Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.EI NOME, con istanza del 18 aprile 2023, ha chiesto alla Corte di appello d Genova di essere restituito nel termine, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per pro appello avverso la sentenza di condanna ad un anno di reclusione per la riconosciuta violazione dell’art. 189, comma 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, emessa nei suoi confronti Tribunale di La Spezia del 25 marzo 2021, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2021.
Si assume, infatti, da parte del richiedente di non avere avuto alcuna conoscenza del processo, cui non ha partecipato e nel quale è stato assistito di ufficio da Avvocato con il non ha mai intrattenuto alcun rapporto professionale: in particolare, si afferma che all’epoc celebrazione del processo NOME risiedeva ufficialmente in Francia e che nessun accertamento è stato effettuato per il suo rintraccio e che nessun invito ad eleggere domici gli è stato spedito ai sensi dell’art. 169 cod. proc. peri. Si allega al riguardo document stimata pertinente, tra cui “carta di soggiorno” francese.
Richiamato il principio di diritto fissato da Sez. U, n. 14573 del 25/1/2021, dep. 2022, D, si è domandata la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado passata in giudicato.
La Corte di appello di Genova il 26 settembre 2023 ha dichiarato inammissibile l richiesta, così argomentando:
la sentenza che si chiede di poter impugnare’ emessa il 25 marzo 2021, è stata pronunciata previa declaratoria di assenza dell’imputato pronunziata ai sensi dell’art. 420cod. proc. pen.;
il rimedio invocato della restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, proc. pen., introdotto dal d. Igs. n.150 del 10 ottobre 2022 (c.d. “ril’orma-Cartabia”) applicabile, in quanto la norma transitoria di cui all’art. 89 del d. Igs. n. 150 del 2022 che le nuove disposizioni si applichino soltanto alle sentenze pronunziate in data successi alla novella;
inoltre la richiesta, espressamente intesa quale volta alla “restituzione nel termine” potrebbe convertirsi in richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., poichè la natura non impugnatoria della istanza di restituzione nel temine sarebbe di ostacol alla conversione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con richiamo sul punto precedente di legittimità di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/.2022, COGNOME, RV. NUMERO_DOCUMENTO;
infine, l’iniziativa sarebbe, comunque, carente del requisito di ammissibilità dell’ista rescissione del giudicato, in quanto la procura speciale conferita dall’interessato al Difensor per oggetto la restituzione nel termine per impugnare e non già l’istanza di rescissione giudicato.
Ciò premesso, ricorre tramite Difensore per la cassazione dell’ordinanza COGNOME AVV_NOTAIO NOME, che si affida ad un unico complessivo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione degli artt. 175, comma 2.1, 568, comma 5, e 629-bis cod. proc. pen. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente richiama il precedente di Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020, dep. 2021, Rv. 280346 (secondo cui «L’istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. pro pen. proposta per denunciare la mancata effettiva conoscenza del processo dall’imputato assente a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, può essere riqualificata nel rimedio correttamente esperibile costituito dalla richi rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., solo qua!ora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest’ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha escl riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato presentato difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione del giudicato de essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensor munito di procura speciale)» ed assume che la Corte di appello avrebbe dovuto convertire la istanza in richiesta per la rescissione del giudicato, di cui sussisterebbero i presupposti condivisibile apparendo il rilievo circa la mancanza di apposita procura speciale.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione (AVV_NOTAIO) nella requisitoria scritt dicembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto privo di analisi censoria der l argomenti in rito proposti dalla Corte di appello di Genova e in palese contrasto con i precedenti di legittimità sul pu compresi quelli indicati per sostenere le proprie prospettazioni difensive.
L’ordinanza impugnata richiama espressamente il precedente di Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474, secondo cui «L’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applic ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rie restituzione nel termine” (conforme, Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021,. COGNOME Harrison, Rv. 282566). Peraltro pure a volere accedere all’unico precedente che c:onsente la conversione del rimedio restitutorio in quello impugnatorio, di cui all’art.629 bis cod.proc.pen., ( n.2209 del 19/11/2020, H, Rv.280346), la conversione risulta ammessa solo qualora siano rispettate le condizioni di ammissibilità previste per quest’ultimo (Fattispecie in cui la Co
escluso la riqualificazione del mezzo di impugnazione, in quanto il ricorso era stato dal difensore non munito di procura speciale, mentre la richiesta di rescissione d deve essere proposta, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessa difensore munito di procura speciale). Orbene il giudice distrettuale ha evidenz procura speciale conferita dall’interessato ha per oggetto la restituzione nel impugnare e pertanto per il compimento di un’attività che non ha natura impugn pertanto>rigimun mandato alla proposizione del giudizio rescissorio, in termini del tut con la giurisprudenza indicata dallo stesso NOME COGNOME.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, non risulta di esonero di responsabilità per colpa il ricorrente deve essere condannato, oltre a delle spese processuali, al versamento di una somma, ai sensi dell’art.616 cod.pr favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2023.