Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12395 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12395 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 694/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 04I77VE) nato il 28/10/1992 avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Letta la memoria di replica della difesa con la quale si Ł insistito nei motivi. Udito altresì il difensore avv.to COGNOME che si riporta integralmente ai motivi e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza in data 9 dicembre 2024, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da NOME COGNOME avverso la pronuncia del Tribunale di Firenze del 10-05-2017, che lo aveva condannato alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 lett. a), c), d) ed e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178, 349, 420 bis e 420 quater cod. proc. pen.; si rappresentava, al proposito, che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio non conteneva l’individuazione anagrafica dell’COGNOME e che, pertanto, tale atto alcun effetto poteva spiegare nel procedimento mancando altresì la comunicazione del codice univoco identificativo dello straniero; mancava pertanto un’elezione di domicilio seria e reale e l’imputato era stato giudicato in assenza pur non sussistendone i presupposti;
nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 161, 178, 179, 185, 420 bis e 420 quater cod. proc. pen. posto che l’elezione di domicilio doveva essere ritenuta valida esclusivamente nel procedimento per il reato di furto presupposto della successiva ricettazione che costituiva un post factum non punibile;
nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 lett. e) e c) cod.proc.pen. posto che il verbale di elezione di domicilio non conteneva alcuna valida nomina di difensore di fiducia recando una diversa intestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Va innanzi tutto premesso che nel caso in esame si procede con l’applicazione delle regole previgenti l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia posto che la disciplina dettata dall’art. 89 del D.Lvo 150/2022 ha espressamente previsto che ove alla data di entrata in vigore della riforma del dicembre 2022 fosse già stata dichiarata l’assenza si procede con le forme previgenti. E poichØ nel caso in esame l’assenza del ricorrente veniva dichiarata nel corso del procedimento di primo grado svoltosi nel 2017, va fatta applicazione della disciplina dettata dall’art. 420 bis cod. pen. prima delle modifiche introdotte dalla citata c.d. Legge Cartabia.
NØ può esservi dubbio circa la correttezza del rimedio esperito; invero con la riforma dell’assenza del 2014 veniva introdotta una prima figura di rescissione del giudicato disciplinata dall’art. 625 ter cod. proc. pen. poi soppresso per effetto della legge Orlando dall’agosto del 2017. Si trattava dell’inedito istituto della rescissione, rimedio straordinario revocatorio del giudicato, che permette all’interessato, che abbia avuto conoscenza del processo soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o applicativa di misura di sicurezza, di richiedere alla Corte di cassazione di rescindere il giudicato ovvero di revocare la sentenza provando che la propria assenza sia dovuta a una incolpevole ignoranza del processo.
Con la successiva Legge Orlando tale rimedio veniva sostituito dall’art. 629 bis cod.proc.pen. che prevede la competenza della corte di appello in primecurerimanendo sostanzialmente identici i presupposti della mancata conoscenza del processo.
Ne deriva, pertanto, che essendosi il procedimento per il quale Ł avanzata l’impugnazione straordinaria definito nel maggio 2017, corretto Ł il ricorso al rimedio della rescissione poi disciplinata, al momento della proposizione della domanda, dall’art. 629 bis cod.proc. pen. che prevede, appunto, la competenza della corte di appello in prime cure ed il successivo ricorso per cassazione.
Quanto al merito del ricorso va ricordato come la Corte di legittimità abbia dichiarato che in tema di rescissione del giudicato ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 Ud.(dep.17/08/2020 ) Rv. 279420 – 01); con altra pronuncia le Sezioni Unite hanno anche stabilito come ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicchØ tale non può ritenersi la conoscenza dell’accusa contenuta nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l’imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019 Rv. 275716 01).
2.1 Orbene, nel caso in esame, tale presupposto per ritenere legittimamente dichiarata
l’assenza sulla base della effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente non sussiste; ed invero, il verbale di identificazione in atti che questa Corte Ł chiamata a valutare in presenza di eccezioni processuali, non contiene alcuna precisa generalizzazione dell’imputato mancando l’individuazione del nome dello stesso, del luogo di nascita e residenza o di dimora in Italia così che pur essendo presente una sottoscrizione non vi Ł neppure certezza della identificazione, e tali irregolarità, ben lungi dall’essere meri refusi, incidono proprio sulla validità dell’atto e sulla sua idoneità a raggiungere lo scopo.
