Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 maggio 2023, la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. al fine di ottenere la rescissione del giudicato costituito dalla sentenza pronunciata a suo carico dalla medesima Corte di appello il 30 gennaio 2018, definitiva il 31 maggio 2018, di conferma della sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Treviso del 12 giugno 2014, per il delitto p. e p. dagli artt. 582, 583, comma n. 1, e 585, comma 1, cod. pen.
La Corte territoriale aveva rigettato l’istanza così ricostruendo l’iter processuale:
il 2 ottobre 2013, il prevenuto era stato tratto in arresto per il delitto d tentato omicidio (poi derubricato nelle ricordate lesioni personali);
il 3 ottobre 2013, aveva nominato di fiducia l’AVV_NOTAIO;
il 4 ottobre 2013, nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
ad esito del suo interrogatorio, gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sostituita, il 29 ottobre 2013, dagli arresti domiciliari infine, il 18 gennaio 2014, dall’obbligo di presentazione di presentazione periodica alla p.g. (obbligo revocato il 5 aprile 2014);
nel frattempo, il 20 febbraio 2014, il prevenuto aveva depositato uno scritto con il quale ribadiva la propria estraneità al fatto;
il 27 febbraio 2014, aveva ricevuto presso il domicilio eletto l’avviso previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen.;
il 21 marzo 2014, era stato sottoposto ad interrogatorio nelle premesse del quale dichiarava domicilio presso la propria residenza in INDIRIZZO;
il decreto di fissazione dell’udienza preliminare gli era stato notificato il 22 maggio 2014 presso il domicilio indicato ove però non era stato rinvenuto, così che ne veniva dichiarata l’irreperibilità;
il 6 giugno 2014, il suo difensore aveva inviato una missiva con la quale preannunciava che avrebbe richiesto in udienza preliminare il rito abbreviato, rito che si era celebrato il 10 giugno 2014, all’esito del quale veniva pronunciata la sentenza di condanna;
il 24 settembre 2014 il difensore depositava atto di appello;
il 6 dicembre 2017 il difensore rinunciava al mandato;
il 30 gennaio 2018 si celebrava il processo di appello, l’imputato veniva dichiarato assente e gli veniva nominato un difensore di ufficio.
Da tutto quanto sopra ricordato, la Corte di merito deduceva che il prevenuto si era sottratto volontariamente, al momento della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, alla conoscenza del processo così da doversene rigettare l’istanza di rescissione del giudicato.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 420 bis e 629 bis cod. proc. pen.
Il prevenuto non aveva avuto conoscenza della vocatio in iudicium nonostante fosse stato destinatario di alcuni atti degli relativi alle indagini preliminari ed al misura di cautela personale.
Non vi era così prova che egli fosse venuto a conoscenza dell’avvio nei suoi confronti dell’azione penale.
Non si era pertanto applicato il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 21997/2020 e 38121/2021 e Sez. U 23948/2019) secondo il quale, appunto, deve accertarsi che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’accusa attraverso la notifica di un provvedimento che contenga la vocatio in iudicium.
Il prevenuto, infatti, non aveva ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare – il primo atto che contiene l’accusa definita in un provvedimento di vocatio in íudicium posto che non era stato reperito nel domicilio dichiarato.
La scelta del rito da parte del difensore – non domiciliatario – non poteva configurare la prova della conoscenza da parte del prevenuto della fase processuale in corso.
Né ne costituiva un equipollente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Cass. n. 38121/2021).
Né poteva considerarsi colpevole la sua irreperibilità nel domicilio dichiarato, trattandosi di mera negligenza, da parte del prevenuto, nell’avere omesso di comunicare il nuovo recapito (Cass. n. 21997/2020).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del COGNOME non merita accoglimento.
Vero è che si è autorevolmente (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, COGNOME) affermato che la conoscenza del processo da parte dell’imputato deve provenire da una notifica al medesimo di un atto che riporti l’accusa definita e ne costituisca la vocatio in iudicium ma, nella medesima pronuncia, si è anche precisato che: “in chiusura, si rammenta come la disposizione, per la difesa dai “finti inconsapevoli”, valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».
Un’eccezione – quella della colpevole inconsapevolezza del giudizio – che è stata ribadita anche dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, quando si è precisato come:
in tema di rescissione del giudicato, la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza assume rilievo per l’esperibilità del rimedio di cui all’art. 629bis cod. proc. pen. solo qualora sia “incolpevole”, dovendosi, invece, ritenere sussistenti profili di colpa nel caso in cui l’indagato o l’imputato, pur a fronte dell nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, erroneamente eseguita al difensore in qualità di domiciliatario, non si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146);
in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460);
in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla “vocatio in iudicium” con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851).
1.1. Riguardando la concreta fattispecie alla luce del ricordato principio di diritto circa la non incolpevolezza dell’ignoranza della vocatio, risulta, invece evidente come il prevenuto – che aveva nominato un difensore di fiducia, che aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, che aveva prima eletto
domicilio presso il proprio difensore di fiducia e poi l’aveva dichiarato presso la propria residenza – si fosse reso colpevole della successiva irreperibilità in quest’ultimo proprio quando si era tentato di notificargli l’atto di vocatio in iudicium.
Realizzando così una condotta palesemente colpevole (e non certo meramente colposa, essendo normativamente previsto dagli artt. 161 e 162 cod. proc. pen. l’onere di comunicazione degli eventuali successivi mutamenti del domicilio dichiarato o eletto) che non può pertanto determinare l’invocata rescissione del giudicato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. al pagamento delle spese