Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32162 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 16/04/2025 della Corte d’appello di Napoli;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale D.ssa NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso,
Con ordinanza del 16/04/2025, la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del n. 32112 del 04/04/2023, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME volta ad ottenere la rescissione del giudicato della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli in data 27/03/2018, irr. 19/04/2018.
La sentenza rescindente, in particolare, evidenziava come, erroneamente, il provvedimento gravato avesse applicato il regime processuale proprio dell’incidente di esecuzione in luogo di quello relativo alla rescissione del giudicando, così cassando la sentenza impugnata per motivi processuali.
Avverso l’ordinanza citata l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, all’articolo 6 CEDU e contrasto della motivazione con il precedente giudicato della Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Correttamente la Corte territoriale ha escluso potersi ipotizzare una incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento a fronte della occorsa notifica a mani proprie dell’imputato del decreto di citazione a giudizio.
Tale soluzione appare confortata dall’indirizzo di questa Corte, secondo cui (il corsivo Ł del Collegio) «in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza
Motivazione Semplificata
dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza » (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, COGNOME, Rv. 269554 – 01).
Altrettanto correttamente, la Corte di appello di Napoli ha ritenuto che le pronunce citate nella precedente sentenza rescindente (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01, e Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420 – 01) concernessero ipotesi del tutto differenti, in cui il vizio di notifica al difensore si riverberava sulla concreta conoscenza dell’esistenza del procedimento da parte dell’imputato, che non aveva mai ricevuto personalmente la notificazione (che, nel caso della sentenza NOMECOGNOME era stata effettuata presso il difensore d’ufficio domiciliatario, mentre nella sentenza COGNOME era stata effettuata presso un difensore che era domiciliatario dell’imputato in altro processo).
Va inoltre rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, pronuncia richiamata nell’ordinanza gravata) hanno chiarito come debba escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell’art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell’imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d’ufficio sono preclusi dall’irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.
La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l’introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico.
D’altro canto, l’art. 629-bis cod. proc. pen. (unico rimedio astrattamente applicabile al caso in esame) offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, nØ come voluta diserzione delle udienze, nØ come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.
La rescissione del giudicato costituisce quindi rimedio attivabile dal solo imputato, giudicato in assenza, che non abbia, «incolpevolmente», avuto conoscenza della celebrazione del processo a suo carico, e non anche dal difensore.
La circostanza che il COGNOME abbia ricevuto la notificazione a mani proprie, e non si sia comunque attivato con il proprio difensore, Ł stata quindi non irragionevolmente (pag. 9) attribuita a «noncuranza» dell’odierno ricorrente, con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
Il ricorso non può quindi che essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME