Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15850 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 26/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 439/2025
NOME COGNOME
CC Ð 26/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 674/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Roma il 1¡ agosto 1967;
avverso lÕordinanza del 12 novembre 2024, della Corte dÕappello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il ricorrente impugna lÕordinanza con la quale la Corte dÕappello di Bologna ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2841, emessa dalla stessa Corte dÕappello il 23 marzo 2023.
Il ricorso si articola in quattro motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 420, 629e 178, lett. c, cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte
dÕappello si sarebbe limitata a valutare la diligenza osservata dal ricorrente nella gestione del processo, senza considerare lÕeffettiva conoscenza dello stesso, assicurata solo da un provvedimento formale di contenente lÕindicazione dellÕaccusa nonchŽ della data e del luogo di svolgimento del processo.
2.2. Il secondo e il quarto deducono vizio di motivazione nella parte in cui la Corte dÕappello avrebbe illogicamente ritenuto elemento di valutazione della negligenza del Prosperi la rinuncia al mandato comunicata dal suo difensore e lÕassenza di una connessa dichiarazione in ordine alle successive notifiche, senza considerare come la rinuncia è stata comunicata ad un indirizzo pec non più utilizzato ed è proprio la rinuncia stessa e la connessa comunicazione ad essere la prova dellÕassenza di un effettivo rapporto professionale tra il COGNOME ed il suo difensore e della conseguente legittimitˆ della richiesta di rescissione.
2.3. Il terzo deduce vizio di motivazione nella parte in cui non si sarebbe argomentato in ordine ai plurimi elementi offerti dalla difesa: la mancanza di una specifica attivitˆ difensiva svolta personalmente dal ricorrente o dello stesso difensore di fiducia; la circostanza che questÕultimo continuasse ad accettare le notifiche anche dopo la rinuncia (comunicata solo in un secondo momento al Tribunale); la sostanziale assenza di attivitˆ difensiva da parte del difensore dÕufficio successivamente nominato.
1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi dellÕart. 629cod. proc. pen., il condannato con sentenza passata in giudicato (nei cui confronti si sia proceduto in assenza) pu˜ ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dallÕarticolo 420e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte pu˜ accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che: a) il 20 maggio 2013, il COGNOME, in sede dÕidentificazione, procedeva alla nomina di un difensore di fiducia, nella persona dell’avv. COGNOME e alla contestuale elezione di domicilio presso lo studio; b) il decreto che ha disposto il giudizio è stato notificato il 23 ottobre 2014, presso lo studio del difensore; c) il giorno successivo, il difensore comunicava al suo assistito, a mezzo pec, lÕavvenuta notifica e la contestuale rinuncia al mandato; d) il processo è stato celebrato in assenza dellÕimputato; e)
ricevuta la notifica di un rinvio disposto fuori udienza, il 18 marzo 2016, il difensore fiduciario comunicava anche al Tribunale la rinuncia, allegando lÕavvenuta comunicazione allÕassistito.
Ebbene, sul presupposto incontestabile che la legittima celebrazione in assenza del processo impone un previo accertamento dellÕeffettiva conoscenza della , e che, a tal fine, non pu˜ considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore (d’ufficio), da parte dell’indagato (dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420), anche a voler ritenere che anche la nomina di un difensore di fiducia (presso il quale sia stato eletto domicilio) non costituisce indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della conoscenza notificata presso il domiciliatario, anche quando il difensore abbia rinunciato al mandato (poichŽ la negligenza informativa dell’imputato – che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile – non costituisce di per sŽ prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285780; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Rv. 286712), in concreto, il decreto che ha disposto il giudizio (che fonda la conoscenza del processo), non solo è stato ritualmente notificato allÕimputato presso il domicilio eletto, ma è stato tempestivamente comunicato dal difensore al suo assistito (seppur unitamente alla dichiarazione di rinuncia al mandato).
A fronte di ci˜, il condannato nulla ha addotto se non una asserita negligenza informativa (non aver, colpevolmente, controllato la posta e, quindi, conosciuto lÕatto notificato). Ebbene, ritenere che tanto possa fondare una richiesta rescissione significa, allÕevidenza, legittimare un chiaro abuso del processo: occorre lÕallegazione (non generica) di oggettive circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale (conosciuta), dovendo il condannato spiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilitˆ di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME