Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 11-12-2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva trasmessa dall’AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il dicembre 2023, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di NOME COGNOME, volta a ottenere la rescissione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 25 maggio 2012, riformata dalla Corte di appello il 27 giugno 2013 e divenuta irrevocabile 11 13 novembre 2014, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di 11 anni di reclusione e 80.000 euro di multa, in ordine al reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello meneghina, NOME, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014, evidenziando che il ricorrente, arrestato al suo arrivo in Italia dopo oltre dieci anni di assenza dal territorio nazionale, è stato nella sostanziale impossibilità di esperire la richiesta di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., sia per la ristrettezza dei tempi, sia per la parzialità del rimedio, idoneo ad assicurare solo il diritto all’impugnazione, ma non anche il diritto dell’imputato alla partecipazione al processo, precludendo l’accesso ai riti alternativi e di fatto negando il diritto alla difesa tecnica. La normativa applicata dalla Corte di appello comporterebbe quindi una ingiustificata violazione del principio di uguaglianza, ponendosi in contrasto con la disciplina costituzionale del giusto processo e con l’art. 6 della C.E.D.U., avendo la Corte europea dei diritti dell’uomo più volte affermato che l’assenza nel processo può essere ritenuta legittima, solo ove siano non equivoche la rinuncia a comparire e la volontarietà della stessa, principi questi recepiti in Italia dalla legge n. 67 del 2014. Di qui, prosegue la difesa, la necessità di superare il principio del ternpus regit actum sotteso alla normativa intertemporale invocata dalla Corte di appello, dovendo cioè essere consentito l’accesso al rimedio restitutorio della rescissione del giudicato anche a soggetti condannati con sentenze emesse prima del 2014, per i quali peraltro l’ordinamento ha meno interesse a esercitare la pretesa punitiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con memoria trasmessa 1’8 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, sviluppando le considerazioni già esposte nel ricorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014, per contrasto con gli art. 3, 111 Cost. e 6 della C.E.D.U., rimarcando la disparità di tutele giuridiche che si verrebbe a creare nei confronti di soggetti condannati con sentenze risalenti a epoca anteceden’:e al 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Occorre innanzitutto premettere che il giudizio di merito che ha visto coinvolto NOME si è interamente svolto nella pendenza del regime della contumacia, essendo state emesse le sentenze di primo e secondo grado, rispettivamente, il 25 maggio 2012 e il 27 giugno 2013, dunque prima dell’entrata in vigore della legge sul processo in absentia (legge 28 aprile 2014, n. 67).
Ne consegue che, come sottolineato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la Corte territoriale correttamente ha ritenuto inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ponendosi tale decisione in sintonia con l’affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Rv. 277240, Sez. 6, n. 10000 del 14/02/2017, Rv. 269665 e Sez. Un., n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992), secondo cui l’istituto della rescissione del giudicato di applica solo ai procedimenti nei quali sia stata cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, mentre ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della predetta legge, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre cui all’art. 629 bis cod. proc. pen. si dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420 bis impugnazione dettata dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ne testo previgente. A ciò deve aggiungersi che l’art. 15 bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, stabilisce, quanto al regime transitorio, che le disposizioni con cui è stato disciplinato il giudizio in assenza ed è stata eliminata la declaratoria di contumacia, compresa quella concernente la rescissione del giudicato di cui all’art. 625 ter, «si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità».
Come affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 2740 del 3/6/2015, RV 264052), la citata norma transitoria deve essere interpretata nel senso di attribuire rilievo dirimente alla circostanza che sia stato pronunciato dispositivo di sentenza prima della vigenza delle nuove norme. Infatti, il citato art. 15 bis pone, alla stregua di una summa divisio, la regola AVV_NOTAIO dell’applicabilità delle nuove norme ai procedimenti pendenti, con l’esclusione del caso in cui sia stato pronunciato dispositivo. In secondo luogo prevede una regola che deroga a quella appena esposta: tale deroga va intesa con riferimento all’ambito di operatività delle nuove norme, con corrispondente estensione dell’applicabilità di quelle previgenti.
Orbene, tale seconda regola è incentrata sul fatto che sia stata già dichiarata la contumacia, evidentemente in processi pendenti in primo grado, nei quali non sia stato ancora pronunciato dispositivo. Infine viene stabilita una deroga di segno
opposto a tale specifica regola, con conseguente e corrispondente ri-estensione dellìambito di operatività delle nuove norme: si prevede infatti che l’applicabilità di quelle previgenti non operi nel caso in cui sia stata dichiarata l’irreperibilità.
Questo significa che, nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle nuove norme sia stato pronunciato dispositivo di sentenza, non è applicabile l’istituto della rescissione del giudicato, dovendosi invece ritenere operante, alle condizioni ivi previste, il rimedio della restituzione in termini di cui al previgente art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che peraltro offre idonee garanzie ai fini del ripristino delle garanzie difensive, tanto più alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 52274 del 29/09/2016, RV. 268107), circa la facoltà di chiedere al giudice l’ammissione a un rito alternativo.
Ciò consente di escludere profili di criticità della norma transitoria con i principi costituzionali, non ravvisandosi, pur nell’ambito della differente regolamentazione della mancata partecipazione al processo, lesioni del diritto di difesa, atteso che anche nella vigenza del giudizio contumaciale è riconosciuta tutela all’imputato che assuma di non aver preso volontariamente parte al giudizio celebrato a suo carico.
2. Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 3, n. 13722 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 27599 e Sez. 5, n. 24796 del 27/04/2017, Rv. 270600), con affermazione condivisa dal Collegio, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, proposta in relazione agli art. 3, 10, 24, 11 e 117 Cost., dell’art. 15 bis della legge n. 67 del 2014, trattandosi di norma che, al fine di dirimere la questione dell’applicabilità del nuovo regime normativo, ha fatto leva, in modo non irragionevole, su un dal:o processuale, la definizione del giudizio di primo grado, con la deliberazione della sentenza, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, del tutto immune dal rischio di prestarsi ad arbitri e coerente rispetto alle esigenze della disciplina transitoria, essendo il discrimen temporale individuato dal legislatore coerente anche con la finalità di evitare la dispersione delle attività processuali già compiute.
Resta solo da precisare che il rimedio restitutorio di cui all’art. 1;75 cod. proc. pen. non è stato tuttavia esperito dalla difesa, neanche in via subordinata, né la Corte di appello ha ritenuto di dover operare alcuna riqualificazione in tal senso, e ciò sia alla luce della diversità dei due rimedi, sia in forza dell’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 27134 del 18/05/2023, Rv. 28479), secondo cui il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine. Analogamente, è stata esclusa la possibilità di riqualificare l’istanza difensiva come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., atteso che la richiesta di rescissione del giudicato non faceva alcuna questione sul titolo esecutivo, anzi lo presupponeva, fermo restando che anche le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep.
2021, Rv. 280931 – 02) hanno rimarcato la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi in questione, il che ne impedisce l’eventuale riqualificazione. Non può sottacersi, in ogni caso, che la questione circa la legittimità della dichiarazione di latitanza dell’imputato (e dunque della ritualità della successiva dichiarazione di contumacia) è stata comunque affrontata nel giudizio di legittimità intrapreso dal ricorrente, avendo la Quarta Sezione di questa Corte, con la sentenza n. 49737 del 13 novembre 2014, rigettato il ricorso proposto avverso la decisione del giudice di appello, ritenendo rituale la dichiarazione di latitanza di NOME, per cui non può affermarsi che le deduzioni difensive circa la tematica AVV_NOTAIO della conoscenza del processo da parte dell’imputato siano rimaste senza risposta nel corso del procedimento penale celebrato a suo carico.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere dichiarato quindi inammissibile, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di
tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2024