Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9479 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BADIA POLESINE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il proposto ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ebbe a proporre alla Corte di Appello di Trieste istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste il 22/2/2017, divenuta irrevocabile il 22/4/2017, con cui è stata condannata per i reati di cui agli artt. 624bis, 625 n. 5 cod. pen. , 707 cod. pen., 624bis e 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Osservava la ricorrente di essere stata controllata dalle forze dell’ordine il 20 dicembre 2013, sottoposta a perquisizione e indagata per i reati sopra indicati; all’atto della perquisizione nominò proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del Foro di Vigevano presso lo studio del quale elesse domicilio. Il processo fu tenuto davanti al Tribunale di Trieste, ma -sosteneva- senza che lei fosse informata della sua celebrazione. In particolare, la COGNOME rilevava che, successivamente alla denuncia non ebbe alcun contatto con il difensore di fiducia “…con il quale pertanto – non fu sostanzialmente mai instaurato il rapporto fiduciario caratterizzante la prestazione professionale dell’avvocato” (così testualmente nel ricorso). Secondo la ricorrente in tal senso depone altresì la circostanza che il difensore AVV_NOTAIO non fu mai presente ad alcuna delle udienze celebrate davanti al Tribunale di Trieste, dove fu sostituito da un difensore d’ufficio nomiNOME ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza del 19/1/2022, ha dichiarato inammissibile l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, NOME COGNOME , a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge viz della motivazione del provvedimento impugNOME, in particolare violazione del diritto di difesa alla luce dell’art. 6 CEDU e dell’art. 111 Cost. nonché della sentenza della Corte di Strasburgo RAGIONE_SOCIALE c. Italia n. 67972/01.
Deduce la ricorrente che il verbale di elezione di domicilio riguardava fatti diversi da quelli di poi indicati e descritti nell’atto di formale incolpazione. Ed vero, mentre nel verbale si faceva riferimento al possesso di arnesi atti allo scasso, nel decreto di citazione notificato presso il difensore domiciliatario oltre a tale pos sesso ci faceva riferimento a due furti.
La ricorrente ribadisce che non ha avuto alcun contatto con il difensore di fiducia nomiNOME successivamente alla denuncia e al contestuale verbale di elezione sottoscritto ed evidenzia che aveva desigNOME come domiciliatario quel difensore non perché lo conoscesse personalmente, ma perché conosciuto dalle coindagate. E proprio perché non aveva un domicilio in Italia.
In ricorso si contesta l’osservazione contenuta nella motivazione del provvedimento impugNOME, secondo cui la colpa della mancata istaurazione del rapporto fiduciario con il nomiNOME difensore, nonché domiciliatario, andrebbe attribuita alla sola COGNOME, non rilevando nella giurisprudenza di legittimità il perché e le cause della mancata instaurazione del rapporto, ma solamente il fatto che, al di là del dato formale costituito dalla nomina, emerga aliunde che non vi siano stati rapporti tra difensore e imputato.
Il difensore ricorrente evidenzia, ancora una volta, che la mancanza di rapporti tra il difensore e l’assistita appare di palmare evidenza dal fatto che il primo non ebbe a presentarsi ad alcuna delle cinque udienze dibattimentali celebrate.
Si sottolinea che non mancano nel panorama delle pronunce rese dal giudice di legittimità affermazioni secondo le quali il difensore di fiducia possa essere ritenuto nelle condizioni di rinunciante al mandato per fatti concludenti (il richiamo è a Sez. 5 n. 7928/1193).
Richiama, a sostegno della propria tesi, i dicta di Sez. 6 n. 21997/2020 e Sez. 5 n. 19949/2021 secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione del domicilio presso il suo studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall’albo e non vi sia prova che tale circostanza sia stata comunicata all’interessato o che questi ne sia comunque venuto a conoscenza.
Il difensore ricorrente ribadisce che il verbale di elezione di domicilio e il contestuale verbale di perquisizione personale riguardavano un fatto storico sostanzialmente diverso da quello che indicato nel decreto di citazione al giudizio e richiama quanto affermato da Sez. Un. n. 28912/2019. COGNOME e da Sez. 6 n. 43140/2019.
