Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33417 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 16/10/1994
avverso l’ordinanza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore gener
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato l’istanza di resci del giudicato avanzata da COGNOME NOME in relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara in data 11 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2024, che aveva condannato per il reato di ricettazione.
La Corte di appello ha ritenuto che l’istante, giudicato in assenza, aveva colposamente omesso, per trascuratezza e negligenza, di seguire il procedimento penale e successivamente il processo, omettendo di contattare il proprio difensore di fiducia per informarlo della nomina e concordare le strategie difensive.
Il difensore di fiducia era stato nominato allorquando, il 2 aprile 2020, l’istante era stato fe dai carabinieri ed era stato redatto verbale di identificazione; in quella occasione, egli a anche eletto domicilio presso il difensore.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato le deduzioni difensive, attraverso le quali, da una parte, era stata messa in luce l’assenza di prova in ordine a circostanza che il ricorrente non aveva contattato il difensore di fiducia nominato e, dall’a che il verbale di identificazione non aveva permesso al COGNOME di avere contezza de procedimento, colà indicandosi un luogo del commesso reato diverso da quello ritenuto in sentenza ed una violazione del codice penale diversa da quella per la quale l’istante era stat successivamente condannato (art. 708 cod. pen. e non art. 648 cod. pen.).
Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto in considerazione il contenuto della mail che il difensore di fiducia, Avv. NOME COGNOME aveva inviato al ricorrente, dalla quale risultava c professionista aveva ricevuto tutte le notifiche e non aveva avvisato il suo assistito di nes evento processuale, né presenziato alle udienze, ammettendo di aver commesso un errore.
Avrebbe dovuto essere valorizzata, infine, anche la dimostrata circostanza che il ricorrente aveva sporto denuncia-querela nei confronti dell’Avv. COGNOME accusandolo di patrocinio infedele. Con il che, si assume che il condannato non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e del processo per cause a lui non imputabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto, la più recente ed efficace giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Col ha ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, a legittimare la dichiarazione di assenza l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi ad essa. (Nella fattispecie, in cui la Co annullato l’ordinanza di rigetto della Corte di appello, l’istante era stato giudicato in as dopo avere eletto domicilio, durante le indagini, presso lo studio del difensore di fiducia, il non aveva partecipato al processo ed era stato deferito al Consiglio dell’Ordine per abbandono della difesa). (Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024, EI, Rv. 287298-01).
Nella motivazione di tale decisione, si legge: “Alla luce di tali coordinate ermeneutiche ris evidente l’erronea valutazione delle circostanze di fatto e dei presupposti legittimant celebrazione del processo in assenza, atteso che la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in una fase iniziale del procedimento, ancora fluida e non necessariamente destinata a sfociare in iniziativa processuale con citazione a giudizio, e che alla citazione a giudizio, notificata il difensore domiciliatario, non aveva fatto seguito la partecipazione al giudizio né dell’impu né dei difensore di fiducia, rimasto assente per l’intera durata del processo, tanto da indurr giudice a deferirlo al Consiglio dell’ordine per abbandono della difesa. La contestuale nomina d
un difensore di ufficio non risulta comunicata all’imputato, che con lo stesso non aveva avut alcun contatto. La sequenza descritta dimostra che nessuna verifica ha compiuto il giudice di merito in ordine alla certa conoscenza del processo da parte dell’imputato e alla sua inequivoca e non presunta rinuncia a presenziarvi; dimostra, altresì, che la Corte di appello si è accontenta della conoscenza legale del processo e ritenuto non provata l’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato, ma in tal modo ha eluso il dovere di controllo imposto giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, s dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo, senza incontrare limitazioni nella conduzione dell’accertamento, non rinvenibili nella disciplina testuale, secon l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric). Nell’affrontare casi analoghi a quelli in esame, nei quali la nomina fiduciaria risaliva all delle indagini preliminari con elezione di domicilio presso il difensore, che aveva poi rinunci al mandato o si era cancellato dall’albo e non vi era prova del fatto che l’imputato ne fosse st informato, in applicazione dei principi prima indicati questa Corte ha escluso l’idoneità de circostanza a dimostrare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della chiamata in giudizio, non potendo la mancanza di conoscenza, durata fino al momento in cui non era stata posta in esecuzione la sentenza di condanna, ritenersi “colpevole” (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, P.m. c/Lleshi, Rv. 285780 e Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281256). Ancora di recente è stato affermato che la circostanza che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domici presso il suo studio non costituisce indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del process e della “vocatio in iudicium” notificata presso il domiciliatario, quando il difensore rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l’imputato. In motivazi la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell’imputato, che non ab mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, non costitu per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fa COGNOME, Rv. 286712). Il formalismo della decisione impugnata emerge nettamente, specie a fronte di una nomina fiduciaria risalente alla fase delle indagini preliminari e dell’acce abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia domiciliatario, la cui condotta è st ritenuta giustificata dal disinteresse dell’imputato e dalla interruzione dei contatti con il dif facendo, quindi, derivare dalla negligenza informativa dell’imputato la conferma della scelt volontaria di non avere conoscenza del processo, invece, assolutamente non desumibile dalla nomina effettuata in una fase iniziale del procedimento, non del processo, e dalla mera notizia dell’esistenza dello stesso né correlata all’uso strumentale delle facoltà dell’imputato per sott al processo, della cui pendenza non era stato informato dal domiciliatario, che addirittura aveva lasciato privo di assistenza”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione riportata – che ha ricevuto recente conferma con la sentenza Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, COGNOME Rv. 288209-01 – si adatta al caso in esame, nel quale emerge come la
Corte di appello non abbia preso in considerazione tutte le circostanze dedotte dal ricorrent nella originaria istanza di rescissione del giudicato ed in questa sede sintetizzate nella sintes fatto, nonostante le stesse potessero costituire specifici elementi idonei a far desumere mancata, effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. itiPv” p.(43 –) deve essere annullato con rinvio alla medesima Corte di Appello di L’Aquila che dovrà, in diversa composizione, rivalutare nel merito la questione al
Per tali ragioni, il provvedimento GLYPH luce dei principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L’Aquila.
Così deciso, il 12/09/2025.