Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AFRICO il 13/10/1966
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata dal COGNOME.
Il ricorrente deduce, a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME due motivi di ricorso, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
In particolare, sul presupposto che egli non era mai venuto a conoscenza dei procedimenti indicati a pag. 1 del provvedimento impugnato, ne assume la manifesta illogicità per non aver disposto previamente ricerche sugli atti dei relativi giudizi al fine di vagliare un’effettiva conoscenza del giudizio da parte di esso imputato e quindi il relativo status rispetto al procedimento, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza degli artt. 585, comma 2, 663 e 665, comma 4, cod. proc. pen. poiché, in relazione ai provvedimenti giudiziari di cui alle lettere a), b) e c), la Corte territoriale si dichiarata incompetente, senza considerare che è stata proprio la Corte d’Appello di Reggio Calabria ad emettere il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo è manifestamente infondato.
Occorre premettere che, a differenza di quanto prospettato dal COGNOME, la decisione censurata ha verificato, per il giudizio per il quale la Corte ha ritenuto di essere competente, che egli doveva essere considerato contumace in quanto latitante.
Pertanto, è stata fatta corretta applicazione del principio per il quale l’istituto della rescissione del giudicato, di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n.
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67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi disciplina della restìtuzìone nel termine per proporre impugnazione dì cui all’ar 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992 – 01; conf., tra le altre, Sez. 5, n. 10433 de 31/01/2019, COGNOME, Rv. 277240 – 01).
Né, d’altra parte, è possibile una riqualificazione del rimedio proposto, come pure correttamente ha evidenziato la Corte territoriale, tenuto conto dell diversa natura e del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione (Sez. U n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990-01).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce espressamente la competenza a conoscere del rimedio della rescissione del giudicato alla Corte di appello nel cui distretto ha sed giudice che ha emanato il provvedimento.
Tale regola, riguardando un rimedio impugnatorio di carattere eccezionale, invero, non può essere intesa nel senso preteso dal ricorrente che richiama, riguardo, le prescrizioni dettate con riferimento alla diversa ipotesi del giud competente per l’esecuzione dove si ha riguardo a quello dove ultima decisione irrevocabile per ultimo ex art. 665 quarto comma cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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sidente