Si sottolinea, peraltro, che in sede di elezione di domicilio l’odierna ricorrente aveva indicato il nominativo del difensore di fiducia con l’indirizzo di INDIRIZZO in Vigevano e che le notifiche del successivo decreto che dispone il giudizio sono poi state effettuate presso il diverso indirizzo di INDIRIZZO, dove il legale si era nel frattempo trasferito, come da indicazione presente sul sito del RAGIONE_SOCIALE.
Si ribadisce ancora una volta la tesi secondo cui la dichiarazione dì assenza fu determinata dalla incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il che legittimerebbe la rescissione del giudicato.
Ancorché dichiari di essere consapevole che quella pronuncia riguardasse un caso di nomina di un difensore di ufficio e non, come nel caso che ci occupa, di un difensore di fiducia, il ricorrente richiama a sostegno della propria tesi quanto
affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23948/2020, COGNOME, sostenendo che le specifiche circostanze di fatto, anche nel caso che ci occupa, dimostrerebbero come, in realtà, non vi sia mai stato un rapporto fiduciario tra l’odierna ricorrente e il nomiNOME difensore.
Il difensore ricorrente sostiene, in conclusione, che il processo in absentia celebrato a carico dell’odierna ricorrente violerebbe le regole sancite dall’art. 6 CEDU e sarebbe, altresì, in contrasto con il principio dì diritto sancito dalla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE c. Italia n. 67972/01 del 18 maggio 2004 secondo cui “resta il fatto che vi è un diniego di giustizia quando un individuo condanNOME in absentia non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito sul merito dell’accusa in fatto in diritto, ove non sia stabilito in ma niera non equivoca che abbia rinunciato alla sua facoltà di comparire e di difendersi, né che abbia avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia”.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con l’adozione dei provvedimenti di competenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Come ha correttamente argomentato il provvedimento impugNOME, la RAGIONE_SOCIALE ebbe ad indicare, al momento della perquisizione e della identificazione, un difensore di fiducia, del quale fornì anche l’indirizzo dello studio legale, presso cui elesse domicilio, con ciò dimostrando un effettivo rapporto di conoscenza con lo stesso.
La circostanza poi che, da un lato, il difensore avesse medio tempore mutato indirizzo e che la donna fosse priva di proprio, effettivo, domicilio in Italia no prova che la stessa non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, e comunque esclude che un eventuale difetto di conoscenza possa dirsi incolpevole.
La donna, a conoscenza dell’indirizzo precedente del proprio difensore ben avrebbe potuto, qualora avesse voluto, munirsi del nuovo indirizzo -che lo stesso difensore ricorrente riconosce essere presente sul sito del RAGIONE_SOCIALE – e contattare lo stesso, che, nel frattempo, aveva ricevuto le notifiche del procedimento. Peraltro, nulla può escludere che effettivamente un contatto di tal genere vi sia stato, e che esso si sia poi interrotto successivamente.
Tra l’altro, come ricorda a pag. 3 il provvedimento impugNOME, l’indicazione da parte dell’indagata di un difensore fuori foro offre riscontro del fatto che l nomina fiduciaria non fu fittizia, nel senso che il nome del difensore non fu di certo suggerito alla COGNOME dalla polizia giudiziaria (così Sez. 1 n. 27629 del 16/7/2021, COGNOME, Rv. 732816).
2. Dunque, il thema decidendi ruota intorno alla circostanza -non contestatache l’odierna ricorrente abbia nomiNOME quale proprio legale di fiducia, in data 20.12.2013, in sede di perquisizione e sequestro degli attrezzi atti allo scasso e che ha poi portato al procedimento penale poi definito con sentenza dal tribunale triestino il cui giudicato si chiede di rescindere, l’AVV_NOTAIO del Foro di Vigevano presso lo studio del quale elesse domicilio. E al rilievo che tale nomina ha rispetto alla conoscenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE degli ulteriori sviluppi del procedimento penale a suo carico.
La tesi difensiva è che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai avuto conoscenza del processo a suo carico, non avendo mai ha avuto alcun contatto con quel difensore, che non conosceva, ma che era il legale di fiducia delle proprie coindagate e che nominò soltanto perché non aveva un domicilio in Italia. Peraltro -si sostiene- nella sede in cui l’odierna ricorrente ebbe a nominare il difensore e ad eleggere domicilio presso il suo studio le veniva contestato esclusivamente iWpossesso di arnesi atti ad offendere e non i furti di cui poi al successivo decreto di citazione a giudizio.
Non si fa questione in alcun modo, dunque, in relazione alla regolarità della nomina e al fatto che da parte del difensore nomiNOME non vi sia stata alcuna rinuncia al mandato,
Detto, anche, della incontestata regolarità della procedura di notifica degli atti alla RAGIONE_SOCIALE presso il difensore domiciliatario, occorre a questo punto verificare se vi fossero elementi, ancorché ella avesse preso cognizione delle contestazioni operategli su strada nell’immediatezza del fatto, quanto meno rispetto al possesso di oggetti atti allo scasso, ed avesse nomiNOME un difensore di fiducia, per poter dire che il processo siìstato celebrato in sua assenza senza che ella ne fosse a conoscenza.
Ciò sul rilievo che, secondo il dettato dell’azioNOME art. 629bis cod. proc. pen. “il condanNOME (…) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”.
3. La presente decisione investe, tuttavia, l’interpretazione da dare non solo all’art. 629bis cod. pen., ma anche ad un’altra norma, ovvero all’art. 420-bis cod. proc. pen. (“Assenza dell’imputato”), che al primo comma prevede che si proceda in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell’imputato e, al secondo comma, individua i casi in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell’imputato: « il giudice procede altresì in as-
senza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nomiNOME un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che Io stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
Come ricorda la condivisibile Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, COGNOME, n.m. le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l’art. 629-bis (e, prima ancora, dell’art. 625-ter) e l’art. 420-bis d codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990, confermata anche da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931, l’art. 629-bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all’istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula.
La rescissione del giudicato è destinata ad offrire, in particolare, una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
La norma di cui all’art. 420-bis va ricollegata al successivo art. 420-quater cod. proc. pen. (“Sospensione del processo per assenza dell’imputato”), secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen., «…. il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente …».
Si tratta di una previsione particolarmente utile a comprendere che per il legislatore tutte le citate condizioni per procedere in assenza ex articolo 420-bis cod. proc. pen. corrispondono di regola ad una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio. E anche le altre regole in tema di mancata presenza e di ripristino delle condizioni iniziali, in caso di accertamento tardivo della assenza inconsapevole, sono basate sul presupposto che il giudice abbia proceduto avendo certezza che l’imputato fosse a conoscenza dell’udienza. Oltre a prevedere il caso della scelta consapevole (di chi inizialmente aveva deciso di non partecipare ma, poi, ha deciso diversamente), si ipotizza il caso in cui l’imputato fornisca «la prova che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» o comunque alla «assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento». In una tale situazione si attiva il meccanismo riparatorio (o, meglio, “ripristiNOMErio”): l’imputato può formulare richieste istruttorie nonché chiedere la rinnovazione delle prove già assunte. Se, poi, (art. 489, co, 2, cod. proc. pen.) tali stesse ragioni gli avevano impedito la partecipazione all’udienza preliminare, è rimesso in termini per i riti alternativi.
Per la fase di appello, l’art. 604, co. 5 -bis cod. proc. pen., prevede che «se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 420 -ter o dell’art. 420 -quaten> la sentenza di primo grado è annullata con rinvio degli atti al giudice di primo grado. La regola è la medesima nel caso in cui l’imputato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Infine, vi è la regola “ripristiNOMEria” nel caso in cui si sia proceduto in assenza sino alla condanna definitiva, ovvero quella del caso in esame della rescissione del giudicato (oggi prevista dall’art. 629-bis cod. proc. pen., in origine disciplinata dall’art. 625-ter cod. proc. pen., con contenuto identico per la parte qui di interesse): il condanNOME in assenza può ottenere la rescissione del giudicato con trasmissione degli atti al giudice di primo grado “qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”.
Con le nuove regole riparatorie, è invece venuta meno la disposizione dell’art. 175, co. 2, cod. proc. pen. che consentiva il diritto incondizioNOME all’impugnazione della sentenza emessa in contumacia.
Il tema in esame è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità, negli ultimi anni, sia a sezioni semplici che a sezioni unite (vedasi sul punto anche le recentissime Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, COGNOME, Rv. 283019 e Sez. 4, n 9004 dell’8/2/2022, COGNOME, non ancora mass., alle cui articolate motivazioni si rimanda quanto all’evoluzione giurisprudenziale che si è snodata, soprattutto, attraverso le pronunce delle Sezioni Unite n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 e n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 280931).
