputato, deve disporre la notifica «personalmente opera della polizia giudiziaria». La disposizione, quindi, dimostra come il sis sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza a presunzione. Su questi presupposti, si comprende che l’art. 420-bis, comma cod. proc. pen., nell’ottica di una comprensibile “facilitazione” del compit giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenz vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata mani proprie dell’imputato. Letto nel contesto della disposizione, quindi, l eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nomina difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la noti regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il proc e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condi è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’ regolarmente notificato secondo le date modalità. Alrew-n effetto, invece, consegui ad una impossibilità di regolare notifica; risultare sloggiato al domicilio elet consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale sogg irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà pur valida notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalg dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia c ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà procedere senza certezza della conoscenza». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’orientamento volto ad incentrare la conoscenza del processo sulla vocatio in iudicium era già stato prospettato quando le stesse Sezioni unite avevan affermato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sent contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazion antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effet conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in provvedimento formale di “vocatio in íudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagi preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparir ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innar Rv. 275716).
Ulteriore conferma della centralità della effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, costituendo parametro definitorio della colpevole ignoranza ostativa all rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen., proviene dall’autorevole decision espresso da Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric. Le S.U. hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebr assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non s deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva rest la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giu sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza d celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità ste Nell’affernnere il principio le S.U. hanno integralmente condiviso quanto espres da S.U. Ismail ed hanno « recepito l’orientamento secondo cui l’art. 62 cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicam in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, c non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cogniz Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione del udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere Secondo l’interpretazione dell’istituto della rescissione del giudicato, offert sentenza Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, che le Sezioni Uni condividono, «l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della resci il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imput rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia a cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. pro autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza». In altri ter l’art. 629-bis è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accerta condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, con la conseguenza ch al di fuori di ogni presunzione, anche l’imputato dichiarato assente nel ris delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad l’ignoranza del processo a lui non imputabile». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nel solco dell’autorevole orientamento si pone l’affermazione secondo la quale, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezi di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto
integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di proced in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo on probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177); ancora, in te di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso de indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costit indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della “vocatio in iudicium” notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l’impu (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285780), chiarendosi c la negligenza informativa dell’imputato – che non abbia mantenuto i contatti co proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile – non costituisce di per della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del process valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Non si condivide, pertanto, l’orientamento richiamato dalla ordinanza impugnata secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la manca conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpe dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’ind l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatar non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti period essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 151 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). Invero, questa decisione, escludendola dal s argomentare, non pare cogliere l’orizzonte ermeneutico di principio espresso S.U. Ismail e, quanto a S.U. COGNOME, alla quale espressamente si riferisce, considera che questa riferisce – come è dato evincersi dalla parte motiva so riportata – l’ignoranza colpevole alla introduzione del giudizio e al su successivo svolgimento. Pertanto, risulta dissonante rispetto a tale riferim ritenere la colpevole ignoranza sulla base di condotte tenute nel corso d precedente fase procedimentale, allorquando si ritiene cristallizzata la colpa c mancata tenuta di “contatti periodici essenziali” da parte dell’indagato c difensore di fiducia dopo la nomina in tale fase, per essere informato dello svil del procedimento.
I principi espressi dalle richiamate decisioni delle Sezioni unite consentono di condividere l’orientamento – che appare consono a quello appena
sopra considerato – secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la no di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indic effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, s l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentan ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e c questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processua (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019) affermandosi che «l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, infatti, va e in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti della progressione pro quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arre fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenz dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di dilige di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fid (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305)».
Invero, secondo questo Collegio e in conformità con l’autorevole orientamento espresso dalle Sezioni unite, la condotta dell’indagato e i suoi rapporti difensore anteriori alla emissione della vocatio in iudicium, non possono innestare – di per sé considerati – una automatica inferenza sulla conoscenza del process che solo la vocatio in iudicium determina -, né determinano in capo all’indagato un onere di diligenza dal cui mancato rispetto possa derivare, in via prospett l’ignoranza colpevole del processo.
Del resto, quanto all’onere di diligenza, è stata dichiarata manifestame infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli a 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giud al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del processo”, in quanto l’art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen., norma di chiusura del sis del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giu a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata noti del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo i riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod pen., e l’onere probatorio imposto al richiedente, che implica l’allegazione di documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d’ufficio integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l’oggettiva fondatezza (Sez. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137).
6. Pertanto, la instaurazione del procedimento a seguito della querela del moglie e la successiva nomina del difensore di fiducia, seguita dalla rinuncia
parte di quest’ultimo, avvenute prima della vocatio in iudicium, non integrano i presupposti della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, possono radicare il giudizio di rimproverabile noncuranza in capo a questi, quale far discendere la colpevole ignoranza del processo da parte sua. Come pure la mancata allegazione da parte del ricorrente di circostanze di fatto idon dimostrare di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo, non precludeva al Giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessar accertare la fondatezza dell’assunto sul quale era stata formulata l’istan rescissione.
All’affermazione dei suindicati principi consegue, ai sensi dell’art. comma 1, lett. a), cod. proc. pen., l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.
Così deciso il 22/10/2024.
Il Consigliere estensore
GLYPH
1 Presidente
Ang GLYPH
poézzi
NOME COGNOME
Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
SEZIONE VI PENALE
2 0 DIC 2024