Rescissione del Giudicato: L’Unica Strada Contro le Nullità Post-Sentenza
Quando una sentenza penale diventa definitiva, si crea una barriera quasi invalicabile. Tuttavia, cosa accade se l’imputato non ha mai saputo di essere sotto processo? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla strada corretta da percorrere, distinguendo nettamente tra l’incidente di esecuzione e l’istituto della rescissione del giudicato. Questo caso offre una lezione fondamentale sulla scelta dello strumento processuale adeguato per far valere le proprie ragioni, specialmente in casi di processi celebrati in assenza.
Il Fatto: Un Ricorso Basato sulla Mancata Citazione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con una sentenza ormai passata in giudicato. L’imputato sosteneva che il processo a suo carico fosse affetto da una nullità assoluta e insanabile: l’omessa citazione sia sua che del suo difensore. A suo dire, questo vizio fondamentale avrebbe dovuto invalidare l’intero procedimento. Per far valere questa grave irregolarità, egli aveva proposto un incidente di esecuzione, uno strumento tipicamente utilizzato per risolvere questioni che sorgono nella fase esecutiva della pena.
La Decisione della Cassazione e la corretta interpretazione della rescissione del giudicato
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’appellante aveva scelto lo strumento processuale sbagliato. La Corte ha sottolineato che, una volta che una sentenza diventa definitiva, le nullità, anche se assolute come l’omessa citazione, non possono più essere fatte valere tramite l’incidente di esecuzione previsto dall’art. 670 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Incidente di Esecuzione vs. Rescissione del Giudicato
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra due istituti procedurali. L’incidente di esecuzione serve a risolvere problemi legati all’esecuzione della pena (es. calcolo della pena, applicazione di benefici), ma non a rimettere in discussione la validità del giudizio che ha portato alla condanna.
Per le situazioni come quella presentata, il legislatore ha previsto un rimedio specifico: la rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo strumento è stato concepito proprio per tutelare l’imputato che sia stato giudicato in sua assenza e possa dimostrare di non aver avuto, senza sua colpa, conoscenza della celebrazione del processo. La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 15498/2021) che aveva già consolidato questo principio, affermando che la rescissione è la via maestra per far valere l’incolpevole mancata conoscenza del procedimento derivante da vizi di notifica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Cassazione offre una chiara indicazione pratica: chi è stato condannato in assenza e ritiene di non essere stato correttamente informato del processo deve obbligatoriamente percorrere la strada della rescissione del giudicato. Tentare di utilizzare scorciatoie o strumenti non pertinenti, come l’incidente di esecuzione, si rivela non solo inefficace ma anche controproducente. Infatti, la manifesta infondatezza del ricorso ha comportato, nel caso di specie, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende. La scelta del corretto rimedio legale non è una mera formalità, ma un presupposto essenziale per la tutela efficace dei propri diritti.
È possibile contestare una nullità assoluta, come l’omessa citazione, dopo che la sentenza è diventata definitiva?
No, non tramite un incidente di esecuzione. La Corte di Cassazione ha chiarito che una volta che la sentenza è passata in giudicato, le nullità, anche se assolute, non possono essere fatte valere con questo strumento.
Qual è il rimedio corretto per un imputato condannato in assenza che non era a conoscenza del processo?
Il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo strumento permette di far valere l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Cosa succede se si utilizza uno strumento processuale sbagliato, come l’incidente di esecuzione al posto della rescissione del giudicato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questa ordinanza, ciò comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per la manifesta infondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3582 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME NOME a CESA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo posto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione è manifestamente infondato sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come correttamene rilevato dall’ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.111.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 7 dicembre 2023.