In particolare, le SSUU COGNOME hanno ribadito come l’art. 629-bis cod. proc. pen. sia una “norma di chiusura del sistema” con la quale si persegue “l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato”.
Si tratta, cioè, di una norma posta a tutela di questi ultimi, cui il condanNOME può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio
di cognizione prima dell’irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato.
Richiamando i principi contenuti nella sentenza COGNOME, la sentenza COGNOME ha tuttavOnche affermato che l’accertata ricorrenza delle situazioni previste dall’art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l’imputato allega un’ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.
Ciò perché come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, COGNOME, Rv. 280137 – espressamente richiamata e condivisa dalla stessa sentenza COGNOME -, il requisito della “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo” ha il significato di “escludere all’assente pur sempre volontario l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare”.
5. Alla luce di tale indirizzo ermeneutico, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici (vedasi Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Rv. 281637; Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281101; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137; Sez.2 n.4608/2022; Sez.6 n.3930/2022; Sez.6 n.3929/2022; Sez.6 n.3677/2022; Sez.2 n.2875/2022; Sez.3 n.2252/2022) perviene a soluzioni che solo apparentemente appaiono contrastanti, ma, in realtà, partono dai medesimi presupposti ed evidenziano come dirimente per giungere a conclusioni diverse la specificità dei casi concreti affrontati. In altri termini, se il medesimo prin pio appare decliNOME in maniera diversa è per la differenza dei casi affrontati.
Occorre dunque applicare i principi di cui alle SSUU NOME, ribaditi peraltro dalla successiva Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637, che nel solco di quelli ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato, ma che la peculiarità dei fatti può imporre un approfondimento di esame.
Secondo tali principi l’indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione.
Si tratta del principio affermato dalla recente e già richiamata Sez. 4, n. 13326/2022, COGNOME, Rv. 283019, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, “la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condanNOME, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale” (si trattava di una fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
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6. Ebbene, alla luce di’ ~r4 nel caso in esame che non pare esservi alcun elemento per poter affermare che la RAGIONE_SOCIALE non fosse a conoscenza del processo a suo carico.
La ricorrente, in ogni caso, sapeva dal 20/12/2013 che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nomiNOME un difensore di fiducia, e nemmeno allega che abbia provato ad informarsi dei relativi sviluppi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento).
Come condivisibilmente osserva la Corte triestina, se, dunque, la RAGIONE_SOCIALE in quel particolare contesto fu in grado di indicare il nominativo del proprio difensore, tale evenienza aveva di certo lasciato intendere che tra la RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO vi fosse un reale rapporto fiduciario. Ed invero era ragionevole presumere che proprio in virtù di tale effettivo rapporto la donna avesse i recapiti del professionista fornit alla P.G. così da poterlo interpellare per essere informata sullo stato del procedimento.
La ricorrente -si legge ancora nel provvedimento impugNOME– era stata fermata dal personale della Questura di Trieste e sottoposta a perquisizione all’esito della quale le furono sequestrati degli oggetti, circostanze idonee a metterla
sull’avviso che si stava procedendo giudizialmente nei suoi confronti. L’essere venuta a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, “era da ciò derivato un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nomiNOME di fiducia” (cfr. Sez. 2 n. 34041 del 1/12/2020, COGNOME, Rv 280305).
Coerente, appare, dunque, la conclusione che, se dunque la COGNOME oggi lamenta di non essere stata informata dell’esistenza del procedimento, tale ignoranza deve essere attribuita a sua colpa, avendo costei trascurato di fare ciò che le era consentito di fare.
L’odierna ricorrente, secondo la logica motivazione dei giudici giuliani, ebbe un atteggiamento di totale disinteresse verso il procedimento penale a suo carico, pur avendo essa la possibilità di disporre di tutte le informazioni necessarie per poter esercitare il proprio diritto di difesa, a cominciare dalla partecipazione al giudizio; e ciò a fronte della evidente impossibilità per l’autorità giudiziaria di pot òte,4; informare personalmente la 1. 11: – Ia della data e del luogo di celebrazione del processo, avendo lei stessa riferito di essere senza fissa dimora.
In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello nella parte in cui non ha ravvisato in capo alla COGNOME un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico.
