Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3056 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3056 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME nato a Napoli il 24/8/1961 avverso l’ordinanza resa il 18 luglio 2024 dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di L’aquila ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato avanzata da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 2000/2023 resa 1’11 novembre 2023 dal Tribunale di Teramo, nel procedimento penale n. 3611/2021, divenuta irrevocabile il 4 Febbraio 2024, e conosciuta dal ricorrente soltanto in seguito alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti La Corte ha osservato che non ricorrono i presupposti per dare luogo alla rescissione del giudicato, in quanto l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia che soltanto durante la fase dibattimentale del giudizio era stato cancellato dall’albo.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso il condannato tramite il suo procuratore speciale, deducendo:
violazione degli artt. 420 bis cod.proc.pen. e 629 bis cod.proc.pen. poiché la Corte territoriale ha ritenuto che sia stata correttamente applicata la disciplina in ordine all’assenza dell’imputato, operando un discrímen ingiustificato tra il difensore d’ufficio e il difensore di fiducia e osservando che in caso di nomina di un difensore di fiducia l’instaurazione di un effettivo rapporto tra imputato e difensore è dato per presupposto. In tal modo ha omesso ogni dovuto approfondimento istruttorio volto a verificare l’effettiva conoscenza del procedimento penale e non ha considerato che la nomina era stata effettuata nel corso delle indagini preliminari e non era intervenuto nessun contatto tra l’imputato e il difensore, il quale nel corso del giudizio è stato sospeso dall’esercizio della professione forense. Il difensore peraltro si è del tutto disinteressato del processo a carico del COGNOME tradendo il rapporto fiduciario, su cui potrebbe fondarsi una ragionevole presunzione di conoscenza del processo, e non ha mai presenziato ad alcuna udienza, né si è fatto mai sostituire da una collega domiciliatario, nè ha interposto appello alla sentenza di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la sola nomina fiduciaria e l’elezione di domicilio presso il difensore in sede di identificazione non sono idonee al fine di ritenere che l’imputato avesse stabilito un effettivo contatto con il difensore e si collocano comunque in una fase precedente a quella della vocatio in iudicium .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che nel caso in esame, poiché la sentenza di cui si chiede la rescissione è stata pronunziata nel novembre 2023, si applica la nuova disciplina introdotta con la riforma Cartabia che ha modificato il tenore dell’art. 629 bis cod.pen., eliminando il presupposto dell’ignoranza incolpevole del condannato nei cui confronti sia proceduto in assenza .
E’ stato al riguardo di recente evidenziato che in tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dall’art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l’esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non è più l’incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell’effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva. (Sez. 5 n. 37154 del 18/09/2024 Rv. 287018 – 01)
In sostanza la modifica del tenore normativo dell’art. 629 bis cod.pen. ha inciso sui presupposti della rescissione, sicchè è sufficiente, perché si proceda alla rescissione del giudicato, che l’assenza dell’imputato sia stata pronunziata in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod.proc.pen., anche in presenza di una scarsa diligenza dell’imputato, e che questi non abbia potuto proporre impugnazione senza colpa.
Ciò posto va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l’art. 420 bis cod.proc.pen., anche nella sua vecchia formulazione precedente alla riforma Cartabia, non prevedeva alcun tipo di presunzione, ma esponeva soltanto alcuni indici sintomatici della conoscenza del processo da parte dell’imputato; la nuova formulazione introdotta nel 2022 precisa che il giudice, nel valutare se l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, “tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante”.
Questa dizione incide sulla rilevanza di alcuni elementi di fatto che nella precedente versione della norma assurgevano a veri e propri indici sintomatici della conoscenza del processo e della volontà dell’imputato di non prendervi parte, e confermano la scelta del legislatore, conforme alle indicazioni della giurisprudenza convenzionale, di non prevedere presunzioni e regole rigide nel verificare l’effettiva conoscenza del processo, ma valutare gli elementi a sua disposizione, tenendo conto di tutti i fattori indicati dalla norma.
E’ vero che la nomina di un difensore di fiducia presso il quale è stato eletto domicilio può costituire dato sintomatico dell’effettiva conoscenza del processo da parte del condannato, ma occorre valutare in concreto le modalità e il tempo della notifica e gli atri elementi da cui desumere elementi significativi di tale conoscenza.
Quanto all’effettiva conoscenza del procedimento assumono rilievo i principi affermati dalle Sezioni Unite, che hanno delineato i confini di ammissibilità del processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716).
Si è spiegato come, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudiciunn”, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta all’atto dell’identificazione; che in tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all’imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della vocatio in iudicium. (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell’imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo). (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024 Fal COGNOME , Rv. 286712 – 01)
Nel caso in esame, COGNOME non ha ricevuto la notifica personale degli atti del processo e la vocatio.in iudicium è stata notificata solo al difensore di fiducia donniciliatario, il
quale è stato nominato all’atto dell’identificazione dell’indagato; detto difensore è stato successivamente sospeso dall’albo durante il giudizio dibattimentale e, prima ancora tratto in arresto; non risulta avere partecipato al processo e avere intrattenuto rapporti con l’imputato.
La Corte di merito nel provvedimento impugnato si limita a valorizzare la nomina di un difensore di fiducia, come elemento ostativo alla rescissione, senza considerare che la stessa è avvenuta solo nella fase dell’identificazione e che sono intervenute altre peculiarità, che inducono a dubitare che l’imputato abbia avuto contatti significativi con il suo difensore idonei a renderlo consapevole della pendenza del giudizio, e senza verificare se detti elementi integrino i presupposti della nuova formulazione dell’art. 629 bis cod.proc.pen., che limita ulteriormente la rilevanza ostativa dell’elemento soggettivo della colpa, intesa come mancata diligenza, al momento dell’impugnazione della sentenza e non anche alla conoscenza del processo.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila che valuterà, nel rispetto dei principi suindicati , se nel giudizio di cognizione sono stati rispettati i presupposti dell’art. 420 bis cod.proc.pen. e cioè la prova che l’imputato abbia avuto effettiva cognizione del giudizio e non abbia voluto partecipare, e se ricorrono gli estremi indicati dall’art. 629 bis cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L’Aquila
Roma 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME