Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANASTASIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ETTORE COGNOME Il PG conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
Depositata in CaneelieLta
Oggi , 23 GEN. 2624
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 24 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta, l’istanza di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 ottobre 2010 irrevocabile il 8 marzo 2021, rilevando che un altro difensore, l’AVV_NOTAIO, aveva proposto una precedente istanza, datata 25 marzo 2022 e pervenuta alla Corte di appello il 20 aprile 2022, di rescissione del giudicato relativo alla stessa sentenza del Tribunale di Pistoia.
La conoscenza da parte del ricorrente dell’esistenza della condanna inflitta dal Tribunale di Pistoia, atteso il conferimento della procura speciale all’AVV_NOTAIO per proporre l’istanza di rescissione del giudicato, doveva ritenersi avvenuta quanto meno al 25 marzo 2022, con conseguente tardività del ricorso, depositato il 8 luglio 2022, oltre il termine di 30 giorni previsto ex lege.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, datato 13 febbraio 2023, avverso tale ordinanza. Si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione: la Corte di appello avrebbe emesso un’ordinanza illogica e contradditoria in relazione al contenuto dell’istanza di rescissione presentata il 25 marzo 2022 dall’AVV_NOTAIO che conterrebbe un falso: tale difensore sarebbe stato denunciato dal ricorrente per infedele patrocinio. NOME COGNOME sarebbe stato ingannato dal precedente difensore e non sarebbe a conoscenza del procedimento penale. Il termine iniziale per la proposizione dell’istanza di rescissione sarebbe il 2 luglio 2022, come argomentato nella istanza, sicché il ricorso sarebbe tempestivo perché depositato il 7 luglio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per il difetto del requisito della specifici estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
1.1. La prova della conoscenza della condanna è stata ritenuta dalla Corte territoriale per la presentazione della precedente istanza di rescissione del giudicato, formatosi relativamente alla condanna del Tribunale di Pistoia, in quanto il ricorrente aveva conferito specifica procura speciale all’AVV_NOTAIO.
Tale dato di fatto – il conferimento della procura speciale all’AVV_NOTAIO per proporre l’istanza di rescissione del giudicato formatosi rispetto alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 22 ottobre 2010 – non è in alcun modo smentito dal ricorso per cassazione in cui si rappresenta che sarebbe stata «falsa» l’istanza di rescissione del giudicato nella parte in cui l’AVV_NOTAIO eccepì, con riferimento
al processo di merito dinanzi al Tribunale di Pistoia, l’omessa notifica della citazione all’imputato il quale, invece, elesse domicilio presso il difensore, l’AVV_NOTAIO.
Dunque, il rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per la rescissione del giudicato, che presuppone la conoscenza della condanna definitiva, non è stato in alcun modo contestato con il ricorso per cassazione.
1.2. Per altro, dagli atti allegati al ricorso risulta che dopo il passaggio i giudicato della sentenza del Tribunale di Pistoia: è stato revocato, per effetto del giudicato formatosi, un precedente provvedimento di indulto; è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia l’ordine di esecuzione n.254/2021; il 25 marzo 2022 fu depositata la prima istanza di rescissione del giudicato proprio a seguito della notificazione dell’ordine di esecuzione; all’AVV_NOTAIO l’incarico fu conferito il 18 maggio 2022, dopo la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato dall’AVV_NOTAIO, per estrarre copia del fascicolo relativo alla sentenza n.1112/2020, cioè quella del Tribunale di Pistoia, ed al fine di verificare se effettivamente l’AVV_NOTAIO non era a conoscenza del processo (cfr. pag. 5 della istanza ex art. 175 cod. proc. pen. allegata al ricorso). Inoltre, la querela nei confronti dell’AVV_NOTAIO è stata presentata per il contenuto dell’istanza di rescissione del giudicato, non per averla presentata senza il conferimento della procura speciale da parte del condannato al fine di depositare tale istanza. Si tratta, tutti, di atti che presuppongono l conoscenza della condanna da parte del ricorrente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 20/12/2023.