Rescissione del Giudicato: Guida a un Caso di Errore Procedurale
L’istituto della rescissione del giudicato rappresenta un baluardo di giustizia nel nostro ordinamento, consentendo di rimettere in discussione una condanna definitiva quando l’imputato non ha avuto modo di partecipare al processo. Tuttavia, il percorso per ottenere questo risultato è irto di ostacoli procedurali, dove un singolo errore può compromettere l’intero iter. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illumina proprio uno di questi casi, mostrando come un errore nella trasmissione degli atti possa portare a un temporaneo blocco del procedimento.
I Fatti: Un Percorso a Ostacoli
La vicenda processuale riguarda due imputati condannati con una sentenza della Corte di Appello divenuta definitiva. Il loro difensore, per tutelarne i diritti, presenta un’istanza per ottenere la rescissione del giudicato.
Tuttavia, la Corte di Appello dichiara inizialmente la richiesta inammissibile. Il motivo? Un vizio di forma: il difensore non era munito della necessaria ‘procura speciale’, un documento fondamentale che lo autorizzava a compiere quell’atto specifico per conto dei suoi assistiti. Nonostante il legale avesse inviato tale procura pochi giorni dopo il deposito dell’istanza, la Corte ha ritenuto la mancanza originaria un difetto insuperabile.
Il Secondo Tentativo
Di fronte a questa decisione, il difensore non si arrende. Prima tenta la via della correzione dell’errore materiale, poi, su invito della stessa Corte di Appello, presenta una nuova e separata istanza di rescissione per ciascun imputato, questa volta allegando sin da subito la procura speciale. Gli atti, formalmente, erano diretti alla Corte di Appello di Trento, l’organo competente a decidere.
L’Errore di Trasmissione e la rescissione del giudicato
Qui si verifica l’imprevisto. A causa di un errore puramente materiale nella trasmissione, le due istanze, correttamente indirizzate alla Corte di Appello, finiscono invece sul tavolo dei giudici della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, ricevendo gli atti, si trova di fronte a una situazione anomala. Non è chiamata a decidere sulla fondatezza della richiesta di rescissione del giudicato, ma deve prima di tutto risolvere il problema procedurale: perché quegli atti sono arrivati a Roma invece di rimanere a Trento?
La Decisione della Cassazione: Restituzione al Mittente
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, non entra nel merito della questione. Il suo ruolo, in questo frangente, è quello di garante della corretta procedura. Rilevato che le istanze erano chiaramente destinate alla Corte di Appello e che la loro trasmissione alla Suprema Corte è stata frutto di un mero errore, i giudici dispongono la soluzione più logica e corretta: la restituzione degli atti alla Corte di Appello di Trento, indicandola come l’unica competente a decidere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su un principio cardine del diritto processuale: la competenza. La legge, in particolare l’articolo 629-bis del codice di procedura penale, stabilisce che a decidere sull’istanza di rescissione è la stessa corte che ha emesso la sentenza divenuta definitiva. In questo caso, la Corte di Appello. La Cassazione non ha il potere di sostituirsi a essa. L’errore nella trasmissione degli atti non può modificare questa regola fondamentale. La decisione, quindi, non è una pronuncia sulla colpevolezza o innocenza, né sulla validità della richiesta di rescissione, ma un atto necessario per rimettere il procedimento sul binario corretto, assicurando che sia il giudice naturale precostituito per legge a prendere la decisione finale.
Le conclusioni
Questa vicenda, pur essendo un ‘incidente di percorso’, offre importanti spunti di riflessione. Sottolinea l’importanza quasi maniacale della correttezza formale e procedurale nel diritto penale, dove anche un errore di cancelleria può causare ritardi e complicazioni. Inoltre, ribadisce il ruolo della Corte di Cassazione come ‘giudice della legge’, il cui primo compito è assicurare che le norme sulla competenza e sulla procedura siano rispettate. Per i due imputati, la decisione significa che la loro richiesta di rescissione del giudicato non è stata respinta, ma semplicemente reindirizzata. Il loro percorso verso la giustizia riprenderà ora davanti al giudice corretto, la Corte di Appello, che finalmente potrà esaminare nel merito la loro istanza.
Cosa succede se un’istanza viene inviata per errore al giudice sbagliato?
Il giudice che riceve l’atto per errore, se riconosce la propria incompetenza, non decide nel merito ma trasmette gli atti al giudice che ritiene competente. In questo caso, la Cassazione ha restituito gli atti alla Corte di Appello.
Perché la prima richiesta di rescissione del giudicato era stata dichiarata inammissibile?
Era stata dichiarata inammissibile perché il difensore che l’aveva presentata non era munito della necessaria procura speciale, un documento essenziale per questo tipo di istanza.
Qual è il giudice competente a decidere sulla rescissione del giudicato?
In base al provvedimento, la competenza spetta alla Corte di Appello che ha emesso la sentenza impugnata, come previsto dall’art. 629 bis, comma 3, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44883 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44883 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Trento il DATA_NASCITA NOME NOME, nato a Lavis (TN) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 della Corte di appello di Trento letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità delle richieste.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che il difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME ha riproposto istanza di rescissione del giudicato a seguito dell’ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte di appello di Trento emessa il 6 aprile 2022 e divenuta irrevocabile il 19 novembre 2022 perché proposta da difensore non munito di procura speciale;
considerato che il difensore premette di aver presentato il 9 gennaio 2023 istanza di restituzione nel termine e richiesta di rescissione del giudicato nell’interesse dei propri assistiti e di aver inviato qualche giorno dopo la procura
speciale; di aver preso atto dell’ordinanza di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato emessa il 12 aprile 2023 per difetto di legittimazione del difensore; di aver proposto in data 19 aprile 2023 istanza di correzione di errore materiale, rappresentando che la procura speciale era in atti, essendo stata inviata con p.e.c. il 17 gennaio 2023, e di aver presentato nuovamente l’istanza di rescissione del giudicato a seguito di provvedimento della Corte di appello, che disponeva in tal senso;
rilevato che dall’esame degli atti risulta che con provvedimento del 19 aprile 2023 il difensore fu invitato a proporre nuova richiesta di rescissione del giudicato, separatamente per i due condannati, con esplicito richiamo alla procura speciale rilasciata dagli stessi e che in pari data il difensore provvide in tal senso, trasmettendo alla Corte di appello di Trento separate istanze di rescissione del giudicato con allegata procura speciale;
ritenuto, pertanto, che per errore le richieste sono state trasmesse direttamente a questa Corte invece, dirette alla Corte di appello di Trento cui vanno restituiti gli atti per provvedere ai sensi dell’art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen.
P.Q.M.
rilevato che per errore risultano essere state trasmesse a questa Corte le richieste di rescissione di giudicato in realtà dirette alla Corte di appell restituisce gli atti alla Corte di appello di Trento per quanto di competenza.
Così deciso, 5 ottobre 2023