Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANCHANTE COGNOME NOME nato DATA_NASCITA ; V’efi -v avverso l’ordinanza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 6/12/2023 ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata dal condannato il 28/6/2023, in relazione alla sentenza del Tribunale di Rimini del 16/4/2019, irrevocabile 10/6/2020, perché presentata oltre il termine di trenta giorni dall’avvenuta conoscenza della sentenza, il cui ordine di esecuzione è stato notificato il 14/3/2023.
2.Ricorre per cassazione COGNOME COGNOME NOME il quale eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 629 bis cod. proc. pen, avendo la Corte d’appello, erroneamente, dichiarato la tardività dell’istanza.
Assume la difesa che il termine di trenta giorni andrebbe computato non dalla notifica dell’ordine di esecuzione, ma dal momento in cui il condannato ha acquisito completa conoscenza del contenuto della sentenza il che consentirebbe, causa cognita, di articolare la difesa tecnica. Richiama a sostegno l’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal D.Igs. 150/2022 che fa riferimento all’avvenuta conoscenza della sentenza e non del procedimento.
Deduce, inoltre, violazione dell’art. 94 bis, co.1, disp. att. cod. proc. pen., per la mancata traduzione dell’ordine di esecuzione, di cui non avrebbe compreso il significato non conoscendo la lingua italiana.
Considerato in diritto
1.11 primo motivo di ricorso è infondato con la conseguenza che il secondo motivo è da considerarsi disatteso in quanto assorbito.
In tema di rescissione del giudicato, rileva il collegio che effettivamente il testo della norma è stato modificato ad opera del DIgs.150/2022 per cui il termine per la presentazione dell’istanza, come segnalato dalla difesa, decorre “dal momento dell’ avvenuta conoscenza della sentenza”e non più “dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento”, ma tale modifica non legittima affatto la conclusione cui perviene la difesa.
Nel procedimento in esame, infatti, essendo la dichiarazione di assenza intervenuta prima della entrata in vigore della nuova norma, per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 89 D.Igs. 150/2022 che dispone “Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ stata gia’ pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si e’ disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita’ in appello e alla rescissione del giudicato”, continua ad applicarsi la disciplina previgente e la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato la correttezza della decisione che fa decorrere il termine ex art. 629 bis comma 2 cod. proc. pen., dalla notifica dell’ordine di esecuzione (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765).
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 26/3/2024