Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli ,atti al Tribunale di Ragusa;
yt,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta da NOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 23 ottobre 2018, confermata dalla Corte di appello il 9 marzo 2021, irrevocabile il 23 luglio 2021.
Il Tribunale dichiarava il COGNOME colpevole del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso e lo condannava alle pene di legge. L’AVV_NOTAIO, difensore d’ufficio dell’imputato, proponeva appello, ma la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata divenuta irrevocabile. In seguito, l’AVV_NOTAIO, nelle more desigNOME difensore di fiducia, chiedeva la rescissione del giudicato, sostenendo che il proprio assistito non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico.
COGNOME NOME era tratto in arresto il 14 maggio 2013 in flagranza di reato ed era liberato con decreto del P.M. prima dell’udienza di convalida; l’ordinanza di convalida dell’arresto il 5 giugno 2013 nonché il verbale di perquisizione e sequestro il 18 luglio 2013 gli erano notificati a mani proprie; non compariva all’udienza di convalida; in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità; la notifica dell’avviso art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d’ufficio.
Nel procedimento in questione il COGNOME non aveva dichiarato o eletto domicilio né rilevava che – all’atto della scarcerazione per altro titolo del 22 marzo 2013 – avesse dichiarato domicilio in INDIRIZZO INDIRIZZO: l’elezione o dichiarazione di domicilio, infatti, è valida ed efficace unicamente nell’ambito del procedimento nel quale è stata effettuata.
Nel verbale di arresto del 14 maggio 2013 (sottoscritto anche dal COGNOME) si dava atto che gli imputati, avvertiti della facoltà di nominare un difensore di fiducia dichiaravano di accettare il difensore desigNOME d’ufficio nella persona dell’AVV_NOTAIO. Secondo la Corte territoriale, la scelta degli imputati di “accettare” il dife sore nomiNOME d’ufficio – posto che la difesa tecnica obbligatoria e quindi gli stessi non potevano certo rifiutarlo se non nominarne un altro di fiducia – poteva ragionevolmente intendersi come volontà di nominare quale difensore di fiducia proprio il legale messo a disposizione d’ufficio.
Anche a non voler accogliere tale interpretazione, le modalità di nomina dell’AVV_NOTAIO (del quale era fornito anche il recapito telefonico) avrebbero certamente consentito al COGNOME di poterlo contattare in ogni momento e predisporre la propria difesa, venendo a conoscenza degli atti successivi. Non corrispondeva al vero che solo a seguito dell’ordine di carcerazione l’imputato avesse appreso che il proprio difensore era l’AVV_NOTAIO.
Rimaneva però da valutare se ciò dimostrasse anche la conoscenza del processo richiesta dall’art. 629 bis cit.. In assenza di elementi di segno contrario (peraltr
neanche addotti nell’istanza), l’avvenuto arresto in flagranza (con contestuale indicazione di un difensore effettivamente reperibile) e la notifica a mani proprie dell’ordinanza di convalida e del verbale di perquisizione e sequestro dimostravano che il COGNOME, rendendosi successivamente irreperibile, si fosse sottratto volontariamente – o comunque colpevolmente – alla conoscenza del processo, ponendosi nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo medesimo e dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 CEDU, è esclusa nei i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale tra i quali l’el zione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nomiNOME di fiducia; onere al quale – per le ragioni sopra evidenziate – il COGNOME avrebbe potuto concretamente assolvere ed al quale però non aveva assolto.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo previgente alle modifiche apportate a dette disposizioni dalla c.d. Riforma Cartabia) nonché per contraddittorietà della motivazione in punto di conoscenza del processo.
Si premette quanto segue in ordine alle vicende relative alla posizione del COGNOME: a) era stato arrestato in flagranza di reato ma immediatamente dopo liberato dal P.M. ex art. 389 cod. proc. pen.; b) il COGNOME non era mai stato invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento penale de quo; c) il COGNOME non aveva partecipato alla successiva udienza di convalida differita dell’arresto; d) il verbale di arresto conteneva la designazione al COGNOME di un difensore di ufficio, ma non era consegNOME in copia all’interessato, per cui non risultava formalmente comunicato al COGNOME il nominativo; la notifica del verbale di perquisizione e sequestro dava unicamente conto delle attività di P.G. svolte in occasione dell’arresto, senza che da tali atti pre-procedimentali, si potesse trarre la presunzione di conoscenza del processo; e) la notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era tentata presso un domicilio fornito dal COGNOME in relazione ad altro procedimento penale; non risultando lo stesso più reperibile a tale indirizzo ed emergendo dalle ricerche anagrafiche che egli non era mai stato ivi anagraficamente residente, il P.M. il 13 giugno 2015 emetteva decreto di irreperibilità, ancorché la relativa disciplina fosse già stata abrogata dal 2014; f) la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio era ugualmente tentata al precedente indirizzo, del quale, peraltro, era stata accertata l’inidoneità allo scopo; all’udienza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Ragusa dichiarava l’assenza del COGNOME e degli altri coimputati sul
mero presupposto che essi avrebbero avuto conoscenza del procedimento, essendo stati arrestati il 14 maggio 2013; g) il COGNOME aveva appreso della possibile esistenza di una condanna, anche a suo carico, dal coimputato e conoscente COGNOME il quale, il 20 maggio 2022, lo contattava telefonicamente, informandolo che pochi giorni prima gli era stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione (sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa che aveva, con ogni probabilità, ad oggetto la vicenda in oggetto, risalente a 10 anni prima; h) nello stesso giorno, il COGNOME si attivava per sapere se anch’egli era stato condanNOME per quel fatto, inviando una richiesta via e-mail alla Procura della Repubblica di Ragusa; il 24 maggio 2024, l’Ufficio Esecuzioni Penali della predetta Procura rispondeva al COGNOME che, per ottenere informazioni al riguardo, avrebbe potuto rivolgersi all’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio.
Ad avviso della Corte distrettuale, alla luce di tali circostanze di fatto, sussiste vano le condizioni previste dall’art 629 bis cod. proc. pen., in quanto il COGNOME non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, né si era volontariamente e consapevole sottratto alla conoscenza del medesimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di rescissione del giudicato, viene in rilievo la necessità di bilanciare, da un lato il diritto dell’imputato alla effettiva conosc:enza della celeb zione del processo a suo carico e, dall’altro, la necessità di procedere alla amministrazione della giustizia in tutti i casi in cui l’interessato si sottragga, per libera s al procedimento o alla conoscenza del procedimento.
A seguito del pieno recepimento dei principi convenzionali come interpretati dalla Corte EDU, il legislatore ha predisposto un sistema incentrato sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione ed ha previsto che anche se la notifica effettuata sia formalmente regolare, quando non sia ha la certezza della conoscenza, la notificazione della vocatio in iudicium deve essere rinnovata attraverso la polizia giudiziaria.
Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia sta l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale clomiciliatario e l’ dagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 27942C)).
(IL
Sulla scorta di questo principio di diritto, si è condivisibilniente ritenuto, p quanto attiene alla rescissione del giudicato, che dall’elezione del domicilio effettuata dall’indagato presso il difensore d’ufficio nella fase delle indagini preliminari non di scenda una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato; anche in questo caso, resta compito del giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva inst razione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483).
I principi di diritto sopra esposti sono chiaramente applicabili all’istituto della scissione del giudicato di cui all’art. 629 bis cod. proc. pen. e, del resto, che costitu sce rimedio impugNOMErio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento “di chiusura del sistema del giudizio in assenza”, che consente di travolgere il giudicato formatosi all’esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell’imputato (Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).
In una vicenda analoga, peraltro, si è affermato che, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha individuato la colpa del COGNOME nella sua mancata attivazione per contattare il difensore d’ufficio, nonostante avesse eletto domicilio presso di lui.
In realtà, pur emergendo una sorta di inerzia dell’indagato e del difensore d’ufficio al riguardo e pur se all’epoca delle notifiche quest’ultimo era regolarmente iscritto all’albo e risultava raggiungibile presso il suo studio legale, non è stata provata l’ef fettiva instaurazione di un rapporto professionale.
Dopo l’arresto in flagranza di reato, il COGNOME era liberato con decreto del P.M. prima dell’udienza di convalida, alla quale l’indagato non compariva; in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità e, conseguentemente, la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d’ufficio AVV_NOTAIO; inoltre, l’indagato e il difensore d’ufficio erano assenti a tutte udienze del processo di primo grado.
Tali elementi, pertanto, lasciavano ragionevolmente presupporre l’assoluta assenza di un regolare rapporto tra i due. Non è possibile trarre dalla sola nomina di un difensore d’ufficio in fase di indagini la colpevole mancata conoscenza e la volontaria assenza dal processo, dovendo tale conoscenza essere riferita, invece, all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Né la formula adoperata nel verbale di arresto di “accettazione” della nomina del difensore d’ufficio implicava la volontà di designarlo quale difensore di fiducia.
Alla stregua di quanto esposto, il provvedimento impugnai:o deve essere pertanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, da compiere alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi in particolare verificare se la designazione del difensore d’ufficio, avvenuta peraltro in una fase anteriore alla vocatio in iudicium, sia stata idonea ad assicurare l’effettiva conoscenza del processo da parte del COGNOME.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugNOME e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.