Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29301 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, ex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 29.1.2018, divenuta irrevocabile il 15.4.2018, con cui il tribunale di Bologna aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia il suddetto COGNOME, in relazione al reato di furto aggravato in concorso con tre persone, in rubrica ascrittogli.
Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione lo COGNOME, lamentando violazione di legge, non essendo addebitabile a quest’ultimo la mancata conoscenza del processo a suo carico, conclusosi con la menzionata sentenza di condanna.
Con requisitoria scritta del 6.3.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Con memoria e conclusioni scritte del 4.3.2024, il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Come è noto, ai sensi dell’art. 629 bis, co. 1, c.p., la rescissione del giudicato è ammessa solo nel caso in cui al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza non sia imputabile una colpevole ignoranza del processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte già in sede di interpretazione dell’abrogato art. 625 ter, c.p.p., disciplinante la rescissione del giudicato, in cui si faceva del pari espresso riferimento a “una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”, in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625 ter, c.p.p., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura
precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza (cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554).
Costante, in questa prospettiva, è l’affermazione del principio, secondo cui, in tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 625 ter, c.p.p., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (cfr. Sez. 3, n. 38513 del 22/06/2016, Rv. 267947; Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015, Rv. 263084)
Nella formulazione della nuova disposizione in materia, l’art. 629 bis, co. 1, c.p.p., in particolare sia in quella anteriore alla riforma c.d. Cartabia, sia in quella introdotta nel suddetto testo normativo dall’art. 37, co. 1, d.lgs. 10.10.2022, n. 150, con decorrenza a partire dal 30.12.2022, resta inalterato il riferimento alla condizione, che, ove disattesa, non consente di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, della incolpevole mancata conoscenza del processo conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Deve, pertanto, trovare applicazione il generale principio, secondo cui non può considerarsi incolpevole la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, posto in condizione di esserne a conoscenza, se solo si fosse comportato con ordinaria diligenza.
In questo senso si è affermato, in linea con gli arresti resi in sede di interpretazione dell’art. 625 ter, c.p.p., da ultimi’ citati, che, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’ari:. 629bis, c.p.p., solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col
predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (cfr. Sez. 3, n. 15124 del 28/03 ) 2024, Rv. 286146). Orbene, il provvedimento impugnato appare del tutto conforme a tali principi.
Come chiarito dalla corte di appello, infatti, il ricorrente risultava assistito dal difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, del Foro di Milano, presso il quale aveva eletto domicilio, il quale, alla prima udienza celebrata il 30.11.2016 innanzi al tribunale, era stato sostituito da altro difensore, ai sensi dell’art. 102, c.p.p., mentre si era provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, c.p.p., soltanto nel prosieguo dell’istruttoria dibattimentale, quando l’AVV_NOTAIO, in vista della celebrazione dell’udienza del 15.5.201.7, con missiva del 12.5.2017, indirizzata al giudice procedente, aveva dichiarato di rinunciare al mandato difensivo, posto che, essendosi resi irreperibili tutti gli imputati da lui difesi, ivi compreso lo COGNOME, era venuto meno il rapporto fiduciario che lo legava ai suoi assistiti.
La Corte territoriale, inoltre, rilevava che dagli accertamenti esperiti era emerso come l’imputato durante il periodo di svolgimento del processo di primo grado non fosse detenuto per altra causa, venendo tratto in arresto solo il 30.1.2018, un giorno dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Correttamente, dunque, la corte territoriale ha c:oncluso nel senso che, lungi dal partecipare al processo, lo COGNOME si è volontariamente sottratto ad esso, disinteressandosi dello svolgimento del giudizio, pur avendo nominato un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio, rendendosi, infine, irreperibile allo stesso difensore, condotta, evidenzia la corte di appello con logico argomentare, che non può certo ritenersi tale da integrare un’incolpevole mancata conoscenza del processo a suo carico.
A fronte di tale argomentare, nell’unico motivo di ricorso lo COGNOME svolge rilievi, invero, del tutto generici, insistendo in particolare su di un punto: egli afferma di non ricordare di avere nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, pur ammettendo di conoscerlo da anni e di essersi
avvalso delle sue capacità professionali in altri processi penali cui è stato sottoposto, rilevando come la circostanza che il difensore non si sia presentato alla prima udienza di comparizione e abbia rinunciato al mandato prima della seconda udienza, lasci intuire che quest’ultimo non fosse riuscito a entrare in contatto con il ricorrente neanche prima dell’inizio del processo, per avvisarlo.
