Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14806 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato in ROMANIA il 30/10/1990
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 della Corte d’appello di Milano
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 novembre 2024, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato presentata il 30 settembre 2024 dal difensore d’ufficio di NOME NOME COGNOME con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 26 febbraio 2019, divenuta definitiva il 24 maggio 2019.
Propone ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione in punto di conoscenza della sentenza e di relativa decorrenza de termine per proporre istanza di rescissione del giudicato.
Osserva che la Corte di appello di Milano ha affermato che il condannato sarebbe stato a conoscenza della sentenza, antecedentemente al 25 settembre 2019, avendo proposto in tal data istanza di applicazione di una misura alternativa alla pena detentiva irrogata con predetta sentenza.
Di conseguenza, l’istanza di rescissione, presentata il 30 settembre 2024, risultava tardiva, essendo stato superato ampiamente il termine di cui all’articolo 629-bis cod. proc pen.
Tale argomentazione, ad avviso del ricorrente, risulta erronea poiché l’istanza era stata depositata dal difensore d’ufficio, in assenza di mandato fiduciario, non potendo perciò ricavarsene la conoscenza dell’esistenza del procedimento da parte del condannato. Pertanto, l’atto processuale indicato dalla Corte di merito non valeva a dimostrare la conoscenza del procedimento e della sentenza, derivandone che il termine per proporre l’istanza non poteva ritenersi inutilmente decorso.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. L’art. 629-bis cod. proc. pen. dispone che il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, p ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Il codice di rito, abbandonato il meccanismo di conoscenza presuntiva legato alla regolarità formale delle notificazioni, condiziona la possibilità di celebrare il process assenza” dell’imputato all’effettiva informazione sul contenuto dell’accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione.
A tale fine, si onera il giudice della cognizione di accertare la rituale instaurazione contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da escludere che la
mancata partecipazione dell’imputato sia ascrivibile alla mancata conoscenza del processo. Il principio volto ad assicurare la volontaria partecipazione dell’imputato al processo ricev attuazione mediante molteplici disposizioni dettate dal codice di rito che prevedono strumenti riparatori, operanti in primo luogo nell’ambito delle varie fasi processuali in cui si arti giudizio di cognizione.
Tali strumenti, pur con diversa ampiezza di effetti a seconda della rispettiva fase di merit sono accomunati dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale i situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e dell formazione del giudicato.
Il legislatore ha inteso assicurare, in ogni grado, l’effettiva conoscenza del processo parte dell’imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale, a partire vocatio in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase.
Se i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condott all’eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell’imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottene rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
Nella lettura offertane dalle S.U. COGNOME (sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931), la rescissione del giudicato – alla luce del nuovo archetipo normativo pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazion ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato.
La possibilità di ottenere la rescissione del giudicato è dipendente dal fatto che i contr attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all’eliminazione d patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell’imputato, rimasto assente per tutto il suo corso.
Secondo le Sezioni unite, in ipotesi di notifica all’imputato dell’avviso ex art. 415-bis proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d’uffic domiciliatario, ove non sia stata accertata l’effettiva instaurazione di un rapporto professiona da cui sia derivata l’effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla su conoscenza da parte del giudicabile, la dichiarazione di assenza è nulla, essendo richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l’instaurazione del giudizio, verifica dell’ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo (S.U. n. 23 del 28/11/2019, (2020), PG c/Ismail, Rv. 279420).
La giurisprudenza successiva ha chiarito che: “In tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento” (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).
Evidentemente, si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessar un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.
L’art. 420-bis cod. proc. pen. non specifica alcuna condotta tipica; quindi, non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali l’irreperibilit domicilio eletto.
1.2. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, a fronte dei rilievi difensivi, non ha forn adeguata spiegazione per escludere logicamente l'”incolpevole” mancata conoscenza del processo e quindi la sussistenza delle condizioni per la rescissione del giudicato ex art. 629-b cod. proc. pen..
Va, in primo luogo, sottolineato che il ricorrente ha avuto un contatto con l’autori procedente solo nelle prime fasi del “procedimento”, in sede di redazione del verbale di identificazione in data 20/05/2016, nell’immediatezza dell’accertamento del reato; nell’occasione egli aveva altresì eletto domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio NOME COGNOME del foro di Monza.
Non vi è, tuttavia, prova della conoscenza del processo, che non può essere desunta dalla sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata con le modalità sopra ripor
La circostanza che l’imputato fosse assistito nel dibattimento dal difensore d’uffic nominato ab initio non consente infatti di ritenere che egli abbia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium e del processo, non risultando in alcun modo accertata l’esistenza di un rapporto professionale effettivo tra il difensore nominato di ufficio ed il condanna rapporto che il Giudice è sempre tenuto a verificare onde poter affermare con certezza che l’indagato “abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso” (Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 24/11/2020).
Risulta infondata la deduzione operata dalla Corte distrettuale, secondo la quale la conoscenza del processo risulterebbe antecedente al 25.09.2019, data di proposizione della istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, avanzata a seguito della emissione dell’ordine di esecuzione.
Al riguardo, occorre evidenziare che nel provvedimento impugnato si fa riferimento alla sola emissione dell’ordine di esecuzione e non alla notifica al condannato.
Inoltre, la difesa ha documentato e correttamente osservato che tale istanza è stata avanzata autonomamente dal difensore d’ufficio al quale era stato notificato l’ordine di esecuzione datato 16 settembre 2019.
Tuttavia, non emerge dagli atti che il medesimo ordine di esecuzione sia stato notificato al condannato nel periodo individuato dalla Corte distrettuale.
Anzi, occorre tener conto del fatto che la notifica dell’ordine di esecuzione nei confronti d Gogota, relativo al medesimo procedimento, sia stata rinnovata il 5 settembre 2024, per cui, anche a voler seguire il ragionamento della Corte di merito, alla suddetta data dovrebbe essere ancorata la conoscenza del processo, in difetto di differenti emergenze da cui desumerne l’anteriorità.
Quanto infine alla eventuale mancanza di diligenza da parte del Gogota nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, essa non integra automaticamente
la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della
vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giudice
in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11.05.2023, Rv 285177).
2. Per tali ragioni, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso il 4 febbraio 2025
Il consigliere estensore
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Il Pres ente