Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G. che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’ar 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Con atto datato 15 gennaio 2024 NOME COGNOME domandava la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del 15 ottobre 2019 della Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in data 6 giugno 2018 dal Tribunale di Aosta, divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2020. La Corte di appello di Torino respingeva la richiesta di rescissione del giudicato con ordinanza del 6 maggio 2024.
Avverso tale decisione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione ai sensi degli articoli 606, 629-bis e 640 cod. proc. pen., chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con tutte le conseguenze di
legge. In particolare, con un unico motivo eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 420bis, 629-bis cod. proc. pen.
Ad avviso della difesa risulterebbe del tutto incontroverso il fatto che NOME COGNOME non fu mai sottoposto a custodia cautelare in relazione al procedimento penale n.25263/2011 R.G.N.R., circostanza erroneamente indicata dalla Corte torinese come uno dei due indici presuntivi di conoscenza del procedimento stesso. Ne conseguirebbe la radicale inesistenza di uno dei presupposti indicati nell’ordinanza impugnata, che non potrebbe non riflettersi sulla tenuta logica dell’argomentazione della Corte territoriale e comportare, già solo per tale ragione, l’annullamento del provvedimento di rigetto. Il ricorrente lamenta, inoltre, che la i giudici di appello non avrebbe sostanzialmente motivato in ordine alla richiesta di effettuare una perizia grafologica sulla firma di COGNOME apposta in calce al ricorso per cassazione del dicembre 2014, malgrado tale accertamento fosse necessario e funzionale per verificare la mancata stabilizzazione di un effettivo rapporto fiduciario con l’AVV_NOTAIO, in assenza di qualsivoglia ulteriore attività difensiva d parte del medesimo ed a fronte dell’espulsione del ricorrente avvenuta pochi giorni dopo il conferimento del mandato difensivo. L’attività istruttoria sull’autenticità della firma di COGNOME in calce al ricorso per cassazione si presentava dovuta anche in ragione dell’allegazione di una consulenza tecnica grafologica da parte della difesa, che così aveva adempiuto correttamente al suo onere di allegazione di circostanze poste a sostegno delle eccezioni sollevate davanti alla Corte torinese. Questa avrebbe dovuto effettuare d’ufficio la verifica «..del principio di prova positiva di mancata conoscenza offerto dal condannato per verificarne l’idoneità dimostrativa», senza la quale la Corte di appello sarebbe, perciò, incorsa nell’erronea applicazione degli artt. 420-bis, 629-bis cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME ha presentato una memoria personale, depositata in data 10 ottobre 2024, con cui afferma che, dopo la sua espulsione dall’Italia, non ha avuto più alcun contatto con il difensore AVV_NOTAIO, e quindi, di non essersi potuto difendere nel processo, mentre la difesa ha depositato una memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., in replica alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso nel suo complesso è infondato e deve essere, pertanto, respinto per le ragioni di seguito indicate.
2. In primo luogo va evidenziato che NOME COGNOME presentava personalmente istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. proc. pen. alla Corte di appello di Torino, adducendo di non aver mai avuto conoscenza né del processo davanti al Tribunale di Aosta né di quello davanti alla Corte di appello di Torino (relativi al proc. pen. n.25263/2011 R.G.N.R.), conclusosi con la sentenza di condanna emessa il 15 ottobre 2019 e divenuta irrevocabile il 28 febbraio 2020. Nell’istanza COGNOME, tre le altre cose, affermava «…che prima dell’espulsione il sottoscritto aveva conferito nomina all’AVV_NOTAIO del foro di Genova; che il 10 dicembre 2014 il sottoscritto veniva contattato dal difensore per la firma di un ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino del 11 novembre 2014; che successivamente l’AVV_NOTAIO non ha più contattato lo scrivente, pur essendo in possesso di un numero di telefono attivo, ed aveva dismesso il mandato senza darne informazione al sottoscritto».
