Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 902 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 902 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha rigettat la richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla se 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 della Corte appello di Milano, irrevocabile il 4 gennaio 2022.
1.1. A fondamento della decisione, la rilevanza della elezione di domici effettuata presso il difensore d’ufficio nel corso delle indagini preliminari a affermare la effettiva conoscenza del processo.
Propone ricorso per cassazione il condannato, COGNOME NOME con l’AVV_NOTAIO del Foro di Milano.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relaz all’affermata presunzione di conoscenza del processo in capo all’imputato essendogli mai stati notificati o comunicate personalmente gli estremi del proc successivamente incardinato.
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall’art comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge dicembre 2020, n. 176.
3.1. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO – in persona del sostituto NOME COGNOME depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Infatti, come già più evidenziato in precedenti pronunce (cfr., dal ultima Sez. 2, Sentenza n. 37056 2022, COGNOME, non massimata), in tema di processo in absentia, le Sezioni Unit di questa Corte di cassazione hanno segnalato come, a seguito delle modific introdotte dalla legge n. 67 del 2014:” il sistema sia basato sulla effettiv conoscenza del processo da parte dell’imputato; la ritualità della notifica n per sé sufficiente occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell’impu del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza. Di conseguenza no possibile dichiarare l’assenza se manca il ragionevole convincimento de conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato. L’art. 420 quater proc. pen., a riprova che il sistema è incentrato sulla effettività della con prevede che il giudice, quando non ha la certezza che la mancata partecipazio sia addebitabile a libera determinazione, deve disporre che l’avviso sia noti personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. …l’art. 420 bis per la di finti inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi olt se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conosce procedimento o di atti del procedimento. Si deve trattare con evidenza di cond positive….(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 in motivazione)”. precedenza, era già stato affermato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 2796
01) che, in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conosce procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimen formale di “vocatio in iudicium”, sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini prelim quando ad essa non sia seguita la notifica dell’atto introduttivo del giudizio luogo, ancorché a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunqu legittimato a ricevere l’atto. Ed in motivazione la Corte ha precisato che, n di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la della “vocatio in iudicium”, effettuata ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consen ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che corte di appello di Milano avrebbe dovuto valutare, quale elemento decisivo, sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conosc:enza della v ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l’accogli della istanza. Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa C cassazione in precedenza esposti, la ritualità della notifica effettuata al d ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod. proc. pen. non è elemento da solo id e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di inconsapevole. In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante conoscenza o volontaria sottrazione, l’avvenuto svolgimento del processo n confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare rescissione del giudicato.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi fondata e l’impugnat ordinanza deve essere annullata senza rinvio; ne consegue la revoca de sentenza 27/6/2019 del Tribunale di Como, riformata con sent. 17/6/2021 dell Corte di appello di Milano a carico del NOME nei cui confronti dovrà svolgers nuovo giudizio ai sensi dell’art. 629 bis comma terzo cod. proc. pen.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto revoca la sente del 17 novembre 2021 della Corte d’appello di Milano e la sentenza del 27 giug 2019 del Tribunale di Como, mei confronti di COGNOME NOME, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Como per il giudizio. visto l’art. 6 proc. pen.
Dispone l’immediata liberazione di COGNOME NOME se non detenuto per altra causa.
‘ ‘ma, il 16 novembre 2022
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