Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27715 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27715 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME() nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 8 gennaio 2024, ha rigettato l richiesta di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pe NOME NOME con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti da Tribunale di Monza in data 7 febbraio 2020, irrevocabile il 12 giugno 2022.
2. Il condannato, nell’ambito del procedimento penale RGNR NUMERO_DOCUMENTO/2015, pendente davanti alla Procura di Monza – che costituiva uno stralcio del procedimento penale RGNR NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO incardinato presso la Procura di Verbania – in data 22 dicembre 2015 (con atto depositato in data 20 gennaio 2016) aveva nominato, quale proprio difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO ed aveva eletto domicilio presso il suo studio; luogo, questo, in cui, in data febbraio 2016 e in data 15 novembre 2016, gli erano stati notificati, rispettivamente, l’avvi conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio. All’udienza del 2 f 2018, il difensore di fiducia, rappresentata al Tribunale la circostanza che l’imputato era espulso, aveva chiesto ed ottenuto un differimento della celebrazione del processo per documentarla. All’udienza del 22 giugno 2018, l’AVV_NOTAIO aveva edotto il giudice del tentativ fallito di reperire la documentazione attestante l’espulsione del proprio assistito e all’udien 19 luglio 2018 aveva depositato atto di rinuncia al mandato, per impossibilità di intratte rapporti con l’imputato. Era stato, quindi, nominato al COGNOME un difensore d’ufficio, ch aveva rappresentato nelle residue udienze del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza di condanna pronunciata in data 7 febbraio 2020, e nel giudizio di appello promosso dal suddetto difensore; giudizio di cui l’imputato era stato, pure, notiziato con la notifica del relativo di citazione nel luogo in cui aveva effettuato l’elezione di domicilio – ossia, presso lo dell’AVV_NOTAIO -, che non aveva mai revocato.
NOME, estradato dalla Croazia in esecuzione di mandato di arresto europeo e, avuta conoscenza della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza in data 12 ottobre 2023, aveva presentato tempestiva istanza di rescissione del giudicato, che era stata respinta dall Corte territoriale sul rilievo che la nomina di un difensore di fiducia nel procedimento R 6470/2015 e la dichiarazione di elezione di domicilio, mai revocata, presso lo studio di ques ancorché rinunciatario, fossero elementi significativi della conoscenza della pendenza de processo e che, pertanto, l’imputato, ora ricorrente, avesse l’onere di informarsi circa l’esito stesso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 629 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale non si sare conformata alla giurisprudenza di legittimità che impone di contestualizzare gli indic presunzione di conoscenza del processo – ossia la nomina di un difensore di fiducia e l’elezion
di domicilio – in relazione alla situazione concreta: situazione che era tale da dimost l’incolpevole ignoranza dell’imputato quanto alla celebrazione del processo e la sua no volontaria sottrazione alla conoscenza di esso, dal momento che il difensore di fiducia nominat nell’ambito del procedimento in essere a Verbania e in quello in essere a Milano – cui quel brianzolo era collegato in ragione della genesi unitaria -, ossia l’AVV_NOTAIO corso del 2017 aveva inviato alla Procura di Monza tre PEC, con le quali aveva chiesto, ai sens dell’art. 335 cod. proc. pen., di essere informato per nome e per conto di NOME d numero del procedimento incardinato a Monza onde provvedere al deposito della sua nomina a nuovo difensore fiduciario ed aveva, inoltre, trasmesso, da difensore del NOME nell’ambi del procedimento penale originato dalla CNR trasmessa dal Commissariato di Domodossola istanza di dissequestro e di restituzione dei documenti sequestrati al suo assistito in occasi dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento pendete dinanzi alla Procura della Repubblica di Verbania. Donde, l’errore nella scelta del mezz utilizzato per venire a conoscenza del processo, suscettibile di rilevare alla stregua di mancan di diligenza del condannato, non poteva ridondare in danno di questi, come espressiva di quella volontaria sottrazione alla conoscenza del processo che esclude la possibilità di esperire il rim straordinario della rescissione del giudicato.
