Rescissione del Giudicato: l’Unico Rimedio Contro la Condanna in Assenza
Quando una sentenza penale diventa definitiva, si parla di ‘giudicato’. Questo significa che la decisione non può più essere messa in discussione con gli appelli ordinari. Tuttavia, cosa accade se un imputato viene condannato ‘in assenza’ e sostiene di non aver mai saputo del processo a suo carico? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce qual è l’unico strumento a sua disposizione, ovvero la rescissione del giudicato, e perché altri rimedi, come l’incidente di esecuzione, non sono ammissibili.
Il Caso in Esame: un Errore Procedurale Fatale
La vicenda riguarda un individuo condannato con sentenza definitiva dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, processato in assenza, sosteneva di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico a causa di presunte irregolarità nelle notifiche degli atti giudiziari. Per far valere le sue ragioni, ha proposto un ‘incidente di esecuzione’, uno strumento pensato per risolvere problemi che sorgono nella fase esecutiva della pena, non per rimettere in discussione la validità della condanna.
La Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la sua richiesta. L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Scelta del Rimedio Corretto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale della procedura penale, già sancito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza ‘Lovric’.
Il punto centrale è la netta distinzione tra i diversi strumenti processuali a disposizione delle parti. L’incidente di esecuzione non può essere utilizzato per denunciare nullità assolute e insanabili, come la mancata citazione dell’imputato, che si sarebbero verificate durante il processo di cognizione. Una volta che la sentenza è passata in giudicato, queste questioni sono precluse.
Le Motivazioni: la Differenza tra Incidente di Esecuzione e Rescissione del Giudicato
La Corte ha spiegato in modo inequivocabile che l’ordinamento prevede un rimedio specifico e dedicato per la situazione lamentata dal ricorrente: la rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale.
Questo istituto è stato introdotto proprio per tutelare l’imputato che, senza sua colpa, non ha avuto conoscenza della celebrazione del processo. Attraverso la richiesta di rescissione, l’interessato può chiedere un nuovo processo dimostrando la sua incolpevole ignoranza.
I giudici hanno sottolineato l’eterogeneità, per natura e funzione, tra i due rimedi:
* L’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) serve a risolvere problemi legati all’esecuzione della pena (es. calcolo della pena, applicazione di benefici), ma presuppone la validità del titolo esecutivo (la sentenza).
* La rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) è un’impugnazione straordinaria che attacca direttamente il giudicato, mirando a travolgerlo per consentire la celebrazione di un nuovo giudizio di merito.
Proprio per questa diversità strutturale, la Corte ha specificato che non è possibile ‘riqualificare’ un incidente di esecuzione in una richiesta di rescissione. La scelta del rimedio sbagliato comporta l’inammissibilità dell’azione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, conferma la rigidità del sistema delle impugnazioni penali: ogni strumento ha una sua precisa funzione e non può essere utilizzato in modo intercambiabile. Per la difesa, ciò significa che è cruciale individuare fin da subito il corretto canale procedurale per far valere le proprie ragioni.
In secondo luogo, viene rafforzato il ruolo centrale della rescissione del giudicato come unica via per contestare una condanna in assenza basata sulla mancata conoscenza del processo. Qualsiasi altro tentativo, come l’incidente di esecuzione, è destinato a fallire. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a riprova della manifesta infondatezza del suo approccio processuale.
È possibile contestare una sentenza definitiva, emessa in un processo celebrato in assenza, tramite un incidente di esecuzione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’incidente di esecuzione non è lo strumento idoneo a far valere nullità verificatesi nel processo di cognizione, una volta che la sentenza è diventata definitiva.
Qual è il rimedio corretto per un imputato che sostiene di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico?
L’unico rimedio previsto dalla legge in questi casi è la richiesta di rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale. Questo strumento consente di chiedere un nuovo processo se si dimostra la mancata conoscenza incolpevole del procedimento.
Un giudice può convertire un incidente di esecuzione presentato erroneamente in una richiesta di rescissione del giudicato?
No. Secondo la Corte, i due rimedi sono troppo diversi per natura e funzione. Pertanto, un incidente di esecuzione non può essere riqualificato come richiesta di rescissione del giudicato, e la presentazione dello strumento errato porta all’inammissibilità della richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20977 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, in cui ci si duole che la Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, si sia limitata a ribadire la regolarità formale delle notifiche effettuate a COGNOME dalla stessa Corte in sede cognitiva senza approfondire l’effettiva conoscenza del processo da parte del medesimo, è manifestamente infondato.
Invero, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato i assenza – come nel caso in esame in cui il giudice dell’esecuzione sottolinea che il processo si è svolto ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. in assenza dell’imputato regolarmente assistito dal difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio – dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 – 01); inoltre, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 – 02).
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all’inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.