Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4266 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4266 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1665/2025
NOME COGNOME COGNOME
CC – 04/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME COGNOME
Relatore –
EGLE PILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.E’ proposto ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Brescia, in data 4 giugno 2025, che ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza della Corte di Appello di Brescia del 14 aprile 2023, irrevocabile il 29 luglio 2023, di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del 11 dicembre 2018.
2.Col ricorso si deducono due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col COGNOME motivo si deduce la erronea applicazione negli articoli 420-bis e 629-bis del codice di rito, per avere la Corte di merito fondato il rigetto della richiesta di rescissione sul presunto comportamento negligente del condannato, che
aveva rappresentato la mancata effettiva conoscenza del procedimento penale nell’ambito del quale era intervenuta la condanna.
In particolare, il ricorrente aveva rappresentato di essere residente in Ungheria dal 2016 e di non aver ricevuto all’estero né l’invito ad eleggere domicilio in Italia ex art. 169 c.p.p. a lui inviato dalla Procura in fase di indagine a giugno 2017, seppure agli atti risulti consegnato, e di non avere ricevuto neppure l’invito ad eleggere domicilio in Italia a lui inviato dalla cancelleria dell’ufficio del G.u.p. del Tribunale di Brescia a febbraio 2018, prima dell’udienza preliminare (questo restituito al mittente in quanto non reclamato).
Il COGNOME, infatti, scopriva dell’esistenza del processo solo con la notifica dell’ordine di esecuzione emesso a suo carico dalla Procura di Brescia, intervenuta a gennaio 2025.
L’istante aveva altresì evidenziata alla Corte di merito come tutte le diverse notifiche a lui inviate nell’ambito di altri procedimenti penali che lo avevano visto coinvolto in qualità di indagato o imputato fossero state regolarmente consegnate, non solo, veniva altresì rilevato documentalmente che nell’ambito dei predetti ulteriori procedimenti il COGNOME partecipava attivamente, nominando ad esempio un difensore di fiducia, eleggendo domicilio nel territorio dello stato italiano.
Era stato illustrato nell’istanza che non ricorressero i presupposti previsti dall’art. 420-bis c.p.p. per procedere in assenza dell’imputato perché nel caso di specie non vi è alcun elemento idoneo a provare, o comunque, a far presumere che il predetto si fosse volontariamente sottratto all’effettiva conoscenza dei processi.
Ciò nondimeno, la Corte di appello di Brescia, omettendo peraltro di confrontarsi con numerosi rilievi difensivi, ha ritenuto di rigettare la richiesta di rescissione.
Essa, pur avendo ammesso che il COGNOME non aveva ricevuto altro contatto col procedimento se non al momento della ricezione della notifica dell’invito ad eleggere domicilio in Italia consegnata in Ungheria in data 8 giugno 2017 e che dagli atti non emergesse alcun elemento ulteriore relativo all’effettiva conoscenza del giudizio da parte dello stesso o comunque di atti del processo, ha, tuttavia, affermato che la mancanza di conoscenza del processo non potesse dirsi incolpevole, tenuto conto che l’imputato aveva comunque ricevuto all’estero l’invito ad eleggere domicilio in Italia al quale non aveva dato alcun seguito, ignorando ogni altra comunicazione da parte dell’autorità italiana.
Laddove il COGNOME aveva precisato che l’invito a comparire del 2017, sebbene risultasse a lui consegnato, non era stato da lui ricevuto.
Ebbene, pur volendo aderire alle conclusioni della Corte relative alla consegna in favore del COGNOME COGNOME COGNOME invito ad eleggere domicilio a lui trasmesso dalla
Procura a giugno 2017 nel corso delle indagini preliminari, occorre evidenziare che la conoscenza del procedimento penale da parte dell’ imputato, intesa come conoscenza dell’indagine pendente a suo carico, non permette di ritenere in re ipsa che l’imputato si sia consapevolmente sottratto alla successiva conoscenza del procedimento nonché alla ricezione della vocato in judicium. Neppure ai fini della dichiarazione di assenza dell’imputato è sufficiente che questi si sia posto in uno stato di negligenza informativa rispetto all’autorità procedente, dovendosi dichiarare l’assenza solo quando questi si sia volontariamente e consapevolmente sottratto all’effettiva conoscenza del procedimento.
La mera conoscenza di un procedimento penale in fase di indagini non è sufficiente a far ritenere che l’imputato sia venuto successivamente a conoscenza del processo a suo carico e della cosiddetta vocatio in judicium intesa come enunciazione precisa della contestazione sollevata, data e ora della prima udienza di comparazione dinanzi al giudice, e dell’autorità procedente, o che questi si sia consapevolmente sottratto a tale conoscenza.
