Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27667 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nata a Massa il 19/07/1965, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Genova.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18 marzo 2025, la Corte di appello di Genova ha accolto la richiesta di rescissione del giudicato e revocato la sentenza del Tribunale di Massa, n. 135 del 20/02/2024, passata in giudicato il 20/07/2024, emessa nei confronti di NOME COGNOME disponendo la trasmissione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Massa.
Avverso l’indicata ordinanza, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova propone ricorso per cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale ai sensi degli artt. 606 e 608 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen.
Il Procuratore ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità in forza della quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non Ł idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, poichØ consiste in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, essendo onere dell’assistito vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, per cui, laddove questo non sia stato assolto, il mancato adempimento del mandato non Ł di per sØ idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Alla stregua dei richiamati principi, il Procuratore deduce che le conclusioni cui Ł giunta la Corte territoriale non siano condivisibili, sostenendo che l’assenza del difensore di fiducia alle udienze non Ł dimostrativa di un reale abbandono di difesa e, per il condannato, di essere senza colpa riguardo alla conoscenza del processo e al suo esito.
E’ pervenuta memoria dell’avv. NOME COGNOME difensore d’ufficio di NOME
Sent. n. sez. 950/2025
CC – 20/06/2025
R.G.N. 12555/2025
COGNOME, con la quale si eccepisce la inammissibilità del motivo di ricorso, poichØ non specificamente riportato, nonchØ la infondatezza dello stesso, poichØ l’ignoranza del procedimento da parte della condannata in assenza non Ł a costei imputabile, nØ come voluta diserzione dalle udienze, nØ come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere, poichØ l’imputata ha dimostrato di aver avuto contatti con il difensore di fiducia, interessandosi delle sorti e dello sviluppo del procedimento, quindi di non essere colpevole in relazione al processo svoltosi in absentia.
E’ pervenuta ulteriore memoria dell’avv. NOME COGNOME del foro di Massa, difensore di fiducia di NOME COGNOME con la quale si eccepisce la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, posto che in esso si fa riferimento alle ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore quali presupposti dell’istituto della restituzione nel termine di cui all’art. 175 cod. proc. pen., che non sono stati oggetto di trattazione nella ordinanza impugnata, diversamente motivata in ordine alla fattispecie di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., nell’ambito della quale incombe all’imputata l’onere di provare di essere stata dichiarata assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis e di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, in difetto di effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. E la Corte territoriale aveva legittimamente rilevato, poichØ sussistente e provata, la incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputata e la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 629-bis cod. proc. pen., avendo la COGNOME onerato i propri doveri informativi, mantenendo costanti contatti con il difensore di fiducia in relazione ai vari processi in cui lo aveva nominato, non avendo ragione di immaginare un abbandono di difesa in relazione ad un singolo processo, condotta che consente di escludere profili di negligenza in capo all’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Occorre ricordare che l’art. 629-bis cod. pen. Ł stato modificato dalla c.d. ‘riforma Cartabia’ con il d.lgs. n. 150 del 2022, prevedendo che la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, ‘qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza’. La nuova disposizione Ł applicabile al caso in esame, posto che l’istanza di rescissione, che ha incardinato il relativo giudizio, Ł stata proposta alla Corte di appello quando la piø recente versione dell’art. 629-bis cod. pen. era già vigente.
1.2. Le Sezioni Unite hanno affermato, sul punto, che «gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del processo, propri della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato anche nella prospettiva convenzionale, quando la sua assenza sia stata incolpevole», vale a dire quando l’ignoranza della celebrazione del processo non sia «a lui imputabile, nØ come voluta diserzione delle udienze, nØ come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931).
La sentenza COGNOME riguardava il caso di una ricorrente che non aveva mai ricevuto notizia del processo celebrato nella sua assenza, perchŁ l’atto introduttivo era stato notificato al difensore, sulla base di una indicazione di domiciliazione priva di efficacia perchØ relativa ad altro procedimento penale.
Le Sezioni unite hanno, tra l’altro, evidenziato che ‘l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone
in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione, ignoranza che non deve essere a lui imputabile’ (v., anche Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851).
