Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1520 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1520 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESAGNE il 05/05/1967
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con provvedimento del 22 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal procuratore speciale di NOME COGNOME con riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Taranto del 25 maggio 2022, pronunciata, nell’assenza del difensore, nonostante l’omessa comunicazione a quest’ultimo del rinvio d’ufficio disposto per la precedente udienza del 6 aprile 2022 e per le successive udienze.
Nell’interesse del Capodieci è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi con i quali si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale attribuito rilievo al difetto di notific sopra indicato.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come chiarito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
Nel caso di specie, non risulta dimostrata la comunicazione dell’udienza di rinvio al 6 aprile 2023, con la conseguenza che il processo è stato definito nonostante una nullità che ha impedito una consapevole partecipazione alla formazione della decisione.
Ne segue l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione alla
Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Così deciso il 23/11/2023