Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3162 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ULM (GERMANIA) il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/05/2023 della CORTE di APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che concludeva per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di NOME COGNOME rilevando che il processo di cui chiedeva la rescissione si era concluso con sentenza emessa il 13 aprile 2014 (irrevocabile il 17.11.2014), data anteriore alla entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 che ha introdot la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. In via preliminare si eccepiva che per il contumace la preclusione di chiedere la rescissione del giudicato violerebbe gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione creando una disparità di trattamento con chi è stato giudicato prima dell’entrata in vigore della I n. 67 del 2014, dato che il “contumace” potrebbe ricorrere solo all’istituto della restituzion nel termine prevista dall’art. 175 cod. proc. pen., che gli consente, tuttavia, di rinnovar solo il giudizio di appello, ma non quello di primo grado;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione dell disciplina applicabile in ossequio al principio del tempus regit actum: la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere individuata in relazione al momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna;
2.3. violazione di legge (art. 15-bis della I. n. 67 del 2014) e vizio di motivazione: non sarebbe stata applicata la disciplina transitoria prevista dall’art. 15-bis della I. n. 67 del 2014 in relazione alla condizione di irreperibilità del COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 terzo motivo ricorso è fondato ed assorbe gli altri.
1.1. Il collegio rileva che, quando è entrata in vigore la I. 28 aprile 2014, n. 67, procedimento a carico di NOME COGNOME era “pendente”, in quanto la sentenza della quale si chiede la rescissione è passata in giudicato il 17 novembre 2014.
Tale processo rientra, dunque, nell’area di operatività della disciplina transitoria prevista dall’art. 15-bis della I. n. 67 del 2014, che prevede l’applicabilità della nuova disciplina – e, dunque, anche della rescissione del giudicato – al contumace che, come, COGNOME è stato dichiarato “irreperibile” nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso
Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023.