1.3. Successivamente, dopo la modifica normativa ad opera del legislatore del 2022, Ł stato affermato che, «in tema di rescissione del giudicato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dall’art. 37, comma 1, d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, oltre ai vizi della citazione a giudizio, presupposto per l’esperibilità del rimedio da parte del condannato giudicato in assenza non Ł piø l’incolpevole mancata conoscenza del processo, ma la mancata prova dell’effettiva conoscenza della pendenza dello stesso prima della pronuncia della sentenza divenuta definitiva» (Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018) e, ancora, che, «in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza Ł l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa» (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, El COGNOME, Rv. 287298).
Con specifico riferimento alla ipotesi in cui vi sia stata la nomina di un difensore di fiducia, si Ł affermato che sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., quando l’imputato non si sia attivato autonomamente per mantenere con il difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento. Pertanto, qualora l’interessato non alleghi situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo, come era suo onere fare (in questo senso cfr., ad es., Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460; Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269554), si Ł in presenza di un caso di ignoranza della celebrazione del processo imputabile al ricorrente «come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.).
2. Tanto premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputata, invitata ad eleggere domicilio e a nominare un difensore di fiducia, aveva provveduto alla nomina fiduciaria e ad eleggere domicilio presso il difensore di fiducia; il difensore non aveva presenziato in alcuna delle udienze (quattro) in cui si era svolto il processo, senza impugnare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Massa e senza mai notiziare l’assistita che, nel frattempo, ha affermato di aver mantenuto comunque contatti con il medesimo difensore e di aver ricevuto notizie da costui relativamente ad altri giudizi pendenti a suo carico; l’imputata, ricevuta la notizia della emissione di sentenza di condanna nei suoi confronti attraverso la notifica del decreto di esecuzione di pene concorrenti in data 10/01/2025 da parte della Procura della Repubblica di Massa, aveva chiesto spiegazioni al legale di fiducia, il quale si era giustificato affermando di avere la PEC non funzionante e di non aver mai saputo nulla del processo, essendo ormai in pensione.
Sulla base di dette premesse la Corte di merito ha individuato un contesto di sostanziale abbandono di difesa non sospettabile dalla imputata che faceva pieno affidamento sul regolare svolgimento dell’attività difensivadel difensore fiduciario in relazione
a tutti i processi per i quali era stato nominato, senza distinguere le contestazioni di cui aveva avuto conoscenza nella sola fase delle indagini preliminari, ritenendo pertanto, in capo alla imputata, una incolpevole conoscenza del processo.
Le conclusioni cui Ł giunta la Corte territoriale non appaiono coerenti ai principi espressi da questa Corte, in tema di incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputata, tema sul quale comunque si sofferma il Procuratore generale nel suo ricorso.
Muovendo dal presupposto che al giudice della rescissione sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell’accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.), nel caso di specie, ritiene il Collegio che il complessivo esame degli atti porti ad escludere che la mancata conoscenza del processo sia incolpevole, ove si consideri che l’imputata ha nominato il difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso lo studio di quest’ultimo e che, alla citazione a giudizio, notificata presso il difensore domiciliatario, non ha fatto seguito la partecipazione al giudizio nØ dell’imputata nØ del difensore di fiducia, rimasto assente per l’intera durata del processo, tanto da essere sostituito nelle quattro udienze dibattimentali da un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza una precisa e convincente indicazione delle ragioni per le quali l’imputata, pur mantenendo – nella prospettazione difensiva – i contatti con il difensore di fiducia da lei stessa nominato, non aveva richiesto notizie specifiche sul processo in corso. In altri termini, l’imputata non ha offerto un principio di prova che dimostri che la mancata conoscenza del processo non sia imputabile ad un suo colpevole disinteresse per la vicenda processuale, attraverso l’allegazione di circostanze che le abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere notizie dal professionista nominato, sicchŁ, non avendo assolto all’onere di diligenza informativa, gravano su costei le conseguenze della propria «colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, non può essere considerata incolpevole per l’imputata la mancata conoscenza del processo.
3. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Genova, perchØ proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova. Così Ł deciso, 20/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME