Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7702 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 02JD16N) nato il 29/11/1982
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto alla Corte di appello di Brescia, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 20 novembre 2017 e divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2018, in forza della quale NOME risultava condannato alla pena di due anni di reclusione.
Con ordinanza del 10 aprile 2024, l’adita Corte di appello rigettava l’istanza, rilevando, in primo luogo, che l’assunto di NOME COGNOME secondo il quale egli non si sarebbe informato del procedimento perché non era in Italia, doveva essere disatteso, in quanto, sulla base di documenti specificamente indicati nell’ordinanza, risultava che costui era sul territorio nazionale sia quando gli venne notificato l’avviso ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., il 31 ottobre 2014; si quando gli venne notificato, tramite il difensore di fiducia domiciliatario, il decret di citazione a giudizio, il 2 gennaio 2017; sia quando venne celebrato il dibattimento, nel corso dell’anno 2017.
La Corte di appello esponeva articolate indicazioni e affermava che la richiesta di rescissione del giudicato doveva essere rigettata, perché doveva escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo, in quanto risultava che l’imputato ebbe notificati, con tutti gli avvertimenti di rito, atti della fase delle inda preliminari e della fase immediatamente preliminare dal giudizio, e dichiarò domicilio presso il difensore nominato di fiducia, sempre reperibile all’indirizzo e all’utenza telefonica indicati. La Corte di appello aggiungeva che l’imputato venne anche assistito per un periodo non irrilevante dal medesimo difensore, per di più domiciliatario, e concludeva che «Per l’effetto, non possono che gravare sull’imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia».
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l’annullamento della suddetta ordinanza. Il ricorrente, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione dell’art. 420bis cod. proc. pen. e illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione. Il ricorrente riferisce che, nell’ambito del procedimento definito con la suddetta sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo il 20 novembre 2017 e divenuta
irrevocabile il 5 gennaio 2018, NOME COGNOME il 13 settembre 2014, aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio presso quest’ultimo per le notifiche. Al difensore di fiducia domiciliatario erano state effettuate le notifiche dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e, il 27 ottobre 2014, del decreto di citazione diretta a giudizio del 2 gennaio 2017 per l’udienza del 16 giugno 2017, poi rinviata al 20 novembre 2017 per l’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’unione delle Camere Penali italiane. Ma, il 13 gennaio 2017, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato conferitogli, senza comunicare alcunché all’assistito. In conseguenza di tale rinuncia, era stato nominato un difensore d’ufficio che aveva rappresentato al Tribunale di non aver avuto alcun contatto con l’imputato. Ciò nonostante, il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l’assenza dell’imputato, ritenendo che costui avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento.
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Brescia, nell’ordinanza ora impugnata, ha errato nel ritenere corretta la dichiarazione di assenza fatta dal Tribunale e nell’affermare che «da un lato l’imputato sapeva bene chi fosse il proprio difensore, aveva tutte le indicazioni per contattarlo, la scelta di non sentirlo sicuramente non può che risultare frutto di una decisione assolutamente volontaria del medesimo. Dall’altro lato il difensore che assisteva l’imputato partecipava peraltro ritualmente a tutte le fasi prodromiche del procedimento».
Secondo il ricorrente, tale motivazione sarebbe del tutto illogica e contrastante con il disposto dell’articolo 420-bis cod. proc. pen. In primo luogo, non si comprenderebbe quali siano le fasi prodromiche al procedimento alle quali il difensore di fiducia avrebbe assistito. In secondo luogo, il difensore di fiducia aveva rinunciato all’udienza solo una decina di giorni dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, senza comunicare nulla all’imputato.
Il ricorrente nota che, se tale rinuncia non ha inciso sulla elezione di domicilio, come in più occasioni stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata comunicazione di essa all’interessato ha impedito a costui di indicare validamente un altro domicilio per le notifiche. Peraltro, tra la rinuncia del difensore e l’avvi del processo era intercorso un periodo assai ampio, pari a quasi un anno (gennaio 2017 – novembre 2017), quindi l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto procedere all’accertamento dell’effettiva conoscenza del procedimento, avente ad oggetto reati commessi oltre tre anni prima, tenuto conto altresì che lo stesso difensore d’ufficio nominato aveva dichiarato di non aver avuto alcun contatto con l’imputato.
Il ricorrente afferma che la Corte di appello di Brescia sarebbe incorsa in un mero automatismo ritenendo che la precedente nomina di difensore di fiducia con
elezione di domicilio fosse sufficiente per affermare la conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di legittimità richiede la sussistenza di un effettivo rapporto fra il soggetto che ha eletto domicilio e il luogo presso i quale gli atti dovrebbero essere indirizzati, mentre, nel caso di specie, di tale effettivo rapporto non vi sarebbe prova, tenuto conto che alla notifica del decreto di citazione a giudizio il difensore di fiducia immediatamente aveva rinunciato al mandato, senza nulla comunicare all’imputato. La dichiarazione di cui all’art. 420bis cod. proc. pen., pertanto, sarebbe fondata su una mera presunzione e, come tale, dovrebbe ritenersi illegittima. Non potrebbe affermarsi con certezza, secondo il ricorrente, che, nei pochi giorni successivi alla rinuncia al mandato, il difensore di fiducia nominato abbia informato l’assistito della fissazione dell’udienza, tenuto conto che la rinuncia era comunicata solo all’Autorità procedente e non all’imputato, in palese violazione del disposto di cui all’articolo 107 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo, per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., s qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte della nullità della notifica dell’at introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di donniciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, sentenza n. 15124 del 28/03/2024, Rv. 286146 – 01).
È stato chiarito che la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, sentenza n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284460 – 01).
È stato precisato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di
circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, sentenza n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 – 01; fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo, per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 10 aprile 2024, ora in valutazione, è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché NOME COGNOME in relazione al processo definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 20 novembre 2017 e divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2018, aveva nominato un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio presso lo stesso, al quale venne poi notificato il decreto di citazione per il giudizio.
Peraltro, sono pacifiche, perché non contestate dal ricorrente, alcune circostanze fattuali indicate nell’ordinanza impugnata, cioè che NOME COGNOME parla italiano; che le notifiche furono ritualmente effettuate presso il difensore di fiducia; che l’imputato si trovava in Italia sia al momento della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., il 31 ottobre 2014, sia al momento della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, il 2 gennaio 2017, sia nel corso del 2017, anno durante il quale fu celebrato il dibattimento di primo grado.
Vi sono, dunque, elementi idonei a far ritenere la conoscenza del procedimento, in quanto l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. venne comunicato quando l’imputato era già assistito dal difensore di fiducia. Inoltre, la notifica del decreto di citazione per il giudizio avvenne nel domicilio eletto prima della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia.
In ogni caso, l’ipotetica mancanza di tale conoscenza non potrebbe essere considerata incolpevole per l’imputato, avuto riguardo alle circostanze di fatto ricordate.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024.