Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21894 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21894 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il 09/02/1993
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del P.M nella persona del Sostituto P.G. COGNOME.
Trattazione con rito cartolare
RITENUTO IN FATTO
COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna del 21 gennaio 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente con riferimento ad una sentenza del Tribunale di Modena del 21/02/2023 (irrevocabile il 5/05/2024), che lo ha condannato in ordine a diversi episodi di concorso in truffa.
La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza sotto due profili.
2.1. Il primo attiene alla tardività dell’istanza. Posto che il condannato assumeva di avere appreso della sentenza di condanna da un atto di citazione che era fondato sull’intervenuta condanna nel processo penale – notificato a suo padre NOME COGNOME con lui coimputato in quel processo – la Corte territoriale aveva rilevato che non era stata fornita la prova di quando sarebbe stata effettuata la notifica dell’atto di citazione, individuato come momento dal quale far derivare la conoscenza della condanna penale che avrebbe consentito di verificare la tempestività dell’istanza di rescissione del giudicato, pervenuta nella cancelleria della Corte di appello il 22/04/2024.
In ogni caso, decisiva ai fini della intempestività della richiesta era la circostanza che in relazione alla sentenza della quale si chiedeva la revoca il Procuratore della Repubblica aveva emesso provvedimento di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in data 21 aprile 2023, sicché almeno a partire da tale data doveva ritenersi che l’istante COGNOME NOME fosse a conoscenza dell’intervenuta condanna a suo carico.
2.2. Il secondo investe il merito della richiesta. Poiché agli atti del processo conclusosi con la sentenza di condanna vi era una missiva, datata 25 luglio 2019, indirizzata a COGNOME con la quale il suo difensore di fiducia comunicava la rinuncia al mandato, il condannato colpevolmente si era disinteressato del processo a suo carico.
La difesa affida il ricorso a due motivi.
3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 629-bis e 666 cod. proc. pen. e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta intempestività della richiesta di rescissione del giudicato. Osserva, al riguardo, la difesa che nelle argomentazioni della Corte di appello si annida una contraddizione, giacché i giudici, facendo riferimento all’ordine di esecuzione emesso nel 2023, con numero 195 di quell’anno, sembrano ritenere che la condanna della quale si chiede la revoca è la n. 1301/2022, emessa dal Tribunale di Modena il 20/07/2022 e
divenuta definitiva il 06/12/2022, mentre l’istanza di rescissione è riferita alla sentenza di condanna n. 427/2023 emessa dal medesimo Tribunale il 21/02/2023 e divenuta irrevocabile il 5/05/2024, oggetto dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 31/12/2024, sub n. 304/2024. Inconferente è, dunque, il richiamo operato dalla Corte territoriale, per fondare la decisione di inammissibilità per tardività della richiesta di rescissione del giudicato, ad un ordine di carcerazione emesso dal pubblico ministero nel 2023, quando la sentenza di cui si chiede la revoca neppure era passata in giudicato.
Quanto alla data della notificazione dell’atto di citazione essa era irrilevante, giacché la piena conoscenza delle imputazioni oggetto del processo penale e della sentenza di condanna del 21/02/2023 non era evincibile dall’atto di natura civilistica, peraltro notificato soltanto al padre, ed era stata acquisi compiutamente solo il 28 marzo 2024, data in cui il difensore aveva ottenuto gli atti del processo penale, con conseguente tempestività della richiesta di rescissione del giudicato avanzata il 22/04/2024.
3.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 629-bis e 420-bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta conoscenza del procedimento penale, assumendo – in sintesi e nei limiti che in questa sede rilevano – che l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia era intervenuta nella fase delle indagini preliminari e non risultava che la successiva rinuncia al mandato da parte del professionista nominato fiduciariamente fosse stata notificata al condannato, né che il legale avesse comunicato all’imputato l’intervenuta nomina del difensore di ufficio, con cui il ricorrente non aveva avuto contatto alcuno, né tantomeno l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (la cui notifica al domicilio eletto era financo pervenuta dopo un anno dalla rinuncia al mandato) o il decreto di citazione diretta a giudizio.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 1° aprile 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso seppur sotto profili differenti da quelli evocati d provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In punto di ammissibilità del ricorso assume, infatti, carattere assorbente quanto evidenziato dal P.G. nella requisitoria e relativo alla circostanza che sia stata avanzata un’istanza di rescissione del giudicato avverso una sentenza che non era ancora divenuta irrevocabile.
Alla fattispecie in esame si applica, infatti, la nuova formulazione dell’art. 629bis cod. proc. pen., introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia),
secondo cui la richiesta di rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato “nei cui confronti si sia proceduto in assenza … qualora provi che si stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza”.
Per l’individuazione della norma applicabile, infatti, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701 – 01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528 – 01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891 – 01).
Orbene, secondo la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., vigente a decorrere dal 29 dicembre 2022, solo “il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato”.
Tanto premesso, la conoscenza del processo da parte del ricorrente è intervenuta – per come sostenuto dalla difesa – solo il 28 marzo 2024, allorché il legale riusciva a recuperare presso la cancelleria dibattimentale del Tribunale di Modena la sentenza penale di condanna a cui aveva fatto generico riferimento l’atto di citazione civile notificato al padre del ricorrente.
Nella fattispecie, essendo sul punto corretta la ricostruzione operata dal ricorrente, risulta che la condanna della quale si chiede la revoca non è la n. 1301/2022, emessa dal Tribunale di Modena il 20/07/2022 e divenuta definitiva il 6/12/2022 (per come erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello che fa riferimento ad un provvedimento di esecuzione del 21/04/2023 (v. all. 2 delle produzioni difensive), bensì quella oggetto della sentenza n. 427/2023 emessa dal medesimo Tribunale il 21/02/2023 e divenuta irrevocabile il 5/05/2024, oggetto dell’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 31/12/2024, sub n. 304/2024, emesso e notificato al ricorrente solo nel dicembre 2024 (v. all. 3 produzioni difensive).
Da ciò ne deriva, però, che, allorquando la richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta, cioè il 22 aprile 2024, la sentenza della quale si chiedeva la revoca non era passata in giudicato, essendo divenuta irrevocabile solo il successivo 5 maggio 2024. Né può avere rilievo alcuno la circostanza che a distanza di un anno dalla emissione della pronuncia di primo grado “il provvedimento poteva e doveva ritenersi passato in giudicato”, come afferma il
difensore: si tratta, infatti, di considerazione priva di rilievo giuridico, risulta l’irrevocabilità intervenuta solo il 5 maggio 2024.
Il passaggio in giudicato, infatti, assume valenza di requisito di ammissibilità
dell’istanza di rescissione e deve sussistere al momento della sua proposizione, in quanto lo strumento atto a far valere l’assenza di effettiva conoscenza della
sentenza di condanna non ancora divenuta irrevocabile va individuato, alla stregua dei commi 2 e
2-bis dell’art. 175 cod. proc. pen., in quello differente della
restituzione nel termine per impugnare.
3. Dalle considerazioni svolte consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 maggio 2025.