Rescissione del Giudicato: la Via Maestra per le Nullità post Sentenza Definitiva
Nel complesso panorama della procedura penale, la scelta dello strumento processuale corretto è fondamentale per la tutela dei propri diritti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: per contestare una condanna definitiva emessa in assenza a causa di un vizio di notifica, l’unica via percorribile è la rescissione del giudicato. Questa pronuncia chiarisce perché altri rimedi, come l’incidente di esecuzione, siano inappropriati e destinati all’insuccesso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con sentenza passata in giudicato a seguito di un processo celebrato in sua assenza, proponeva ricorso. La sua difesa si basava sulla presunta nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, un vizio che, a suo dire, gli aveva impedito di conoscere l’esistenza del processo a suo carico e di potersi difendere adeguatamente.
Il ricorrente tentava di far valere questa grave irregolarità attraverso un ricorso che la Corte ha inquadrato nell’ambito dell’incidente di esecuzione. Tuttavia, questa scelta si è rivelata proceduralmente errata.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Errore sul Rimedio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso in modo definitivo dalle Sezioni Unite. Secondo la Corte, un vizio come l’omessa o nulla citazione dell’imputato, che determina una nullità assoluta e insanabile, non può essere fatto valere nella fase esecutiva, ovvero dopo che la sentenza è diventata definitiva.
Lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione per queste specifiche situazioni è un altro: la richiesta di rescissione del giudicato, disciplinata dall’articolo 629-bis del codice di procedura penale. Utilizzare un rimedio diverso porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: La Distinzione tra Rescissione del Giudicato e Incidente di Esecuzione
Il cuore della motivazione risiede nella netta distinzione tra i due istituti. La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza ‘Lovric’ delle Sezioni Unite (n. 15498/2021), ha spiegato che l’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) serve a risolvere questioni che emergono durante l’esecuzione della pena, ma non a rimettere in discussione la validità del titolo esecutivo, cioè della sentenza di condanna.
La rescissione del giudicato, invece, è un mezzo di impugnazione straordinario, introdotto proprio per consentire all’imputato, giudicato in assenza, di ottenere un nuovo processo qualora dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della celebrazione del primo, per cause a lui non imputabili. Si tratta di un rimedio che incide direttamente sul giudicato, aprendo la strada a una nuova valutazione nel merito.
La Corte ha inoltre precisato un punto fondamentale: data l’eterogeneità di natura e funzione, non è possibile ‘convertire’ o ‘riqualificare’ un incidente di esecuzione in una richiesta di rescissione. La scelta del rimedio sbagliato è un errore che non può essere sanato dal giudice, comportando l’immediata inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un monito chiaro: nel diritto processuale, la forma è sostanza. Per chi si trova ad affrontare le conseguenze di una condanna in assenza viziata da una mancata conoscenza del processo, la strada da percorrere è univoca e non ammette scorciatoie. L’unica istanza valida è la rescissione del giudicato. Affidarsi a strumenti differenti, come l’incidente di esecuzione, significa non solo non ottenere il risultato sperato, ma anche esporsi a ulteriori costi. La pronuncia rafforza il principio della stabilità del giudicato, che può essere messo in discussione solo attraverso i canali eccezionali e specifici previsti dalla legge, a garanzia della certezza del diritto.
Se un imputato viene condannato in sua assenza e sostiene di non aver mai ricevuto la notifica del processo, quale strumento giuridico deve utilizzare?
Secondo la Corte, l’unico strumento corretto è la richiesta di rescissione del giudicato, come previsto dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. L’imputato dovrà dimostrare di non aver avuto colpevolmente conoscenza della celebrazione del processo.
È possibile contestare una nullità della notifica, dopo che la sentenza è diventata definitiva, attraverso un incidente di esecuzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’incidente di esecuzione non è lo strumento appropriato per far valere nullità assolute e insanabili, come l’omessa citazione, una volta che la sentenza è passata in giudicato. L’unico rimedio esperibile è la rescissione del giudicato.
Se si presenta un ricorso errato (ad esempio un incidente di esecuzione invece di una richiesta di rescissione), il giudice può ‘correggerlo’ e considerarlo come l’istanza giusta?
No. La Corte ha specificato che un incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato. Questa impossibilità deriva dalla profonda differenza di natura e funzione tra i due rimedi, per cui l’errore nella scelta dello strumento conduce all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11634 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di GROSSETO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza;
letti i motivi del ricorso;
considerato che, nel caso di specie, essendosi proceduto in assenza, è st dedotta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ovv vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento impugNOMErio dell rescissione del giudicato;
che in questo senso depone, invero, l’insegnamento della giurisprudenza d legittimità che, nel suo consesso maggiormente rappresentativo, ha chiarito c «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in as dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducib mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restand possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza de celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01);
che – è stato, d’altro canto, precisato nella medesima occasione – «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi de 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudica attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi» (Sez. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 280931 – 02);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.