Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 10/11/2023 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/11/2023, la Corte di appello di Perugia rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta da NOME COGNOME con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni in data 27/01/2022.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Lamenta il ricorrente violazione e/o erronea applicazione degli artt. 420, 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. (primo motivo) nonché violazione e mancata applicazione dell’art. 169 cod. proc. pen. e nullità delle notifiche per mancata certezza del perfezionamento del mandato professionale (secondo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come non vi è agli atti alcun elemento che possa consentire di ritenere che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo. Questi i passaggi della vicenda processuale:
-in data 17/04/2009 il procedimento a carico del COGNOME veniva iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto;
-in data 06/05/2009, essendo stata fissata l’udienza preliminare, l’imputato nominava quale difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO;
-in data 11/07/2009, l’AVV_NOTAIO, nel corso dell’udienza preliminare, rinunciava al mandato;
-in data 08/09/2012 il COGNOME depositava presso il Tribunale di Orvieto, atto di elezione di domicilio (in data 06/09/2012) presso l’AVV_NOTAIO;
-in data 18/09/2012 il COGNOME compariva all’udienza preliminare avanti al tribunale di Orvieto e qui il giudice gli assegnava un difensore d’ufficio che, assente, veniva sostituito da altro difensore presente in aula;
-in data 20/02/2013 il COGNOME depositava personalmente presso l’ufficio del GIP/GUP del Tribunale di Orvieto nomina a difensore di fiducia dell’AVV_NOTAIO, dichiarando però di essere domiciliato a INDIRIZZO;
-in data 08/05/2013 il COGNOME presentava personalmente dinanzi alla Corte di Cassazione istanza di remissione del processo per presunta assenza di neutralità da parte del Tribunale di Orvieto;
-in data 20/05/2013 il COGNOME nuovamente compariva personalmente all’udienza preliminare avanti al GUP del Tribunale di Orvieto (ivi rimaneva assente il difensore, AVV_NOTAIO), udienza che veniva sospesa in pendenza della predetta istanza di remissione;
-in data 13/09/2013 il Tribunale di Orvieto veniva soppresso e gli atti venivano trasmessi al competente Tribunale di Terni;
-in data 24/06/2015, la cancelleria del Tribunale di Terni avvisava l’AVV_NOTAIO della nuova udienza; l’AVV_NOTAIO depositava una nota precisando di aver rinunciato al mandato già 1’11/07/2009;
-in data 06/07/2015 veniva fissata nuova udienza preliminare dinanzi al GUP di Terni, udienza poi non tenutasi;
-in data 14/07/2017, il GUP provvedeva a nominare al COGNOME un difensore d’ufficio, nella persona dell’AVV_NOTAIO;
-in data 26/07/2017 veniva emesso decreto che dispone il giudizio avanti al Tribunale di Terni;
-il COGNOME non è mai comparso in dibattimento: in particolare, in data 19/03/2018, la prima udienza dibattimentale veniva tenuta in assenza sia del COGNOME che del suo difensore, AVV_NOTAIO;
-in data 02/05/2019 il COGNOME presentava denuncia di furto della propria borsa contenente atti inerenti il procedimento a suo carico avanti al Tribunale di Orvieto; -in data 09/03/2020, il processo veniva rinviato a seguito dell’epidemia da Covid 19;
-in data 20/10/2020 l’AVV_NOTAIO a mezzo PEC inviata al Tribunale di Terni, invitava la Cancelleria ad effettuare le notifiche del procedimento altrove, evidenziando altresì che il COGNOME non aveva rapporto con il suo studio da anni;
-in data 19/11/2020, nel corso di una delle udienze dibattimentali, il Tribunale di Terni, preso atto della comunicazione dell’AVV_NOTAIO, decideva di notificare tutti gli atti successivi del procedimento ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, assente alle ultime udienze dibattimentali, compresa quella di discussione;
-in data 27/01/2022 il Tribunale di Terni, in assenza sia dell’imputato che del suo difensore nominato d’ufficio, pronunciava sentenza di condanna;
-in data 07/12/2022, su ordine di esecuzione del 05/12/2022 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, il COGNOME veniva arrestato presso il domicilio di Città della Pieve, INDIRIZZO.
Fermo quanto precede, non sussistono in atti elementi che denotino una conoscenza da parte del COGNOME dell’evolversi del processo a suo carico, essendo lo stesso, residente nel Regno Unito, difficilmente reperibile da parte dell’AVV_NOTAIO ed altrettanto da parte del difensore d’ufficio a lui nominato. L’unica certezza in capo al COGNOME era quella di avere un’udienza preliminare in corso presso il Tribunale di Orvieto e poi di Terni: udienza più volte sospesa in attesa della decisione della Suprema Corte in conseguenza della proposta istanza di rimessione. Al contrario, non vi è contezza: se lui abbia avuto conoscenza del rinvio a giudizio; del conseguente instaurarsi della fase dibattimentale avanti al Tribunale di Terni; dell’esito negativo delle proprie istanze di rimessione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come l’avvenuta elezione di domicilio in INDIRIZZO, essendo temporalmente successiva a quella effettuata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentava una chiara e nuova manifestazione di volontà tendente ad annullare la precedente elezione di domicilio, da ritenersi implicitamente revocata. Né poteva risultare rilevante la successiva nuova elezione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO, che il
COGNOME aveva effettuato per il solo giudizio di richiesta di rimessione promosso dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, ai sensi dell’art. 169 cod. proc. pen., il Tribunale, presso atto della nuova dichiarazione di domicilio dell’imputato nel Regno Unito (all’epoca facente parte dell’Unione Europea), essendo riferita ad un luogo compiutamente indicato ed identificato, avrebbe dovuto inoltrare raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la residenza estera dell’imputato, con invito allo stesso ad eleggere un domicilio idoneo in Italia ai fini delle relati notifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, ai fini dell’invocata rescissione del giudicato, si rende necessario verificare – avuto riguardo al testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo previgente le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150/2022, in considerazione della data di presentazione della domanda – se l’assenza del COGNOME fu dovuta ad una sua incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo: verifica che risulta consentita solo ove sia accertata la ricorrenza del presupposto che nei confronti dell’imputato si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo.
La Corte di appello ha evidenziato il difetto di tale presupposto.
2.1. Il COGNOME, infatti, era pienamente consapevole delle accuse che gli erano state mosse, tant’è che si presentò regolarmente innanzi al giudice dell’udienza preliminare sia il 18/09/2012 che il 20/05/2013. Detta comparizione consente di escludere l’assenza dell’imputato per tutta la durata del processo. Il dato della sospensione (e della nuova incardinazione) del processo – indiscutibile fase di giudizio – si profila come circostanza del tutto irrilevante, dal momento che, ai fini della sollecitata rescissione, occorre comunque escludere che il richiedente versi in colpa. Inoltre, va tenuto in debito conto che la sospensione del processo era derivata da una espressa e volontaria iniziativa personale dell’imputato, avendo lo stesso richiesto più volte (e sempre senza alcun esito per sé favorevole) la rimessione del processo ad altra sede. Iniziative da cui doveva necessariamente conseguire, in ipotesi di loro mancato accoglimento, la ripresa del giudizio: in ogni caso, dell’esito di tali istanze il COGNOME venne compiutamente informato con le modalità da lui volute. Da qui la condivisibile conclusione del provvedimento impugnato secondo cui “la scelta di disinteressarsi del processo, dopo le tre pronunce della Corte di Cassazione che egli stesso aveva attivato …
rappresenta … condotta colposa del COGNOME, ostativa alla possibilità di rescindere la condanna irrevocabile pronunciata a sui carico”.
2.2. Come rilevato dalla Procura generale, in tema di rescissione del giudicato, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla “vocatio in iudicium” con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).
2.3. Fermo quanto precede, la decisione impugnata risulta corretta e allineata con il predetto arresto giurisprudenziale, avendo dato compiutamente atto la Corte territoriale di come il ricorrente, dopo la partecipazione personale a ripetute udienze preliminari, finanche con il difensore di fiducia all’epoca nominato, si sia deliberatamente disinteressato del processo peraltro dopo aver ripetutamente adito lui personalmente la Corte di cassazione ai fini della rimessione.
Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo.
E’ pacifico che dal 20/02/2013 in poi il difensore del COGNOME fosse l’AVV_NOTAIO, dallo stesso designato fiduciariamente. Presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, già dal 06/09/2012, il COGNOME risultava validamente domiciliato. La successiva dichiarazione dell’imputato di essere domiciliato a Brighton (20/02/2013) non poteva certamente avere alcun effetto per inidoneità della stessa, dal momento che l’elezione di domicilio è atto valido solo se, in presenza delle altre condizioni di legge, viene compiuto con riferimento all’indicazione di un luogo ricompreso all’interno del territorio nazionale. Pertanto, la precedente elezione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO, confermata dal COGNOME anche nelle istanze di rimessione, non risulta essere venuta meno nell’ambito del giudizio di merito. E seppure il COGNOME fosse stato effettivamente domiciliato (oltre che stabilmente dimorante) a Brighton e non volesse più mantenere il domicilio presso l’AVV_NOTAIO, nondimeno – come riconosciuto dal provvedimento impugnato – il risultato pratico sarebbe stato sempre il medesimo: l’inidoneità dell’effettuata elezione di domicilio in territorio inglese, avrebbe comunque imposto l’applicazione del disposto dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguenziale notifica degli atti a lui diretti presso il difensore di fiducia (AVV_NOTAIO), ancora validamente officiato (cfr., in fattispeci assimilabile, Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701-02, secondo cui, in materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all’imput all’estero stabilite dall’art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui
l’imputato, che pure risulti avere la residenza o la dimora all’estero, abbia comunque avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio, per cui, qualora tale elezione di domicilio risulti inidonea, notifica deve essere effettuata mediante consegna al difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.