Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3052 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3052 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 25/10/1989
avverso l’ordinanza del 01/07/2024 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 1 luglio 2024 la Corte d’Appello di Venezia rigettava le istanze di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine proporre appello avanzate nell’interesse dell’imputata NOME COGNOME dichiarato colpevole dei reati di tentata rapina in concorso e furto in abitazi pluriaggravato in concorso e condannata alle pene di legge con sentenza resa in data 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Verona, irrevocabile il 9 marzo 2019.
Osservava la Corte territoriale, che nel corso delle indagini preliminar precisamente in data 11 luglio 2014, l’imputata aveva nominato un difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto domicilio, che in data 23 febbraio 20
il difensore nominato aveva rinunciato al mandato e che successivamente era stato nominato un difensore d’ufficio; evidenziava che la COGNOME, per una propria libera scelta, aveva evitato ogni contatto con il difensore di fiducia d stessa nominato, manifestando in tal modo una condotta improntata a negligenza.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 bis e 175 comma 2.1 cod. proc pen. nonché vizio di motivazione.
Deduceva, in particolare, che alla ricorrente non era mai stato notificato decreto di citazione a giudizio, sicché la stessa non era mai venuta conoscenza dell’accusa a suo carico e della data di celebrazione del processo.
Evidenziava, ancora, che la medesima ricorrente era venuta a conoscenza del processo e della sentenza di condanna solo all’esito della notificazione n suoi confronti dell’ordine di esecuzione avente ad oggetto la detta sentenza
Assumeva che la consapevolezza da parte dell’imputata della pendenza a suo carico di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari non poteva essere paragonata alla conoscenza del processo nella fase successiva all’esercizio dell’azione penale.
Concludeva affermando che nella specie la ricorrente non aveva avuto conoscenza della chiamata in giudizio prima di aver ricevuto l’ordine di esecuzione della sentenza definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase dell indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinunc al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all’imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto GLYPH notizia GLYPH della GLYPH “vocatio GLYPH in GLYPH iudicium” GLYPH (in GLYPH tal GLYPH senso Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal COGNOME Rv. 286712 – 01, che in
motivazione ha precisato che la negligenza informativa dell’imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza del pendenza del processo; v. anche Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281256 – 01, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’effetti conoscenza del processo, che legittima il giudizio in assenza, deve esser riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio i iudicium” e non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, o questi si sia successivamente cancellato dall’albo e non vi sia prova che ta circostanza sia stata comunicata all’interessato o che questi ne sia venu comunque a conoscenza; nello stesso senso Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279680 – 01).
Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie deve osservarsi che i difensore di fiducia della ricorrente ha rinunciato al mandato in data 23 febbra 2015, dunque anteriormente alla notificazione all’imputata di un atto formale d “vocatio in iudicium”, che non risulta che tale rinuncia fosse stata comunicat alla COGNOME e che non emerso che quest’ultima fosse comunque venuta a conoscenza del processo a suo carico anteriormente alla notificazione nei suoi confronti dell’ordine di esecuzione relativo alla sentenza definitiva di condanna
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 11/12/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente