Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20954 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMEcui COGNOME), nato in TUNISIA il 03/04/1981
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 della Corte d’appello di Roma
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di que stessa A.G. del 20/11/2020, definitiva il 7/04/2021, con la quale NOME COGNOME condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all’art.73 D. 309/90, faceva valere la nullità della notifica della citazione relativa al procedimento di appe
I giudici della Corte di Appello hanno ritenuto l’inammissibilità della stessa per decorren del termine in quanto il COGNOME era già venuto a conoscenza del provvedimento a seguito del MAE il cui ordine di esecuzione conteneva anche la sentenza del Tribunale di Viterbo e della Corte di Appello di Roma.
Hanno altresì affermato l’insussistenza dei presupposti della mancata conoscenza del procedimento da parte del NOME COGNOME il quale aveva partecipato in prima persona al giudizio di primo grado.
Infine, hanno rilevato che ogni questione riguardante l’ipotetica nullità della notifi grado di appello andava sollevata in quella sede: /io stesso dicasi per la detenzione de prevenuto all’estero per il quale risulta effettuata la procedura notificatoria, ai sensi della cod.proc.pen., al difensore di fiducia.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME con il ministero del difensore di fiducia affidandolo ai seguenti motivi.
2.1 Quanto al primo punto concernente la tardività della presentazione della richiesta di rescissione, la Corte di Appello non si sarebbe confrontata con l’informazione provvisoria n.14/2024 della Sezioni Unite, le quali, sull’individuazione della decorrenza del termine di 3 gg per proporre la rescissione del giudicato, nel caso di persona richiesta in consegna i attuazione di MAE e detenuta in carcere, hanno stabilito che il termine decorre dalla consegna del condannato.
Dagli atti risulta che la richiesta di rescissione è stata presentata entro 30 gg da consegna dei Bedhiafi Yosri alle autorità italiane avvenuta il 24.06.2024, risultando perci tempestiva.
2.2 In ordine al secondo punto, si sostiene che in relazione al procedimento pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, non poteva operare alcuna presunzione di conoscenza stante il venir meno dell’instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatar l’imputato, il quale, subito dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Viterbo, a segui di MAE era stato consegnato alle autorità giudiziarie del Belgio.
Da allora il difensore e il NOME COGNOME non hanno avuto più contatti e non si aveva pi contezza del nuovo domicilio dove comunicare l’eventuale rinuncia al mandato.
Nei caso in esame, si osserva che la Corte di Appello di Roma non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi f in quanto, pur a fronte di un difetto di notifica all’imputato
in grado di appello, ha ritenuto di presumere l’effettiva conoscenza del processo di secondo grado in capo all’imputato dalla circostanza che un difensore di fiducia lo avesse assistito primo grado e poi avesse presentato atto di impugnazione.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo di ricorso, primo in ordine logico, è infondato.
1.1 L’asserito vizio derivante dalla nullità della notifica del decreto di citazione a giud stato eccepito, nei confronti della sentenza sopra indicata, già divenuta definitiva, co rimedio previsto dall’art. 629 bis cod. proc. pen. (proposto alla competente Corte di appello cui decisione di rigetto è stata impugnata con l’attuale ricorso).
Occorre premettere che la nuova disposizione dell’art. 629-bis, come sostituita dall’art. 3 comma 1 del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, trova applicazione a decorrere dal 30.12.2022, ex art. 99-bis del medesimo d.lgs., così come modificato dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 162, convertito, con modificazioni, nella I. 30 dicembre 2022 n. 199.
L’elemento decisivo, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente o successiva tema di processo in assenza, è stato individuato, dal legislatore della riforma, nel dichiarazione di assenza.
Le Sezioni Unite di questa Corte i nella recente sentenza 11447/2025 Lacatus, affermato, quanto ai profili intertemporali,che la successione di norme in materia di rescission è regolata dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, in forza del quale in caso di ista riguardante un procedimento, nel quale l’assenza è stata dichiarata in base alle norme previgenti e che debba considerarsi pendente, nel senso precedentemente indicato, deve in ogni caso applicarsi la disciplina in materia di rescissione immediatamente anteriore all riforma, cioè quella introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Nel caso in esame si procede con l’applicazione delle regole previgenti l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, posto che la disciplina dettata dall’art. 89 del D.Lvo 150/2022 espressamente previsto che ove alla data di entrata in vigore della riforma del dicembre 2022 fosse già stata dichiarata l’assenza si procede con le forme previgenti.
In ogni caso, in entrambe le discipline che temporalmente si sono succedute, presupposto della ammissibilità della rescissione è la dichiarazione di assenza.
Di rilievo, per quanto di interesse nel caso in esame, è un tratto motivazionale di Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, secondo cui ” l’art. 629 bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420 bis cod. proc. pen. e offre una forma di tu all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto cors del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza
dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere (cfr. anche sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137, richiamata con proposizioni adesive dalla citata sentenza COGNOME, secondo la quale l’art. 629 bis cod. proc. pen. ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a ch sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare).
Il rimedio rescissorio è, pertanto, escluso nel caso in cui risulti che lo stesso condanna abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima (ovviamente) della pronuncia della sentenza (da impugnare sul punto e divenuta, invece, definitiva) (Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018-01).
1.2 Nel caso di specie, appare assorbente il rilievo della Corte di Appello con cui è stat dichiarata l’inammissibilità della richiesta di rescissione per radicale assenza dei presupposti legge.
La disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, applicab al caso in esame, prevede che il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, p ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La rescissione del giudicato è destinata ad offrire una forma di tutela all’imputato no presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte i precedenza in sede di cognizione (In tal senso, Sez. 4, n. 37666 del 2024).
Nel caso in esame, come osservato dalla Corte, il ricorrente non era assente, in quanto aveva partecipato in prima persona al giudizio di primo grado.
Il motivo di ricorso è perciò infondato, in quanto riferito al difetto di conoscenza d sentenza di condanna da parte dell’imputato presente nel processo di primo grado, dovendosi perciò escludere in radice l’incolpevole ignoranza della celebrazione del processo a cui è invece riferita la disciplina contenuta nell’articolo 629 bis cod. proc. pen., sul presupposto d assenza dell’imputato.
La pronuncia della Corte di Appello che ha respinto l’istanza di rescissione è, dunque, pienamente conforme al diritto.
Resta assorbito l’ulteriore motivo di censura.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non
sussistendo ragioni di esonero.
4. Alla declaratoria di rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 marzo 2025