Con la successiva memoria del 4.3.2024, il difensore del ricorrente, premesso di avere avuto la possibilità di visionare nella loro completezza gli atti del procedimento di cui si discute solo nella settimana precedente alla presentazione della memoria, rileva che manca in atti una nomina fiduciaria nei confronti dell’AVV_NOTAIO, presso il cui studio lo COGNOME, detenuto per altra causa, si era limitato a eleggere domicilio il 22.4.2010, all’atto della scarcerazione.
Tenuto conto che in data 12.2.2010 il pubblico ministero aveva delegato l’ufficiale giudiziario di Bologna a notificare l’avviso ex art. 41.5 bis, c.p.p., al difensore di ufficio dello COGNOME, AVV_NOTAIO, del Foro di Bologna, appare evidente, ad avviso del ricorrente, che, in mancanza di una nomina dell’AVV_NOTAIO in qualità di difensore di fiducia, sia “stato commesso un errore materiale, sia quando si scrive che lo COGNOME NOME era domiciliato presso il difensore di fiducia AVV_NOTAIO NOME COGNOME, sia quando l’AVV_NOTAIO viene menzionato come difensore di fiducia” di quest’ultimo e degli altri tre co-imputati, errore avvalorato dall’ulteriore circostanza che, come si evince dal relativo verbale, alla prima udienza dibattimentale l’AVV_NOTAIO, assente, non delegò nessun collega a sostituirlo, ai sensi dell’art. 102, c.p.p., ma venne sostituito d’ufficio, con nomina di altro difensore, ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p. Le intervenute integrazioni del dedotto motivo di impugnazione ad opera del ricorrente, non mutano il giudizio sulla genericità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, che rendono inammissibile il ricorso.
Risulta del tutto assertivo, invero, affermare che deve intendersi un mero errore il dato, incontestabile, che nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Bologna in data
15.3.2013, l’AVV_NOTAIO sia indicato come difensore di fiducia dello COGNOME, con l’ulteriore specificazione che presso lo studio del difensore quest’ultimo aveva eletto domicilio, senza tacere che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, in data 4.10.2010, A pubblico ministero, correggendo la sua precedente determinazione, aveva delegato l’ufficiale giudiziario di Milano a notificare l’avviso ex art. 415 bis, c.p,p., ai quattro indagati e all’AVV_NOTAIO, quale loro difensore di fiducia, risultando indimostrato che si sia trattato di un errore in entrambi casi. Anzi, proprio lo specifico riferimento operato dall’AVV_NOTAIO nella richiamata missiva del 12.5.2017 al venir meno del rapporto fiduciario con gli imputati, in conseguenza del loro essersi resi irreperibili, esclude in radice che il suddetto difensore non fosse stato officiato in via fiduciaria dell’assistenza professionale in favore dello COGNOME, a maggior ragione ove si tenga presente da un lato, che, come osservato dallo stesso ricorrente, egli era solito avvalersi dell’assistenza professionale del suddetto legale; dall’altro, che, al momento della dimissione dal carcere l’AVV_NOTAIO era indicato come difensore di fiducia del ricorrente.
E al riguardo non può non rilevarsi come in tema di nomina del difensore di fiducia, è sì necessario che l’autorità giudiziaria abbia la certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista incaricato, la prova della quale, tuttavia, può inferirsi anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l’esistenza di un rapporto fiduciario, stante la natura ordinatoria e regolamentare della disposizione di cui all’art. 96, c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 9914 del 02/02/2024, Rv. 285910).
La circostanza, inoltre, che, come rilevato dal ricorrente, effettivamente all’udienza del 30.11.2016 l’AVV_NOTAIO era stato sostituito dall’AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p., e non in qualità di sostituto processuale, ai sensi dell’art. 102, c.p.p., non assume valore decisivo, in quanto tale sostituzione non mette in discussione l’esistenza del pregresso rapporto fiduciario tra lo COGNOME e il suddetto legale, che anche nel relativo verbale di udienza viene indicato come difensore di fiducia del ricorrente.
Trova pertanto applicazione nel caso in esame il principio affermato in un condivisibile arresto di questa Corte di Cassazione, alla luce del quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale: cfr. Sez, 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019)
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21.3.2024.