Nell’odierno ricorso per cassazione si afferma che NOME COGNOME, detenuto a titolo definitivo per altra causa, in data 20 settembre 2014 aveva nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO del foro di Genova per farsi assistere all’udienza davanti al Tribunale del riesame di Torino, fissata per il giorno 11 novembre 2014 a seguito di appello del P.M. avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare proprio nell’ambito del proc. pen. R.G.N.R. n.25263/2011 (diverso rispetto a quello per il quale era stato arrestato). In data 24 settembre 2014 era stata eseguita l’espulsione nei confronti del ricorrente, essendo egli allora detenuto unicamente in relazione al titolo definitivo derivante da altro procedimento.
In data 10 dicembre 2014 era stato proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l’appello del P.M. in relazione al quale era avvenuta la nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO; la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso di NOME COGNOME per difetto di interesse. Successivamente in data 8 agosto 2017 dopo l’apertura del dibattimento, l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva, infine, dismesso il mandato conferitogli «non avendo più contatti con l’imputato».
2.1 Da quanto sopra riportato risulta, perciò, pacifico e non contestato che NOME COGNOME effettuò la nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO del foro di Genova per farsi assistere all’udienza davanti al Tribunale del riesame di Torino, fissata per il giorno 11 novembre 2014. Controversa è, invece, la conoscenza da parte di COGNOME del successivo ricorso per cassazione del dicembre 2014 che riporta in calce la sua firma, di cui la difesa deduce nel presente ricorso il difetto di autenticità, anche sulla scorta di una consulenza tecnica grafologica.
Tuttavia, va evidenziato, sul punto, quanto NOME COGNOME ha affermato, con dichiarazioni spontanee, davanti la Corte di appello di Torino nel corso dell’udienza camerale del 7 marzo 2024, fissata a seguito di richiesta di rescissione del giudicato, e precisamente: « Sono stato espulso e sono andato in Albania un paio di mesi; dopo ho sentito il mio difensore che all’epoca era l’AVV_NOTAIO del foro di Genova, il quale mi ha detto che per qualunque cosa ci avrebbe pensato lui e prima di andar via mi ha fatto firmare due fogli in bianco. Il numero è ancora attivo e lo usano mio padre e mia madre».
Tali dichiarazioni risultano del tutto coerenti con quanto COGNOME ha dichiarato nell’istanza di rescissione del giudicato, nella parte sopra riportata, e cioè che egli venne contattato dall’AVV_NOTAIO, all’epoca suo difensore di fiducia, per firmare un ricorso per cassazione, precisando, davanti alla Corte torinese, di aver firmato a tal fine due fogli in bianco. A prescindere dalla veridicità di tale ultima affermazione, dalla lettura congiunta delle due dichiarazioni rilasciate dal ricorrente personalmente, risulta ribadito dall’interessato che egli fu contattato nel dicembre 2014 dal suo difensore per presentare ricorso per cassazione.
Quanto alle ragioni della presente impugnazione, in primo luogo deve essere evidenziato che la Corte di appello ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato affermando quanto segue: «…sono dunque ben due gli indici presuntivi di conoscenza del processo sussistenti nel caso di specie, ossia il fatto che l’imputato sia stato arrestato per i fatti per cui è processo, e il fatto che abbia nominato difensore fiduciario, col quale era suo onere mantenere contatti periodici». La difesa eccepisce che il primo indice di conoscenza, ossia l’arresto per i fatti per cui fu condannato, sarebbe errato in quanto NOME COGNOME era detenuto per altra causa quando nominò difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO nell’ambito del proc. pen. R.G.N.R. n.25263/2011. Dagli atti processuali, effettivamente, risulta che il ricorrente non fu arrestato per i fatti da cui scaturisce il presente ricorso.
Tuttavia, si ritiene che l’errore della Corte territoriale sul punto non inficia la valid della decisione di rigetto dell’istanza ex art.629-bis cod. proc. pen., che ha per oggetto l’accertamento dell’eventuale ignoranza incolpevole del procedimento in capo a colui che richiedere la rescissione del giudicato.