Nel caso di specie, si è verificata una situazione concreta che pare diversa da quella che ricorre laddove il difensore di fiducia domiciliatario si sia cancellato dall’albo (Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, NOME COGNOME, Rv. 281256) o l’imputato sia stato espulso dal territorio RAGIONE_SOCIALE prima del giudizio (Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, COGNOME, Rv. 281637). E questo spiega le diverse conclusioni cui sono pervenute quelle pronunce, pur applicando i medesimi principi, che hanno ritenuto azionabile il rimedio rescissorio.
L’odierna ricorrente aveva nomiNOME un difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio presso lo stesso, per cui, esercitando un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi sull’andamento del giudizio, non versando in una condizione che le impediva di compiere tale attività con relativa facilità. Invece, si è resa, di fatt per sua stessa ammissione, irreperibile anche con il suo difensore.
Neutro appare l’elemento dell’assenza del difensore alle udienze nel processo a carico della RAGIONE_SOCIALE, che può essere dipesa dalle più svariate cause e non depone univocamente, come si sostiene in ricorso, per l’indicazione di un’assenza di rapporti tra il legale e la propria assistita.
Allo stesso modo priva di valenza è la considerazione circa il fatto che la condotta di cui alla perquisizione e quella oggetto del procedimento siano diverse: affermazione questa priva di effettività e peraltro non in grado di inficiare la rife rita, effettiva, conoscenza in ordine alle contestazioni ipotizzabili nei suoi confronti
Nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, NOME e COGNOME e di Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, COGNOME, Rv. 283019 va, dunque, riaffermato il principio che l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non basta che il condanNOME affermi di non avere mai avuto contatti con il nomiNOME difensore di fiducia o che lo stesso non abbia partecipato al processo ma a tali affermazioni devono accompagnarsi circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condanNOME– sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.
Tenuto conto del dettato dell’art. 629bis occorre, dunque, che il condanNOME quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l’espulsione dal territorio dello Stato).
Come già rilevava la più volte richiamata Sez. 4 n. 13326/2022, COGNOME, il tema -certo dei più spinosi- attiene al concetto di allegazione.
Può aiutare ad individuarlo il richiamo al processo civile, ove l’allegazione è quell’attività attraverso la quale le parti introducono elementi di fatto idonei a cir costanziare la posizione soggettiva di volta in volta vantata.
Allegare, dunque, significa descrivere nei propri atti o a verbale l’esistenza di un fatto. Allegare un fatto non significa provarlo. La prova interviene necessariamente dopo l’allegazione (oppure prima o insieme).
L’onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.
Ebbene, l’allegazione non dev’essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico.
Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l’elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso
quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l’art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa.
L’allegazione non può essere assertiva e aspecifica, come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, COGNOME, n. m., ove il ricorrente aveva dedotto che si trovava all’estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde consentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situazione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato. Il che ha portato la Corte di legittimità a ritenere corretta la decisione del giudice di merito di negare la rescissione del giudicato.
Condivisibile, peraltro è anche il dictum di Sez. 2, n. 14375 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281101, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l’imputato, eletto domicilio presso il proprio luogo di lavoro ove abbia ricevuto la notifica a mani proprie di atti del procedimento sino all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., si sia trasferito altrove senza comunicare all’autorità procedente il mutamento di domicilio o incaricare alcuno a ritirare e comunicargli le notifiche a lui dirette, in quanto, essendosi posto nelle condizioni di non ricevere notizia del processo, ha implicitamente dimostrato di non volervi partecipare.
A ben guardare, nel caso oggi in esame si è, di fatto, realizzata una situazione del tutto sovrapponibile a quella affrontata in più occasioni da questa Corte di legittimità, all’epoca in cui vigeva la I. 67/2014, laddove ebbe a chiarire che “se, per qualche ragione connessa alla scelta dell’imputato di rendersi irreperibile al suo stesso difensore, i rapporti tra il predetto e il domiciliatario si sono interrot con ciò si è realizzata una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione” (così Sez. 5, n. 11701/07 e Sez. 1, n. 19127/06).
Deve, infatti, ribadirsi che l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singo atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nomiNOME di fiducia (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento”
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
igliere est sore Il C Così deciso in Roma 1’8 febbraio 2023
Il Pre “dente