In data 9 aprile 2024 sono pervenute in Cancelleria le conclusioni scritte del Procurato Generale, in persona del Sostituto, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con le quali si è chiesto ch il ricorso sia rigettato.
La richiesta di discussione orale del ricorso, presentata dal difensore del ricorrent stata respinta sul rilevo che i ricorsi in materia di rescissione del giudicato sono tratta forme della camera di consiglio non partecipata ex art. 611 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I presupposti per poter disporre la rescissione del giudicato, nel caso oggetto scrutinio, sono quelli indicati nel testo di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., nella for anteriore alla modifica introdotta con la cd. ‘Riforma Cartabia’ e sono costituiti – pure conto dell’interpretazione fornita da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – dalla mancata conoscenza del processo e dalla incolpevole ignoranza della celebrazione dello stesso (Sez. 5, n. 44399 del 10/10/2022, Rv. 283889; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).
Tanto evidenziato l’ordinanza impugnata non è censurabile.
2.1. La Corte territoriale, infatti, tenuto conto della nomina di un difensore di fid dell’elezione di domicilio presso lo studio di questi, proprio nel procedimento penale esitato processo conclusosi con la sentenza di condanna irrevocabile di cui si è chiesta la rescissione, dato atto degli elementi sui quali ha fondato la propria conclusione: ossia, che il ricor avrebbe dovuto avere piena e completa conoscenza, tramite il difensore di fiducia anche domiciliatario, del processo celebrato a suo carico, di modo che gli incombeva l’onere informarsi circa gli sviluppi dello stesso. Ragioni, queste, coerentemente ritenute sufficie evidenziare come l’allegata mancata conoscenza della celebrazione del processo non fosse incolpevole, considerato, oltretutto, il tempo trascorso tra il conferimento del mandato, in 22 dicembre 2015, e la rinuncia ad esso da parte del difensore di fiducia, in data 19 luglio 2 – quindi, quasi tre anni dopo -, stimato significativo della stabilità del rapporto profes intercorso tra il ricorrente e il difensore di fiducia nominato.
2.2. Ciò posto, deve riconoscersi che il giudice di merito si è attenuto al principio di secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezi di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinun mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizi assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano d ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Fattispecie in cui la Corte escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibi comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019, in effetti citata nel provvedimento impugnato).
Invero, come si legge nella motivazione di tale decisione, condivisa dal Collegi «l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione d domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento del conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non imp una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato d non volere più ricevere le notifiche per conto dell’imputato, situazione che altrimen presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori – che devono evidentemente essere allegate dal condannato – sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione de processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale”. Tale statuizione di legittimità trova, del resto, il suo antecedente logico nel pr secondo il quale, in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rilevante ai se dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputata, attraverso singoli
progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia opp l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esiste del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti co il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, 280305).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcunché di oggettivo e specifico ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere, dal momento che aveva ricevuto la notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini prelimina del decreto di citazione a giudizio presso il luogo in cui aveva eletto domicilio, pe costituendo elemento concreto, atto a far ritenere che egli avesse avuto effettiva conoscenza de processo tramite il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME la circostanza veritiera, questi allegata all’udienza del 30 marzo 2018, ma non documentata, che l’assistito COGNOME COGNOME stato espulso dal Territorio Nazionale, tanto deponendo per un contatto tra l’imputato e il patr almeno fino a quella data.
A fronte di tali evidenze non rilevano le deduzioni difensive circa l’incolpevole disinter di COGNOME per le sorti del procedimento brianzolo, desumibili dalle iniziative poste in essere difensore di fiducia da lui nominato in diversi procedimenti ed a distanza di più di un anno d nomina fiduciaria, conferita espressamente, nel procedimento che qui occupa, ad altro difensore, posto che la normale diligenza avrebbe imposto al ricorrente di attingere notizie relative ad es direttamente dal difensore di fiducia che lo aveva rappresentato ed assistito concretamente stabilmente e presso il cui studio aveva pure eletto domicilio senza mai revocarlo.
Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/05/2024.