Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27036 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 22/05/1992 avverso l’ordinanza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data 4 marzo 2025, respingeva l’istanza di rescissione del giudicato avanzata da Torres de la Haza Mack nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano del 23-3-2023 che lo aveva condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed € 2.000 di multa perché ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, avv.to COGNOME, deducendo, con un unico motivo qui riassunto, contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; rappresentava, al proposito, il difensore, che aveva errato il giudice di appello nel dedurre la conoscenza del procedimento dall’identificazione dell’imputato ad opera della Polizia Giudiziaria e dalla intervenuta nomina del difensore di fiducia nel corso del procedimento, posto che, il 27-5-2022 il ricorrente non aveva sottoscritto il verbale di identificazione ed
essendo stato tratto in arresto per altro fatto, aveva ritenuto di nominare il difensore di fiducia ed effettuare l’elezione di domicilio proprio in relazione al distinto procedimento identificato con il N.R.G. 2197/2017.
Ne derivava, pertanto, che le successive notifiche effettuate al domicilio eletto, non potevano provare la conoscenza del processo, tanto più che il difensore di fiducia nominato aveva successivamente rinunciato al mandato senza darne comunicazione all’imputato. Peraltro, al momento della successiva scarcerazione per il diverso titolo, avvenuta il 20 luglio 2022, il Torres aveva eletto nuovo domicilio presso l’abitazione della sorella in Pioltello INDIRIZZO e le notifiche al difensore dovevano pertanto ritenersi non validamente effettuate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Ed invero, secondo la ricostruzione dei fatti esposta nel provvedimento impugnato, l’imputato Torres veniva identificato personalmente dalla Polizia Giudiziaria il 27 maggio 2022 ricevendo la notifica a mani proprie di una serie di atti del procedimento di cui si assume la mancata conoscenza e costituiti: dalla richiesta di rinvio a giudizio, da l decreto di fissazione dell’udienza preliminare e d al successivo verbale di udienza nel quale il processo era stato sospeso perché l’imputato era dichiarato irreperibile.
Risulta, pertanto, che a seguito delle rituali ricerche svolte dagli organi di P.G., il Torres veniva identificato e specificamente notiziato di plurimi atti del procedimento in esito al quale veniva condannato alla pena di anni 6 di reclusione perché ritenuto colpevole di concorso in rapina aggravata.
A fronte di tali effettive, specifiche e plurime comunicazioni, che rendevano il Torres pienamente consapevole dell’accusa formulata in giudizio nei suoi confronti e dello svolgimento del procedimento penale, l’imputato non può dedurre l’incolpevole conoscenza del processo pur a seguito della rinuncia al mandato che si assume mai comunicata, essendo dipesa la sua assenza e mancata partecipazione esclusivamente dalla propria completa negligenza.
1.1 Inoltre, va ancora segnalato come, l’ordinanza impugnata , da atto che il difensore di fiducia nominato aveva proprio attestato nel corso del procedimento penale di avere comunicato all’imputato la rinuncia al mandato e , rispetto a questo specifico aspetto, il ricorso nulla deduce di specifico incorrendo così anche nel vizio di aspecificità.
In conclusione, l ‘ impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11 luglio 2025