Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27769 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Romania il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n. 281/2023 in data 16/1/2024 della Corte di Appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 gennaio 2024 la Corte di Appello di Brescia rigettava la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. formulata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento alla sentenza di condanna n. 1068/2023 del 6 aprile 2023 e divenuta irrevocabile il 13 maggio 2023 pronunciata nei confronti della stessa.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della NOME, deducendo con unico articolato motivo: violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.
Rileva la difesa della ricorrente che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che la COGNOME ha agito con dolo al fine di sottrarsi al processo a suo carico indicando un falso indirizzo di residenza (INDIRIZZO) ciò in quanto la donna, che asseritamente parla e comprende poco la lingua italiana, ha realmente abitato al predetto indirizzo.
Osserva, ancora, la difesa della ricorrente che tra la data di identificazione e di elezione di domicilio (21 febbraio 2020) e quella di effettuazione RAGIONE_SOCIALE ricerche (12 dicembre 2020) risultano trascorsi oltre nove mesi, il che impedisce di affermare che la donna non abbia realmente abitato in quel luogo da intendersi come “domicilio” atteso che la stessa è formalmente residente all’estero.
Da ciò emergerebbe che l’odierna ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico (da intendersi come conoscenza dell’accusa del provvedimento di vocatio in iudicium) e che quindi ricorrono le condizioni per l’accoglimento del ricorso e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordinanza della Corte di appello risulta adeguatamente e logicamente motivata, oltre che fondata su elementi legati ad accertamenti oggettivi essendo nella stessa stato evidenziato come, a seguito dell’indicazione da parte della COGNOME, della propria residenza in Bologna all’indirizzo sopra indicato con conseguente dichiarazione di domicilio nel luogo medesimo, le successive ricerche compiute dalla Polizia Municipale hanno portato ad accertare che la stessa era ivi sconosciuta, che il suo nominativo non appariva sui campanelli o nelle caselle della posta e che identica sorte avevano gli accertamenti compiuti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bologna.
Detti accertamenti, uniti a quelli eseguiti nei confronti del coimputato NOME, hanno portato la Corte di appello a ragionevolmente ritenere che l’odierna ricorrente ha fornito dolosamente una falsa indicazione del luogo di residenza e comunque di domicilio per le notificazioni, le quali ultime sono state, pertanto, correttamente effettuate al difensore.
Per il resto giova solo rilevare che le affermazioni contenute nel ricorso relative al fatto che la COGNOME al momento dell’identificazione aveva effettivo domicilio nel luogo da lei indicato e dal quale si sarebbe trasferita solo in un momento successivo e prima della notificazione dell’atto di vocatio in iudicium risultano sfornite di qualsiasi supporto probatorio e rimangono a mero livello assertivo in presenza di una imputata che si è comunque resa irreperibile.
Sfornita di qualsivoglia elemento probatorio è, infine, anche la circostanza che l’odierna ricorrente “parla e comprende pochissimo la lingua italiana” in quanto dall’ordinanza impugnata risulta il contrario.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 22 maggio 2024.