Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16151 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, provvedendo de plano ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato, proposta ai sensi dell’art. 629-bis, cod. proc. pen. da NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di euro 1.000 di multa emessa nei confronti di quest’ultima dal Giudice di pace di Santa NOME Capua Vetere il 4 febbraio 2019.
1.1. La richiesta di rescissione si fondava sul rilievo che l’istante non aveva mai avuto notizia della condanna se non il 19 maggio 2023 quando ottenne la copia della sentenza dopo aver ricevuto la notificazione di una cartella esattoriale che le intimava il pagamento della pena pecuniaria inflitta.
1.2. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza perché tardiva, osservando:
che la ricezione della cartella esattoriale dimostrava un “principio di conoscenza”;
che all’istanza di rescissione non era allegata la cartella e che quindi la condannata, precludendo alla Corte di appello una verifica su contenuto del documento, non aveva adempiuto all’onere di prova rigorosa della tempestività della richiesta.
Avverso il provvedimento ricorre la condannata, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con la quale denuncia l’assenza dei presupposti legittimanti l’adozione di un provvedimento de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità riconosce, in astratto, la possibilità che la Corte di appello dichiari inammissibile l’istanza di rescissione con procedura de plano ai sensi dell’art. 127, comma 9 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Wajdi, Rv. 279026 – 01); viene precisato, però, che il giudice deve sempre instaurare il contraddittorio camerale quando occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.
Nel caso di specie la Corte di appello ha rilevato, è vero, una causa di inammissibilità per la tardività dell’istanza, ma ciò ha fatto ricavando il momento di conoscenza del provvedimento definitivo da valutazioni ancorate a circostanze incerte di dubbia valenza probatoria, in forza di considerazioni di merito su cui sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio.
Consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/03/2024