Ancora lo stesso verbale Ł intestato con la dicitura ‘nomina di difensore di ufficio’ e contiene, invece, nel suo contesto l’indicazione della nomina dell’avv.to COGNOME quale difensore di fiducia e domiciliatario.
Ne consegue che tali evidenti anomalie del verbale di identificazione non possono fare ritenere che le notifiche del procedimento avvenute presso lo studio del difensore avv.to COGNOME abbiano raggiunto l’effetto di mettere il ricorrente a conoscenza del procedimento, mancando anche qualsiasi dimostrazione dell’avvenuta instaurazione di un rapporto professionale tra ricorrente e difensore.
Peraltro, la difesa, ha anche evidenziato e documentato la palese anomalia di un procedimento che a fronte del rinvenimento dell’COGNOME in possesso di alcuni biglietti di origine furtiva vedeva instaurati due distinti procedimenti, uno per furto che si arrestava con una delibazione di sospensione per mancata conoscenza del processo ed, il secondo, per ricettazione, conclusosi invece con la condanna definitiva di cui si chiede la rescissione, circostanza questa che costituisce ulteriore elemento dimostrativo della fondatezza della domanda.
2.2 Va poi aggiunto che quale conseguenza dell’avvenuto accoglimento della domanda di rescissione del giudicato va disposta ex art. 629 bis comma 3 cod.proc.pen. la revoca della sentenza; a detta revoca consegue necessariamente l’inefficacia del titolo esecutivo connesso alla condanna per il reato di ricettazione comminata con la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2017.
Sul punto va precisato come sia stato affermato che la revoca della sentenza di condanna disposta ex art. 629bis cod. proc. pen. determina la caducazione “ex tunc” del titolo esecutivo, con la necessità, ove residuino altri titoli, di emettere un nuovo provvedimento di cumulo e di sospenderne contestualmente l’esecuzione nel caso in cui, in assenza di titoli ostativi, la pena da espiare sia inferiore al limite previsto dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12682 del 22/02/2023, Othmani, Rv. 284505 – 01); ancora piø puntualmente si Ł affermato come la disposizione di cui all’art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata in tema di misura cautelare ovvero di pena accessoria o di misura di sicurezza, deve ritenersi comprensiva dell’ipotesi di detenzione senza titolo (Sez. F, n. 35981 del 25/08/2015, Meoli, Rv. 264548 – 01). Ed ancora si Ł statuito come la disposizione di cui all’art. 626 cod. proc. pen., anche se dettata per l’ipotesi in cui, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, debba cessare una misura cautelare, ovvero una pena accessoria, o una misura di sicurezza, deve ritenersi applicabile alle altre ipotesi di cessazione di una condizione di restrizione della libertà personale (Sez. 1, n. 54913 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 268483 – 01).
Ne consegue che, in accoglimento dei sopra esposti principi, si deve affermare che impugnata l’ordinanza della corte di appello in tema di rescissione di giudicato dinanzi al giudice di legittimità ex artt. 629bis quarto comma cod.proc.pen. e 640 cod.proc.pen., ove la Corte di cassazione accolga il ricorso deve contestualmente disporre la scarcerazione dell’imputato in relazione al titolo revocato.
Alla luce delle predette considerazioni questo Collegio deve disporre la scarcerazione del ricorrente, ove ancora detenuto per il titolo in questione costituito dalla citata sentenza del Tribunale di Firenze del 10 maggio 2017.
Annulla l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, revoca la sentenza n. 2063/17 emessa dal Tribunale di Firenze in data 10/05/2017 nei confronti di NOME COGNOME (CUI 04I77VE), ne sospende l’esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso. dispone l’immediata liberazione del ricorrente, se detenuto, e se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art.626 cod.proc.pen.
Così Ł deciso, 14/03/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME