Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4746  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli nord del 9 febbraio 2023;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il successivo inoltro alla competente Corte di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 9 febbraio 2023 il Tribunale di Napoli nord ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale NOME, tramite il proprio difensore fiduciario, aveva proposto impugnazione, con contestuale istanza di rimessione in termini, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord del 12 maggio 2017 con la quale lo stesso, ritenuto responsabile, in concorso con altri, di un reato in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, era stato condannato alla pena di giustizia.
Avverso la dichiarazione di inammissilbilità, motivata sulla base dell’avvenuta qualificazione del ricorso ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e della derivante erroneità della sua proposizione di fronte al Tribunale, ha interposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, deducendo, quale unico motivo di impugnazione la violazione di legge in quanto il Tribunale avrebbe dovuto, anche ad accogliere la impostazione qualificatoria dell’atto da esso sostenuta, trasmettere gli atti alla Corte di appello affinché provvedesse sul ricorso da lui presentato, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere ora dichiarato.
Appare opportuno precisare che l’originario ricorso proposto dalla difesa del COGNOME con atto del 15 novembre 2022 presenta una serie di singolarità che ne potrebbero porre in discussione la qualificazione giuridica; esso, infatti, pur intitolato “dichiarazione di impugnazione con motivi contestuali” e pur recando nel suo incipit la dichiarazione, appunto, “di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa in data 12 maggio 2017 dal Tribunale di Napoli nord”, risulta essere indirizzato non – come sarebbe conseguenziale aspettarsi ove lo stesso fosse una ordinaria impugnazione – alla Corte di appello di Napoli, ma allo stesso Tribunale di Napoli nord, che ha emesso la sentenza contestata.
Questo, cioè la presentazione dell’atto in questione, di fronte al giudice competente per la esecuzione della sentenza che si intende porre in discussione, indurrebbe a pensare che con il ricorso introduttivo dell’originario giudizio la difesa del COGNOME abbia inteso contestare la validità del titolo esecutivo emesso sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli nord del 12 maggio 2017 e, contestualmente, chiedere di essere rimesso in termini per la impugnazione di tale sentenza; d’altra parte, sempre nell’incipit dell’atto
introduttivo del giudizio da cui è scaturita la ordinanza impugnata il ricorrente, che pure ha dichiarato “di proporre impugnazione avverso la sentenza” ora citata, aggiunge che (chiede al Tribunale) di “dichiarare la non esecutività della sentenza sopra menzionata” e di “voler rimettere in termine lo stesso ai fini della proponibilità della relativa impugnazione”.
Ma, anche in questo caso, le argomentazioni svolte a sostegno della predetta istanza appaiono essere esulanti rispetto alla pretesa formulata.
Nel caso in cui, come pare ricavabile dal tipo di censure che la difesa ha formulato avverso la sentenza emessa a suo carico dal Tribunale di Napoli nord in data 12 maggio 2017, aventi ad oggetto la affermata nullità nella notificazione dell’avviso per la celebrazione della udienza preliminare funzionale al successivo svolgimento del processo da quale è scaturita la più volte ricordata sentenza del Tribunale di Napoli nord del maggio del 2017, appunto la doglianza sviluppata con il ricorso è volto a contestare, attraverso la allegazione della esistenza di un vizio processuale che avrebbe impedito all’odierno ricorrente di partecipare al giudizio essendo egli ignaro della sua pendenza, la legittimità di una sentenza pronunziata in su assenza ma che, oramai, come quella di cui si discute, è passata in giudicato, lo strumento da esperire è quello previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., sotto la rubrica “Rescissione del giudicato”.
Infatti, la istanza di rimessione in termini si giustifica nel caso in cui il soggetto adduca di non aver potuto compiere un determinato atto del processo entro il termine stabilito per la sua effettuazione non per un vizio dell’atto dal cui compimento decorre, appunto, il termine in relazione al quale si chiede la rinnessione, ma a cagione di un caso fortuito o di una forza maggiore che gli avrebbe impedito siffatto adempimento; invero chi alleghi la nullità della notificazione della vocatio in iudicium, per rimanere nella fattispecie che ora interessa, e degli atti partecipativi ad essa successivi, tale da avergli impedito, stante la mancata conoscenza della pendenza del processo e della sua definizione, di partecipare al giudizio il cui esito, per lui sfavorevole, egli vorrebbe impugnare, non deve chiedere, ove sia apparentemente spirato il termine per impugnare la sentenza, di essere rimesso in termini, ma deve, allegando che per effetto dei vizi lamentati non è mai decorso nei suoi confronti il termine per proporre impugnazione, presentare in ogni tempo, un ordinario appello che, ove la sua prospettazione trovi adeguati riscontri sarà considerato tempestivo, mentre sarà ritenuto tardivo laddove non emerga che lo stesso ricorrente non abbia avuto regolare conoscenza della definizione del giudizio a suo carico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ed introduttivo di un tale tipo di giudizio è stato ritenuto, correttamente ad avviso di questo Collegio, dal Tribunale di Napoli nord con la ordinanza ora in questione il ricorso a suo tempo presentato dalla difesa del PUCa con atto del 15 novembre 2022.
Rileva, a questo punto, il Collegio che, ancora correttamente, il detto Tribunale ha, alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen. dichiarato la inammissibilità della predetta istanza.
