Rescissione del Giudicato: I Limiti tra Rimedi Processuali
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla netta distinzione tra due strumenti processuali fondamentali: la restituzione nel termine e la rescissione del giudicato. La Suprema Corte ha stabilito che questi due rimedi non sono fungibili e una richiesta errata non può essere “corretta” o riqualificata dal giudice. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma, divenuta definitiva per uno degli imputati nel dicembre 2019. L’imputato, evidentemente venuto a conoscenza della condanna solo in un secondo momento, presentava un’istanza alla Corte d’Appello chiedendo la “restituzione nel termine” per poter impugnare la sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, rigettava la richiesta. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che i giudici d’appello avrebbero dovuto, in realtà, riqualificare la sua istanza e trattarla come una richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis del codice di procedura penale, ritenendo che ne sussistessero i presupposti.
La Decisione della Corte sulla Rescissione del Giudicato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno affermato con chiarezza un principio consolidato nella giurisprudenza: la richiesta di restituzione nel termine e quella di rescissione del giudicato sono istituti giuridici distinti, con finalità e presupposti differenti, e non possono essere considerati intercambiabili.
Le Motivazioni: Differenza tra Restituzione nel Termine e Rescissione del Giudicato
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nella diversità strutturale dei due rimedi. Citando diverse sentenze precedenti (tra cui la n. 33647/2022), i giudici hanno spiegato perché non è possibile applicare il cosiddetto “principio di conservazione degli atti” (art. 568, comma 5, c.p.p.), che permetterebbe di riqualificare un’impugnazione errata.
1. Natura Giuridica: Il principio di conservazione si applica esclusivamente ai rimedi qualificati dal codice come “impugnazioni”. L’istanza di restituzione nel termine, secondo la Corte, non rientra in questa categoria. È un rimedio di carattere generale volto a sanare una decadenza procedurale, non un mezzo per contestare nel merito una decisione.
2. Diversità di “Petitum”: I due istituti si caratterizzano per una fondamentale diversità di petitum, ovvero dell’oggetto della richiesta. Con la restituzione nel termine, si chiede al giudice di essere autorizzati a compiere un atto (in questo caso, l’appello) che non si è potuto compiere entro la scadenza per cause di forza maggiore. Con la rescissione del giudicato, invece, si attacca direttamente una sentenza definitiva, chiedendone la revoca perché il processo si è svolto in assenza non volontaria dell’imputato.
In sintesi, la Corte ha stabilito che confondere i due istituti o pretendere che il giudice ne operi d’ufficio la conversione è un errore procedurale che non può essere sanato. La scelta del rimedio corretto spetta alla parte e deve essere precisa sin dall’inizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ha importanti conseguenze pratiche. Sottolinea la necessità per i difensori di identificare con estrema precisione lo strumento processuale più adeguato alla situazione specifica del proprio assistito. Un errore nella qualificazione dell’istanza può portare a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente perdita del diritto di far valere le proprie ragioni.
Questa ordinanza ribadisce che il rigore formale nel diritto processuale penale non è un mero esercizio di stile, ma una garanzia fondamentale per la corretta amministrazione della giustizia. La chiarezza dei ruoli e la precisione degli atti sono essenziali per assicurare che ogni parte possa esercitare i propri diritti nei modi e nei termini previsti dalla legge, senza possibilità di sanatorie per errori di impostazione.
Una richiesta di restituzione nel termine può essere convertita dal giudice in una richiesta di rescissione del giudicato?
No, secondo la Corte di Cassazione ciò non è possibile. I due rimedi hanno natura e presupposti diversi. Il principio di conservazione degli atti (art. 568 c.p.p.) non si applica, perché la restituzione nel termine non è un’impugnazione in senso tecnico.
Qual è la principale differenza tra i due istituti secondo la sentenza?
La differenza fondamentale risiede nel ‘petitum’, cioè nell’oggetto della richiesta. La restituzione nel termine mira a riaprire una scadenza per compiere un atto, mentre la rescissione del giudicato mira a revocare una sentenza definitiva emessa in assenza dell’imputato.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente in questo caso specifico?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la decisione della Corte d’Appello è stata confermata e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31486 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 29.11.2023 con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza con la quale era stata chiesta la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2019 nei confronti, tra gli altri, di COGNOME NOME, divenuta irrevocabile, per lo stesso, il 2 dicembre 2019;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale non applicato la disciplina della rescissione del giudicato pur sussistendone presupposti, è manifestamente infondato in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, tra tante, Sez. 3, Sentenza n. 33647 del 08/07/2022, Rv. 283474 – 01, secondo cui “L’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis co proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine”; nonchè Sez. 1, Sentenz n. 23426 del 15/04/2015, Rv. 263794 – 01; v. altresì Sez. 6, n. 2209 del 19/11/2020 Cc. (dep. 19/01/2021), Rv. 280346 – 01, secondo cui la richiesta di rescissione del giudicato non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., poiché le due istanze si caratterizzano per diversità d “petitum”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024.