La prima autorevole pronuncia in tal senso è la nota sentenza delle Sezioni Unite Innaro, e, meno di un anno dopo, le Sezioni Unite ritornavano a pronunciarsi sul tema dell’assenza dell’imputato e sulla necessaria effettiva conoscenza da parte dello stesso dell’esistenza di un processo penale a suo carico, nonché dell’esercizio dell’azione penale, con la sentenza COGNOME, con la quale il massimo Consesso ha svolto un’attenta analisi della normativa sull’assenza introdotta dalla legge n. 67/2014. A tali pronunce sono susseguite anche pronuncia delle Sezioni semplici che hanno applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite.
Quindi, secondo le autorevoli pronuncia della Cassazione, anche successive all’intervento delle Sezioni unite, laddove non vi sia effettiva conoscenza del processo penale e della vocatio in judicium da parte dell’imputato, il giudice di merito in sede di prima udienza di comparizione preliminare o predibattimentale non può procedere in assenza, e, laddove abbia proceduto in assenza e il procedimento si sia concluso con una sentenza di condanna a carico dell’imputato, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., deve procedere alla rescissione del giudicato, trasmettendo gli atti al giudice che aveva erroneamente dichiarato l’assenza affinché si svolga un nuovo giudizio.
Ciò sempre che non vi sia stata una volontà elusiva dell’imputato ad essere posto effettivamente a conoscenza del processo penale a suo carico.
La mera conoscenza del procedimento pendente in fase di indagini non è in automatico sintomatica di una successiva volontà dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza dell’instaurazione del processo nei suoi confronti.
Ciò posto, è possibile rilevare che neppure risulta sufficiente per dichiarare l’assenza dell’imputato che questi si sia dimostrato negligente rispetto ai propri obblighi informativi quale ad esempio quello di procedere ad eleggere domicilio.
Ed invece è proprio la presunta negligenza del COGNOME, il quale secondo il giudice di merito non avrebbe eletto domicilio a giugno 2017 e non avrebbe ritirato il secondo invito ad eleggere domicilio trasmesso a Febbraio 2018, che ha determinato la Corte distrettuale a rigettare la richiesta di cui all’articolo 629-bis c.p.p.
Laddove si ritenesse sufficiente la mera negligenza dell’imputato per dichiarare che questi si sia volontariamente sottratto all’effettiva conoscenza del procedimento, così come sostenuto dalla Corte di appello con la gravata ordinanza, si darebbe nuova vita alle cosiddette presunzioni di conoscenza del processo bandite dalle Sezioni Unite. L’articolo 420-bis, sia nella sua versione in vigore al momento della declaratoria dell’assenza del COGNOME, sia nella sua attuale formulazione in virtù del decreto legislativo n. 150/22, consente di procedersi in assenza dell’imputato solo qualora l’imputato si sia volontariamente, e non solo negligentemente, sottratto all’effettiva conoscenza del processo.
2.2.Col secondo motivo si deduce la manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in merito agli elementi sintomatici del presunto comportamento elusivo dell’imputato, nonché la mancata analisi delle allegazioni difensive presentate con l’istanza di rescissione del giudicato.
La Corte di appello, sempre al fine di corroborare l’assunto della negligenza dell’imputato, indica nell’ordinanza impugnata un verbale di vane di ricerca del 4 giugno 2017, in cui veniva citato il padre del prevenuto, COGNOME NOME, essendo state effettuate le ricerche del COGNOME nel territorio italiano anche presso l’abitazione dei genitori. In tale verbale il padre era stato semplicemente posto a conoscenza dei motivi delle ricerche, ma la Corte di merito ha concluso che vi è quindi traccia in atti dell’esistenza di ulteriori possibili fonti alternative di conoscenza dell’obbligo del COGNOME di attivarsi.
Tale assunto è manifestamente illogico e contraddittorio dal momento che ciò che rileva è l’effettiva conoscenza del processo penale inteso come conoscenza della vocato in judicium e non dell’indagine pendente. Laddove le ricerche del COGNOME presso la casa dei genitori erano finalizzate unicamente alla notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. sicché esse non possono ritenersi dimostrative di una condotta negligente preordinata a sottrarsi alla vocatio in judicium, in quel momento neppure venuta in esistenza.
Risulta parimenti illogico e contraddittorio ritenere che il COGNOME avrebbe potuto essere informato dal padre dell’indagine a suo carico, atteso che come
peraltro emerge dal verbale citato, l’odierno ricorrente ed il proprio padre non avevano rapporti continuativi tanto che NOME COGNOME non sapeva l’indirizzo esatto del figlio in Ungheria e quando avrebbe fatto rientro in Italia.
