Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37233 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato la ric rescissione del giudicato relativamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Bari i 23 dicembre 2021, irrevocabile il 22 luglio 2022, che lo aveva condannato, in assenza, pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa in relazione al rapina.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza del processo a suo ca
E’ stato rilevato, in primo luogo, che il decreto che dispose il giudizio e validamente notificato presso il domicilio eletto dal ricorrente all’atto della sua scarcerazione, con consegna dell’atto a persona che aveva dichiarato all’ufficiale giu
di essere cognato convivente dell’interessato, ancora residente sul luogo (INDIRIZZO) all’atto della richiesta di rescissione.
A prescindere dalla validità della notificazione del decreto dispositivo del giud Corte di appello ha ritenuto che la notifica a mani di familiare convivente, al domicil dal ricorrente che ivi aveva sempre risieduto, valesse a provare la conoscenza del p a suo carico, ove si consideri che il ricorrente aveva avuto piena conoscen procedimento non già soltanto nella fase embrionale ma anche in relazione celebrazione dell’udienza preliminare, avendone ricevuto a mani proprie l’avviso, era suo onere attivarsi per avere contezza di eventuali notifiche, bastando, nel esame, che chiedesse informazioni ai familiari conviventi e non adducendo in nessun mo una qualche circostanza idonea ad impedirgli un siffatto, sem plice, adempimento, id ad attribuirgli la piena conoscenza del processo.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e nullità dell’ordinanza impugnata anche per abnormità d stessa, per avere la Corte deciso sulla richiesta di rescissione del giudicato se conto di altro precedente provvedimento sulla medesima richiesta, che non le avr consentito di pronunciarsi una seconda volta;
violazione di legge per avere la Corte ritenuto che la notifica al ricorr decreto che aveva disposto il giudizio fosse avvenuta regolarmente, nonostante il fa tale notifica era avvenuta, presso il domicilio eletto, non a mani proprie ma di una che era stata identificata come convivente del ricorrente ma che in realtà non viv lui e non rispondeva neanche alle generalità del cognato come riportato nella re notifica COGNOME (NOME COGNOME COGNOME anziché COGNOME NOME COGNOME COGNOME), COGNOME circostanze COGNOME provate documentalmente.
La Corte avrebbe fondato la decisione solo su presunzioni, senza accertarsi effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
Quanto al primo motivo, il ricorrente confonde radicalmente l’istanza con la aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione della pena con la parallela rich rescissione del giudicato alla prima collegata.
La Corte di appello le ha rigettate entrambe con i provvedimenti indicati in r che non hanno, pertanto, identico oggetto.
2. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ampiamente dimostrato, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, che la notificazione all’imputato del decreto c disposto il giudizio fosse stata validamente effettuata dall’ufficiale giudiziario domicilio che l’imputato aveva dichiarato all’atto della sua scarcerazione.
Tale luogo era anche quello ove il ricorrente ha sempre risieduto, come dallo st documentalmente provato.
La notificazione era avvenuta a mani di persona che aveva dichiarato all’uffic giudiziario di essere il cognato convivente dell’imputato, soggetto che era stato i nella relata con il corretto cognome COGNOME e con un nome assai simile (NOME), a dimostrazione che si fosse trattato, con ogni plausibilità, di un errore ininfluente sulla validità dell’atto, essendo effettivamente esistente un cognato del imputato a nome COGNOME NOME, come ammesso dallo stesso ricorrente.
In proposito, è stato correttamente richiamato dalla Corte territoriale il prin diritto secondo il quale, in materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai f applicazione dell’art. 157, cod. proc. pen., per familiari conviventi devono intende soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell’atto anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovi momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qu declinata all’ufficiale giudiziario, rappresentino a quest’ultimo una situazione di con sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificat ragionevole affidamento che l’atto perverrà all’interessato (Sez. 3, n. 5930 del 17/1 dep. 2015, Curro’, Rv. 263177 – 01: nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la notif di un decreto penale di condanna effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle mani di qualificatasi come “addetta alla casa”; nello stesso senso, Sez. 6, n. 4611 del 15/1 dep. 2011, COGNOME, Rv. 249341 – 01).
Posta la regolarità della notifica, in ordine alla quale si muovono pressoché t censure del ricorrente, la prova della effettiva conoscenza del processo è stata trat Corte non sulla base di mere congetture ma su dati di fatto dalle quali sono cons elementi logici di valutazione del tutto corretti.
In primo luogo, è stata sottolineata la circostanza che il ricorrente aveva piena conoscenza dell’esito delle indagini preliminari e della celebrazione dell’u preliminare, procedimento nel quale egli aveva nominato due difensori di fiducia ed stato sottoposto a restrizione carceraria.
In secondo luogo, la notificazione del decreto che aveva disposto il giudi provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare nota al ricorrente – era stata effe in un luogo che rappresentava non solo il domicilio dichiarato ma anche quello di resid del ricorrente sia prima che dopo la notificazione.
In terzo luogo, la prova negativa della temporanea convivenza del cognato pres la sua abitazione, non è stata fornita dall’interessato e si tratta di accertamen rispetto a quello volto a documentare il diverso luogo di residenza – stabile e non tra – dell’affine interessato.
Ragion per cui, doveva ritenersi, sulla base di questi dati di fatto, che il r avesse avuto contezza della notificazione dell’atto introduttivo del processo, bastand fine una mera interlocuzione con un soggetto convivente, specie dopo la celebrazi dell’udienza preliminare e senza la dimostrazione, in negativo, di alcuna circos impeditiva, come pure la Corte ha tenuto a precisare, correttamente concludendo nel se che si trattava di un imputato “finto inconsapevole”, rievocando una espressione corrisponde ad un parametro di accertamento, utilizzata da Sez. U, n. 23948 28/11/2019, NOME, Rv. 279420-01, in motivazione, pag. 28.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Ca delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente ne determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.