Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27253 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27253 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 677/2025
NOME COGNOME
CC – 09/05/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 6757/2025
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova nei confronti di
NOME (CODICE_FISCALE nato in Romania il 12/10/1968
avverso l’ordinanza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento del provvedimento impugnato;
la memoria presentata dallÕavvocato NOME COGNOME che, nellÕinteresse di NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso;
Con ordinanza del giorno 11 novembre 2024 la Corte di appello di Genova ha revocato 629cod. proc. pen. la sentenza in data 23 settembre 2009 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato NOME COGNOME per il delitto aggravato di furto nonchŽ la sentenza con la quale la Corte di appello aveva confermato la prima decisione.
Il Procuratore generale presso la Corte dÕappello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta ordinanza, denunciando Ð con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) Ð la violazione degli artt. 172, comma 4, cod. proc. pen. e 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742: il Giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva Ð alla luce del disposto normativo, nonchŽ di quanto chiarito dalla giurisprudenza Ð la richiesta di rescissione del giudicato depositata il 1¡ ottobre 2024, non computando nel termine di rito di trenta giorni (sospeso durante il periodo feriale) il giorno 1¡ settembre 2024, nonostante il COGNOME abbia avuto contezza della sentenza di condanna il 14 agosto 2024.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha chiesto lÕannullamento del provvedimento impugnato, in ragione della fondatezza del ricorso.
LÕavvocato NOME COGNOME nellÕinteresse di NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di rigettare il ricorso, deducendo che esso si fonderebbe su un erroneo presupposto in quanto il deposito dellÕistanza di rescissione ha avuto luogo il 30 settembre 2024, a mezzo PEC e dunque tempestivamente, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (cfr. ricevuta di consegna dellÕistanza).
Il ricorso del Procuratore generale è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dalla difesa, la richiesta di rescissione del giudicato è stata ritualmente depositata presso la cancelleria della Corte di appello a mezzo PEC il 30 settembre 2024 (cfr. ricevuta di consegna del medesimo messaggio di posta elettronica) e non il successivo giorno 1 ottobre, come invece indicato nel provvedimento impugnato. Pertanto, lÕatto è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla conoscenza da parte del COGNOME (pacificamente intervenuta il 14 agosto 2024) della sentenza di condanna , in virtù della sospensione feriale dei termini dal 1¼ al 31 agosto (art. 1 legge n. 742 del 1969).
Rigetta il ricorso del Procuratore generale
Cos’ deciso il 09/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME