Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
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avverso l’ordinanza del 12/12/2023 della Corte d’appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Torino, che insist
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, ai fini qui di interesse, la Corte di appello di Torino ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOMECOGNOMENOME con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 20 dicembre 2022, irrevocabile il 16 marzo 2023, con la quale, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27 gennaio 2021 dal Tribunale di Cuneo, l’imputata era stata condannata in assenza alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, poiché ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 3, n. 1, n. 75 del 1958, reato commesso in Mantova fino al 30 giugno 2015.
Avverso l’indicata ordinanza, la condannata, per mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157, 159, 161 cod. proc. pen., nonché violazione di legge, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa notifica all’imputata dell’atto introduttivo del giudizio relativo al procedimento penale n. 6399/14, con le modalità di cui all’art. art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmente con quelle stabilii:e dall’art. 159 cod. proc. pen.
Rappresenta il difensore che, nell’ambito del proc. n. 2881/2015 avviato dal p.m. presso il Tribunale di Mantova, la NOME.Y. fu identificata e sottoposta a fermo di indiziato di delitto, in seguito a perquisizione locale, in data 30 giugno 2015 nel verbale di identificazione – non sottoscritto dalla parte e non tradotto i lingua cinese – la donna elesse domicilio presso lo studio del difensore nominatole d’ufficio, AVV_NOTAIO del foro di Mantova, con studio in in INDIRIZZO; con ordinanza del 2 luglio 2015, il g.i.p. non convalidò il fermo e rigettò la richiesta di applicazione di misura cautelare, ordinando l’immediata liberazione dell’indagata, la quale, prima di lasciare il carcere, elesse nuovamente domicilio presso lo studio del difensore di ufficio.
Nel 2016, nell’ambito del diverso procedimento n. 6399/99 prendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, la RAGIONE_SOCIALE.Y. nominò difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO ed elesse domicilio in Milano, INDIRIZZO; il 4 maggio 2016 l’AVV_NOTAIO dismise il mandato. Evidenzia il difensore che tutte successive notifiche furono erroneamente effettuate alla Z.Y. presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, anziché presso il domicilio eletto.
Ciò premesso, il difensore critica l’ordinanza impugnata laddove la Corte di appello ha valorizzato la sussistenza di un effettivo rapporto fiduciario tra la
e l’AVV_NOTAIO, assumendo implicitamente che vi sia sostanziale continuità tra i due distinti procedimenti, e giungendo alla conclusione, non condivisibile ad avviso del difensore, che le nullità assolute delle notifiche degl atti di vocatio in ius diretti all’imputata, notificati presso una domicilio eletto ex art. 161 cod. proc. pen. in un diverso procedimento, non avrebbero rilevanza in merito alla effettiva conoscenza del processo in quei casi di colpevole mancata conoscenza del processo riconducibile alla condotta negligente dell’imputato. Un’interpretazione del AVV_NOTAIOre, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi dall Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 2019, la quale impone al giudice verificare l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il lega domiciliatario e l’indagato, ciò che, nella specie, non è avvenuto, posto che la nomina fiduciaria non risulta corredata da elezione di domicilio presso lo studio del difensore e che il difensore medesimo dismise il mandato professionale dopo soli tre mesi dal conferimento dell’incarico perché impossibilitato a conferire con la propria assistita, la quale, all’epoca, non comprendeva la lingua italiana ed era irregolare nel territorio dello Stato. Aggiunge il difensore che la nullità del notifiche – effettuate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO anziché presso il domicilio eletto – ha conseguentemente comportato la mancata consapevolezza, in capo Z.Y.
alla Z.Y. della pendenza del processo a suo carico, il che ha determinato la violazione dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 58120 del 2017.
2.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 171, 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. e inosservanza delle norme processuali, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata declaral:oria di nullità dell notifica degli atti del processo diretti all’imputata eseguita presso un domicilio eletto in diverso procedimento penale e della conseguente dichiarazione di assenza disposta ai sensi dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Nel riprendere argomentazioni sviluppate con il motivo precedente, il difensore rappresenta che, come affermato dalla giurisprudenza (si indica la sentenza n. 13236 del 1922) solo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima il processo in assenza; nel caso in esame, invece, non solo l’imputata non elesse domicilio presso lo studio del difensore, che dismise il mandato dopo pochi mesi, ma tutte le notifiche del processo a lei indirizzate furono effettuate presso un luogo errato, ciò che ha impedito una effettiva conoscenza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente collegati – è infondato’
Gli elementi fattuali, desumibili dagli atti, rilevanti ai fini della decis possono così riassumersi:
nell’ambito del procedimento n. 2881/2015, in data 20 giugno 2015 la elesse domicilio presso lo studio del difensore d’ufficio, AVV_NOTAIO, con studio in Mantova, in INDIRIZZO, elezione confermata all’atto della scarcerazione; non è noto l’esito di tale procedimento; COGNOME.
nell’ambito del procedimento n. 6399/2014, conclusosi con la sentenza avverso la quale è stata proposta la rescissione del giudicato, in data 3 febbraio 2016 la RAGIONE_SOCIALE.Y. nominò difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO ed elesse domicilio in Milano, INDIRIZZO (doc. 8 allegato al ricorso); in data 4 maggio 2016, l’AVV_NOTAIO dismise l’incarico fiduciario per la difficoltà di conferire c l’assistita;
nell’ambito del procedimento n. 6399/2014, tutte le notifiche furono effettuate presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (dove la Z.Y. aveva sì eletto domicilio, ma nell’ambito del diverso procedimento n. 2881/2015), anziché presso in domicilio eletto in Milano, INDIRIZZO.
Su queste basi fattuali, la Corte d’appello ha ritenuto non applicabile il principio, affermato da Sez. U n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 2020, p.m. in c. Ismail, Rv. 279420), secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificar anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di u rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da farg ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa per la ragione, ritenuta dirimente, che, nel caso di specie, l’allora indagata aveva nominato l’AVV_NOTAIO quale proprio difensore di fiducia.
La Corte di appello, inoltre, ha desunto l’effettività della relazione con difensore di fiducia dal fatto che, in precedenza, la Z.Y. aveva eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, con la quale aveva avuto modo di conferire, con la presenza di un interprete, all’udienza di convalida del fermo celebrata il 2 luglio 2015.
La Corte di merito, inoltre, ha ritenuto influente la circostanza che i difensore avesse poi dismesso il mandato, in quanto costituisce onere dell’indagato, dopo aver nominato un difensore di fiducia, di attivarsi autonomamente con lo stesso con i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento.
Una conclusione del AVV_NOTAIOre, ad avviso della Corte territoriale, trova conferma nel principio secondo cui la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019); per la Corte d’appello, infine, non potrebbe invece trovare applicazione il principio, affermato dalle Sezioni Unite, giusto il quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sen dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931); e ciò in quanto, per le ragioni dinanzi indicate, nella specie non sarebbe prefigurabile una situazione di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 4. Pur con le precisazioni di seguito indicate, si tratta di una conclusione corretta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si osserva, in primo luogo, che è pacifica la nullità assoluta di tutte le notifiche effettuate alla ricorrente nell’ambito del procedimento n. 6399/2014, che avvennero presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, anziché in Milano, INDIRIZZO. Al proposito, non risulta affatto pertinente il richiamo, operato dalla Corte di merito, al principio affermato dalla sentenza COGNOME, dinanzi indicato, in quanto, in quella vicenda, l’indagato aveva eletto di domicilio presso lo studio del difensore di fiducia, circostanza che, come detto, non è riscontrabile nella vicenda qui al vaglio.
6. Per impostare la questione, occorre prendere le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, mentre non pertinente è la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (deo. 2000), indicata dal ricorrente, che si riferisce a un caso differente, ossia alla insufficienza della elezione di domicilio presso il difensor d’ufficio, da parte dell’indagato, ai fini della dichiarazione di assenza, laddove nella vicenda in esame, l’indagata nominò un difensore di fiducia.
La sentenza COGNOME riguardava il caso di una ricorrente, la quale – proprio come nella vicenda in esame – non aveva mai ricevuto notizia del processo celebrato nella sua assenza, perché il relativo atto introduttivo era stato notificato al difensore, eletto quale suo domiciliatario per altro procedimento penale, quindi sulla base di una indicazione di domiciliazione priva di efficacia per il diverso giudizio.
Orbene, le Sezioni Unite, all’esito di una approfondita disamina degli istituti qui al vaglio, hanno ritenuto che lo strumento dalla rescissione del giudicato – e non quello ex art. 670 cod. proc. pen. – è “il solo corretto ed adeguato” per dedurre la nullità assolute della vocatio in ius, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l’informazione sull’esistenza del processo e sulla fissazione dell’udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno.
In via di estrema sintesi, nel solco tracciato dalla sentenza Burba (SU, n. 32848 del 17/07/2014, Rv. 259990), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con esso è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato.
Le Sezioni unite hanno, tra l’altro, evidenziato che “l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere”.
Ad avviso, ancora, delle Sezioni Unite, “un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela i
condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa; ciò in contrasto con gli obiettivi perseguiti con la introduzione dell’istit di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU”.
Alle luce delle argomentazioni che precedono, deve perciò ritenersi che l’imputata non abbia avuto conoscenza del processo celebrato in sua assenza, posto che le notificazioni, a cominciare da quella dell’atto introduttivo de giudizio, vennero tutte effettuate in un luogo diverso dal domicilio eletto.
Ciò posto, si osserva che, per assumere rilevanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la mancata conoscenza del processo celebrato in assenza non deve essere “colpevole”.
Sotto questo profilo, assume rilievo decisivo la circostanza dell’intervenuta nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO.
Come già condivisibilmente affermato da questa Sezione, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460; in senso conforme, cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554).
In altri termini, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 629-bis cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.
Del resto, la stessa sentenza COGNOME, ha affermato che l’ignoranza del procedimento da parte del condannato in assenza “non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere”.
Nel caso di specie, non solo la ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, vi sia stata assenza di colpa in ordine alla mancata conoscenza della vicenda
processuale, ma, per contro, risulta che il difensore dismise il mandato fiduciaria “stante l’impossibilità di conferire con la propria assistita che nonostante numerosi inviti trasmessi, non ha mai preso più contatti con lo studio”, ciò che evidentemente cristallizza la colpa della ricorrente, la quale., non solo non si attivò autonomamente per mantenere contatti periodici essenziali con il difensore di fiducia per essere informata dello sviluppo del procedimento, ma addirittura ignorò gli inviti del difensore medesimo a mettersi in contatto con lui.
Può perciò agevolmente concludersi che la NOMERAGIONE_SOCIALE si sia volontariamente posta nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del procedimento, dimostrando così di non volervi partecipare.
Per i motivi indicati, posto che vi fu colpa, in capo alla ricorrente, circa mancata conoscenza del procedimento, il ricorso deve essere rigettato; segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/03/2024.