Infatti, la disposizione richiamata prevede, a pena di espressa inammissibilità, che la istanza di rescissione del giudicato sia “presentata all Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso i provvedimento” oggetto della istanza stessa, costituendo siffatta disposizione una evidente eccezione rispetto alla regola AVV_NOTAIO prevista dall’art. 582 cod. proc. pen. secondo il quale “l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (nel senso che l’art. 629-bis cod. proc. pen. costituisca, quanto alle modalità di presentazione della richiesta da esso disciplinata, una espressa deroga alla previsione dianzi rassegnata si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 giugno 2021, n. 23075; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 febbraio 2020, n. 5983).
Cosa che, in tutta evidenza, nella fattispecie non si è verificata, avendo l difesa del ricorrente proposto la propria istanza di fronte allo stesso giudice ch aveva adottato il provvedimento che ne costituisce l’argomento.
Rimane, a questo punto, da esaminare il tema, eggetto della impugnazione ora formulata dal ricorrente, se una tale decisione, cioè la affermazione della inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato per essere stata questa presentata di fronte ad un giudice incompetente, dovesse essere presa, come avvenuto nella fattispecie, dal giudice erroneamente investito della istanza stessa, ovvero, previa trasmissione degli atti medesimo, dal giudice che sarebbe stato, invece, competente in relazione ad essa.
Ritiene questo Collegio che la dichiarazione di inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato debba essere pronunziata, anche nel caso in cui la inammissibilità derivi dalla erroneità della individuazione da parte dell’istant del giudice che, in quanto da lui fallacemente ritenuto competente, sia stato dal medesimo investito di essa.
Si osserva che sul punto non risulta essersi formato già un consolidato orientamento di fronte a questa Corte di legittimità, sebbene non possa trascurarsi che, in una recente occasione, questa Corte, avendo essa provveduto a qualificare un ricorso – originariamente proposto in guisa di richiesta di rimessione in termini e come tale trattato dal giudice di fronte a quale la stessa era stata presentata – invece come richiesta di rescissione de giudicato, ha provveduto ad annullare senza rinvio la ordinanza, reiettiva della richiesta di rimessione in termini, emessa dal giudice della esecuzione ed a rimettere gli atti alla Corte di appello ai sensi dell’art. 629-bis, comma 2, co proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 luglio 2020, n. 23016).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che una tale indicazione giurisprudenziale possa suggerire un indirizzo interpretativo nel senso ipotizzato dal ricorrente.
Un argomento nel senso divisato da questo Collegio, legato alla ritenuta non applicabilità di quanto previsto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., i quale impone al giudice che sia stato investito di un’impugnazione per la quale egli è incompetente di rimetterla al giudice competente, alla ipotesi di cui all’ar 629-bis cod. proc. pen., è ricavabile dalla già citata decisione di questa Cort n. 23075 del 2021, la quale, ha fatto proprie le parole di altra sentenza, quest volta delle Sezioni unite penali di questa Corte, onde escludere che, ove un ricorso per rescissione del giudicato sia stato presentato di fronte ad un giudic incompetente per esso, questi debba rimettere gli atti al giudice invece competente, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
E’ stato, infatti, osservato che la norma ora ricordata è “espressiva non di una regola di applicazione generalizzabile per ogni istituto giuridico, ma valevole per il solo settore delle impugnazioni in riferimento a provvedimento impugnabile e per rimediare ad eventuali errori di denominazione del nomen iuris in cui sia incorso il proponente che abbia manifestato la volontà di chiedere la rivalutazione e la modifica della decisione sfavorevole, consentendo al giudice competente di operare la corretta qualificazione giuridica dell’atto” (così, Corte di cassazione, Sezione V penale, 10 giugno 2021, n. 23075, la quale rimanda verbatim a Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 23 aprile 2021, n. 15498).
Ritiene il Collegio che già sulla base della ritenuta non estensibilità dell regola dettata dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla ipotesi del proposizione del ricorso per rescissione del giudicato debba necessariamente conseguire il corollario che, ove questo sia presentato di fronte ad un giudice incompetente, debba essere necessariamente questo – non operando la previsione della trasmissione degli atti al giudice competente – e non altri
dichiarare la inammissibilità della istanza, laddove non si voglia ipotizzare una inammissibile situazione dì stallo processuale.
Ma, si ritiene, infine, che anche un criterio di carattere logico, detta anche dal principio AVV_NOTAIO di economia dei mezzi processuali, di cui è espressione regola, costituzionalizzata, della ragionevole durata del processo, dovrebbe far prevalere la tesi ora propugnata; infatti ove si ritenesse che gl atti dovessero essere rimessi al giudice competente si aprirebbero due alternative, ambedue irragionevoli: o questi, applicando la norma, potrebbe solo dichiarare la inammissibilità del ricorso, che, paradossalmente, interverrebbe proprio allorché, attraverso la trasmissione degli atti a giudic competente, il vizio che originariamente aveva minato la corretta instaurazione del giudizio sarebbe, in realtà venuto meno; oppure questi dovrebbe procedere nel valutare nel merito la fondatezza o meno della richiesta, rendendo però così sostanzialmente lettera morta, quanto meno con riferimento alla ipotesi di presentazione della istanza di rescissione del giudicato di fronte al giudic incompetente, la previsione legislativa che vuole che la richiesta di rescissione del giudicato sia inammissibile ove la stessa non sia stata presentata nelle forme tassativamente previste dall’art. 629-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000.00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ‘ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente