Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in UCRAINA il 17/07/1991
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 62 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 20 giugno 2021, ravvisando l violazione delle prescritte modalità di presentazione.
La Corte d’appello ha rilevato che la richiesta di rescissione, sottosc personalmente dal ricorrente con sottoscrizione autenticata da un avvocat polacco, è stata trasmessa all’ufficio giudiziario a mezzo raccomandata.
Ricorre COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato’ denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 629-bis, 582 e 583 cod. proc. p il vizio della motivazione perché la modalità di “presentazione in cancelleria” è prevista a pena di inammissibilità, sicché è legittima la proposizione richiesta di rescissione del giudicato mediante spedizione della relativa ist tramite posta raccomandata, come accaduto nel caso di specie, anziché mediante il deposito in cancelleria, dovendosi applicare l’art. 583 cod. proc. richiamato proprio dall’art. 629-bis cod. proc. pen.
2.1. Il difensore ha avanzato istanza di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. Va premesso che, a fronte della richiesta di discussione orale Presidente della Sezione, cui spettano le competenze ex art. 610 cod. proc. pe ha rigettato l’istanza con decreto in data 17 luglio 2023.
La richiesta di discussione orale è, in effetti, inammissibile, trattandosi procedimento per il quale è prevista la trattazione delle forme dell’art. 611 proc. pen.
La norma di carattere generale in materia di modalità di proposizion dell’impugnazione (art. 582 cod. proc. pen.) esordisce con la clausola “salvo la legge disponga altrimenti”, per poi statuire, nella versione tuttora vigent “l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
L’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. costituisce una delle ipotesi cui si riferisce la clausola di eccettuazione.
2.1. Conforta tale interpretazione quanto affermato dalla sentenza delle Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, COGNOME, Rv.264049, che si è occupata delle modalità di presentazione del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., per le quali manca una disciplina normativa espressa e, in ragione di ciò, si è ritenuta la necessità di ricorrere alle disposizioni generali di cui all’ 582 e 583 cod. proc. pen.
Tale principio, invocato dalla difesa, non può applicarsi alla richiesta di rescissione, giacché, come si è visto, l’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. prevede una chiara ed espressa disciplina derogatoria (ex multis, Sez. 5, n. 23075 del 03/03/2021, COGNOME, Rv. 281216).
2.2. Del resto, tale conclusione è pienamente aderente al principio, autorevolmente enunciato con riguardo al previgente art. 625-ter cod. proc. pen.
Si è precisato che «il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall’art. 625-ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione» (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990), sicché la nuova formulazione, la quale prevede la presentazione presso la Corte d’appello, si poggia sul medesimo presupposto tassativo della presentazione personale (o a mezzo di procuratore speciale).
Il favor impugnationis, invocato dal ricorrente, non può che operare nell’ambito dei rigorosi limiti rappresentati dalla natura intrinseca del mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 26/10/2016, COGNOME, Rv. 268823 e così in motivazione Sez. U n. 1626 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 280167).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023.