Quanto poi agli elementi allegati dal COGNOME alla richiesta di rescissione e sintomatici di una sua incolpevole mancata conoscenza del procedimento, poco (addirittura nulla) si legge nella parte motiva dell’ordinanza impugnata.
Sul punto occorre evidenziare che in tema di rescissione di giudicato grava sull’ imputato un onere di allegazione che, pur non coincidente con l’onere della prova, offra un principio di prova idoneo ad illustrare circostanze di fatto suscettibili di verifica, profili processuali utili a rendere credibile la mancata conoscenza incolpevole del processo. Consegue che, una volta assolto tale onere, il giudice investito della richiesta di giudicato deve motivare in merito agli elementi che il condannato ha posto a sostegno della propria istanza di rescissione. Nel caso di specie nell’istanza di rescissione è stato rilevato che il secondo invito ad eleggere domicilio trasmesso in Ungheria (l’unico invito da cui COGNOME avrebbe potuto sapere che era effettivamente stata esercitata l’azione penale, atteso che l’atto veniva trasmesso dal giudice dopo la richiesta di rinvio al giudizio), era stato trasmesso il 06/02/2018. Tuttavia, il plico, dopo essere rimasto in giacenza, veniva restituito alla cancelleria del G.u.p. già il 21/02/2018, di talché, tenendo conto delle tempistiche di trasferimento del plico da Brescia a Budapest, e viceversa, la notifica rimaneva in giacenza in Ungheria appena pochi giorni. Conseguentemente era ben possibile che il COGNOME non avesse ritirato il plico perché assente dal luogo di residenza (anche per un breve periodo).
Sul punto nulla si legge nell’ordinanza impugnata.
Ed ancora, con la propria istanza COGNOME aveva rilevato che con riferimento a tutti i precedenti procedimenti che lo avevano visto indagato o imputato, egli si era sempre difeso attivamente partecipando al processo, nominando un difensore di fiducia, ecc. Di talché questi non aveva alcun interesse o motivazione a non partecipare attivamente anche al procedimento penale in argomento, nè sussistevano motivi particolari tali da indurlo a sottrarsi volontariamente all’effettiva conoscenza dello stesso, diversamente da quanto fatto con riferimento agli altri processi cui aveva partecipato.
Al riguardo la Corte territoriale si è limitata ad affermare che è del tutto ininfluente ai fini del presente procedimento la circostanza che in altro procedimento penale in essere presso l’autorità giudiziaria dell’Aquila il Graziolo abbia mantenuta altra condotta, rendendosi sempre reperibile e tenendosi sempre aggiornato sugli esiti processuali. Ciò ha affermato la Corte di merito senza fornire alcuna adeguata motivazione sul punto.
Quindi si conclude chiedendo a questa Corte di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge.
Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, occorre premettere che la nuova disposizione dell’art. 629bis, come sostituita dall’art. 37 comma 1 del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, trova applicazione a decorrere dal 30.12.2022, ex art. 99-bis del medesimo d.lgs. così come modificato dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito, con modificazioni, nella l. 30 dicembre 2022 n. 199.
L’elemento decisivo, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente o successiva in tema di processo in assenza, è stato individuato, dal legislatore della riforma, nella dichiarazione di assenza – nel caso di specie pronunciata in epoca antecedente all’entrata in vigore della riforma Cartabia. L’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 fissa, infatti, come regola generale che se nel processo pendente è già stata pronunziata, in qualsiasi stato e grado del procedimento e prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza continueranno ad applicarsi le norme introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 anche con riferimento alla disciplina dei mezzi di impugnazione, comprese le norme relative alle nullità in appello, alla rescissione del giudicato ed alla sospensione della prescrizione, a seguito della sospensione del processo, ai sensi della formulazione ante riforma dell’art 159 c.p. comma 1, n. 3 bis.
Ciò posto si deve rilevare che la Corte territoriale ha, in buona sostanza, rigettato la richiesta del COGNOME, ritenendo che lo stesso, rimanendo inerte pur potendo adottare un comportamento alternativo, si è reso ‘colpevole’ della mancata conoscenza della celebrazione del processo sottraendosi ad esso volontariamente. Ha concluso che nel caso di specie dovesse escludersi l’ipotesi dell’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 CEDU, perché a fronte della prova della intervenuta conoscenza del processo a carico dell’imputato dovesse ritenersi sorto in capo allo stesso l’onere di diligenza di tenersi informato sull’evoluzione del processo.
Ebbene, se è vero che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta –
seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, dep. 17/08/2020, Rv. 279420, i cui principi sono stati riaffermati in Sez. U, n. 5498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, NOME, Rv. 280931) – in base ad indici predeterminati, è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite nella medesima sentenza citata, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. altresì Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 – dep. 21/10/2019, COGNOME NOME, Rv. 27721001), e, dall’altro, che ai fini della rescissione del giudicato occorre indicare con precisione tutti gli elementi necessari per la compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l’operatività dello strumento riparatorio esperito, quanto meno operando una chiara ed esaustiva prospettazione della vicenda processuale e delle ragioni, non imputabili all’istante, che hanno impedito di prendere cognizione del processo.
È altrettanto vero che in tema di rescissione del giudicato, non si può automaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la volontà di sottrarsi al processo (Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 03/06/2025, Rv. 288209 01), dovendosi accertare tutte le circostanze del caso concreto in cui essa si inserisce.
Sicché è necessario non solo presumere, ma anche accertare le circostanze della vicenda concreta che hanno accompagnato la mancata attivazione da parte dell’imputato.
Tale accertamento postula una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche della mancata attivazione colpevole, soprattutto nel caso in cui si contesta, come nel caso di specie, la stessa validità della notificazione dell’atto che avrebbe dovuto fare scattare la conoscenza del processo, dovendosi piuttosto spiegare, in una siffatta ipotesi, perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell’interessato. Nell’istanza di rescissione, prima, e nel ricorso in scrutinio poi, si adduce che, a fronte della apparenza della notificazione del COGNOME invito ad eleggere domicilio nello Stato RAGIONE_SOCIALE e del mancato ritiro del secondo invito ad eleggere domicilio in Italia, l’imputato non era mai venuto a conoscenza della pendenza del processo ovvero della vocatio in ius, necessaria ai fini di una valida dichiarazione di assenza, notificata al difensore di ufficio.
E a sostegno di tale rappresentazione si era, in particolare, rappresentato, non tanto che il ricorrente aveva sempre preso parte agli altri procedimenti penali a suo carico, pur risiedendo all’estero – circostanza giustamente ritenuta poco influente ai fini che occupano – e non solo che la sottoscrizione della cartolina
relativa alla prima notificazione dell’invito ad eleggere domicilio in Italia non era riconducibile all’imputato, ma anche e soprattutto che potessero esservi dubbi sullo stesso luogo di residenza all’estero del COGNOME al momento dell’esecuzione della notificazione, come ammette la stessa Corte di appello nel rilevare che dal certificato di residenza dell’AIRE risultasse un diverso indirizzo.
Ebbene, nonostante tale rilevazione la Corte di appello ha conclude che non riportando tale certificato lo storico dei diversi luoghi ove il COGNOME aveva avuto residenza, la documentazione prodotta non potesse essere ritenuta sufficiente ai fini della dimostrazione dell’assunto difensivo.
A fronte della rappresentazione da parte dell’istante degli svariati elementi che deponevano per la sua mancata conoscenza incolpevole del processo, ivi compresa la certificazione relativa alla residenza all’estero, si sarebbe dovuto verificare in maniera più adeguata la fondatezza della prospettazione difensiva che aveva comunque offerto plurimi spunti a sostegno.
Tale mancato accertamento ha comportato che l’affermazione da parte della Corte di appello della colpevole mancata conoscenza del processo non si fondi su basi tranquillizzanti.
Del resto, come ha sottolineato la stessa Corte Costituzionale, il giudizio può celebrarsi in assenza solo se preceduto da «ragionevoli sforzi» delle autorità nel rintracciare l’imputato per le notifiche, poiché spetta alle autorità, che tale diritto intendano negare, addurre «indizi precisi e oggettivi» da cui risulti che ha ricevuto sufficienti informazioni del processo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2023).
Si deve quindi ribadire che in tema di rescissione del giudicato a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, e che, in ogni caso, non si può automaticamente desumere dalla “negligenza informativa”, rectius dalla mancata informazione, da parte dell’imputato, la volontà di sottrarsi ad essa.
Nella fattispecie in esame, riconducendosi alla mancata attivazione dell’imputato e all’onere informativo dello stesso, senza confrontarsi adeguatamente con tutte le circostanze del caso concreto, la Corte territoriale non ha spiegato come e perché il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza della pendenza del processo ed avesse scelto di sottrarsi ad esso, in presenza di una serie di elementi concreti deponenti in senso contrario, quali l’incertezza sulla idoneità delle notifiche dell’invito ad eleggere domicilio nello Stato italiano o sulla stessa validità di esse, anche in relazione all’esatta individuazione del luogo di residenza dell’imputato all’estero, la successiva notifica eseguita ai sensi dell’art. 169, cod. proc. pen., nei confronti del difensore di ufficio.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 04/11/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME