Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8385 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTOIINIFATTO
1. Duric NOME COGNOME con cui é st rescissione del giudica 25.2.2014 ed irrevoca reato di cui agli artt. 5 sul rilievo che la man (che sostiene di av dell’ordine di esecuzìo eletto domicilio presso o a, sentenza della Corte di appello di nza ex art. 629-bis cod.proc.pen. di megsa; dal Tribunale di COGNOME in datà n tJi era stata ritenuta colpevole del ma 1,’ 1 n. 2 e 112, comma 1 cod.pen.) cesso lamentata dalla medesima dello stesso solo con la notifica i ncolpevole atteso che, pur avendo é4ore l io kon si é poi attivata autonomamente ci ritorso avvd ta COGNOME , , fIgettata l’is i 1 Oéllà sentenz i’l 1 2.7.2017 24; bis, 625’c i COGNOME i COGNOME H I tà, conoscenza ,! avuto conosc )noti possa rit per mantenere con lo stesso i contatti periodici ed essenziali per la conoscenza dello sviluppo di tale procedimento di cui aveva, invece, notizia avendo partecipato ad un atto certamente univoco e prodromico al processo quale la perquisizione personale ed il sequestro della chiave a pappagallo utilizzata per operare lo scasso.
Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria.
Si assume che le argomentazioni poste a base della decisione reiettiva sono, oltre che illogiche, insufficienti ed asimmetriche rispetto all’indirizzo pressocché univoco sussistente in materia.
2. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Come questa Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 (art. 11 comma 6), deve ritenersi determinante nel processo in absentia, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato, ex art. 420-bis cod,. proc. pen., sia nel caso di rescissione del giudicato, la valutazione della colpevole o incolpevole mancata conoscenza del procedimento o del processo da parte dell’imputato.
In particolare, quanto ai presupposti per l’accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, deve rilevarsi che l’art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell’art. 625-ter cod. proc. pen.) richiede che il condannato, nei cui confronti si è proceduto in assenza “provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del
processo”, e le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l’art. 629-bis cod. proc. pen. (all’epoca della pronuncia art. 625-ter cod.proc.pen.) e l’art. 420-bis cit., osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento tra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all’istituto della rescissione del giudicato le coordinate per ricostruire il significato della predetta formula (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, in motivazione, richiamata anche da Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, Rv. 281101).
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, NOME, hanno affermato il principio secondo cui, ai fini, appunto, della dichiarazione di assenza, non si può considerare presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
Ne discende che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, nella fase iniziale delle indagini preliminari, non può, di per sé, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato.
Si deve poi osservare che, come è stato evidenziato dal ricorrente, l’art. 629-bis cod. proc. pen. fa riferimento all’incolpevole mancata conoscenza «della celebrazione del processo» e non del procedimento Si può quindi avere conoscenza del procedimento, come nel caso in esame di consegna all’indagato di copia del decreto di perquisizione e sequestro, ma non del processo, la cui conoscenza implica l’avere contezza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium (Sez. 3, n. 12055 del 19/02/2020, COGNOME, non massimata, relativa proprio al caso della consegna all’indagato di un decreto di sequestro).
In senso analogo si è espressa anche Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinmi, Rv. 277210-01, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, l’incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall’imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo.
Pertanto, la consegna all’indagato di copia del decreto di perquisizione personale, come è avvenuto nel caso di specie, come pure il rinvenimento, in occasione di
tale perquisizione, del ‘còrpo del reato alla presenza dello stesso indagato possono di per sé, neppure essi, costituire elemento per rigettare la richiest rescissione del giudicato.
Quanto, poi, all’onere di diligenzà linformativa, che si esprime anche ne dovere di mantenere i cóntatti con il difensore, si deve rilevare che, come è stato osservato nella sentenia COGNOME, la manifesta mancanza di detta diligenza può essere una circostanza vàlutabile nel caso concreto, ma non può «essere di per sé determinant, su 0,1 un piano sOlo astratto, per potere affermare ,í ricorrenza della volontari sottrazione,’ alla conoscenza del processo», att che, «se si esaspera il cdricetto di “mancata diligenza” sino a trasforma automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente, per fare a meno della prova della consapevolezza dell vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione d cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni , il che ovviamente è un’operazione no consentita».
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di COGNOME.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di COGNOME.
Così deciso in Roma il 24.1.2024