Sul tema giova ricordare che in seguito all’introduzione della disciplina sull’assenza avvenuta nel 2014, la Suprema Corte nel suo massimo consesso (sì veda Sez. un., n.23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv.279420-01) ha ritenuto di dover escludere la natura presuntiva degli indici di conoscenza previsti nel testo allora vigente, sottolineando che «anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel
senso di effettività», potendo solo in tal modo la circostanza del conferimento di un mandato fiduciario divenire elemento utile per inferire la conoscenza del procedimento in capo all’imputato. Tuttavia, deve essere rimarcato che l’effettività del rapporto tra imputato e difensore di fiducia si fonda, inevitabilmente, non solo sulla diligenza, correttezza e professionalità del difensore, ma anche su un onere di normale diligenza in capo all’imputato. La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha affermato il principio secondo cui: «In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che sussistesse tale ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell’ipotesi in cui, a seguito della rinuncia a mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l’imputata, arrestata in flagranza, non provvedeva alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio)». (così Sez.2, n.14787 del 25/01/2017, Rv.269554-01, conf. Sez.2, n.33574 del 14/07/2016, Rv.267499-01). 3.1 Nel caso di specie, secondo le dichiarazioni rilasciate in due occasioni dal ricorrente, sopra evidenziate, risulta che NOME COGNOME fu contattato nel dicembre 2014 dal suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO del foro di Genova, allo scopo di ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Torino. COGNOME ha dichiarato, inoltre, di aver firmato due fogli in bianco su richiesta del difensore, di cui sapeva essere attivo il numero cellulare in suo possesso perché utilizzato dai genitori. Si può, perciò, affermare con certezza che oltre all’iniziale nomina fiduciaria vi fu almeno un altro contatto con il difensore per proseguire l’attività difensiva, salvo il fatto che NOME COGNOME ha ritrattato, sia l’affermazion di essere stato contattato dall’AVV_NOTAIO prima della presentazione del ricorso per cassazione (si veda la sua memoria personale depositata in data 10/10/2024), senza, però, spiegare perché in precedenza avrebbe, invece, dichiarato il falso, e sia, in precedenza, di aver sottoscritto il ricorso per cassazione, disconoscendo la firma presente in calce al documento stesso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso deve essere rigettato perché la conclamata inattendibilità del ricorrente sui presupposti di fatto relativi all’accertamento della mancata conoscenza del processo a suo carico, non può che essere ragione ostativa dell’accoglimento
dell’istanza ex art.629-bis cod. proc. pen., come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, che ha affermato «come le proteste di mancata incolpevole conoscenza del processo da parte del COGNOME siano destituite di prova, a fronte dell’esistenza di indici di conoscenza del processo non superati da alcuna risultanza contraria, ed anzi cristallizzati dall’inattendibilità delle dichiarazioni dell’istante». Si trat tutta evidenza, di un principio generale in materia di tutela giudiziaria dei diritti, base al quale chi intende ottenere un provvedimento giudiziario a sé favorevole deve, quantomeno, fornire un quadro chiaro e coerente delle circostanze di fatto poste a fondamento della sua pretesa, non potendo pretendersi, al contrario, che sia l’autorità giudiziaria, soprattutto in sede di gravame, ad accertare d’ufficio quale sia la versione veritiera dei fatti da lui riferita in maniera palesemente contraddittoria. Tale assunto vale anche con riferimento alle censure in ordine alla mancata attivazione della Corte territoriale per accertare l’autenticità della firma apposta in calce al ricorso per cassazione, disponendo a tal fine una perizia grafologica; l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e puntuale, ha, infatti, valutato che la relazione grafologica prodotta dalla difesa fosse inattendibile nelle sue conclusioni, stante la scarsità delle scritture utilizzate per l comparazione, così respingendo per tale ragione l’istanza difensiva. Si tratta di un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, adeguatamente motivato, a fronte del quale il ricorrente si è sostanzialmente limitato a riproporre censure già valutate dalla Corte territoriale.
Per le considerazioni sin qui esposte si ritiene che l’ordinanza impugnata non presenta vizi motivazionali e non è viziata da alcuna violazione di legge; il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore