Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10986 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Pisa il giorno il giorno 23/4/1969 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 23/9/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato in forma cartolare; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 settembre 2024, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. (con le correlate richieste di sospensione dell’esecuzione e di remissione nel termine per impugnare) in relazione alla
sentenza emessa in data 29 aprile 2022 dal Tribunale di Pisa nei confronti di NOME COGNOME e divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2022.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del condannato, deducendo: violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. derivante dall’errata applicazione della norma di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere tardiva la presentazione della richiesta di rescissione ciò in quanto avrebbe omesso di valutare che:
il COGNOME è un soggetto privo di studi e quindi privo di conoscenze tecnico-giuridiche tali da consentirgli di comprendere cosa riguardava la parte dell’ordine di esecuzione relativa alla sentenza de qua;
il condannato ha appreso per la prima volta dell’esistenza della sentenza oggetto della richiesta solo allorquando gli fu notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti datato 16 novembre 2023 e notificatogli il giorno successivo;
il condannato ha chiesto tramite il proprio difensore copia della sentenza interessata che ha ricevuto solo in data 24 gennaio 2024, potendo solo da tale data valutare la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato;
la Corte di cassazione ha chiarito in tempi recenti che il termine per avanzare la richiesta di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. decorre dall’effettiv conoscenza del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ necessario, innanzitutto, ricordare che ai sensi secondo comma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. «la richiesta è presentata … a pena di inammissibilità … entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
Questa Corte di legittimità ha già avtíto modo di chiarire (ex ceteris: Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 – 01) che è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo.
Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo.
Escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.
Ebbene, nel caso in esame, l’istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale verificare la tempestività dell’istanza, non potendosi di certo ritenere tale un elemento come quello addotto dal difensore circa l’assenza di scolarità (peraltro indimostrata) del COGNOME e la conseguente incapacità di comprendere il contenuto del provvedimento di esecuzione notificatogli in carcere il 17 novembre 2023.
Non bisogna, infatti, dimenticare che il condannato, ancorché eventualmente privo di conoscenze tecnico giuridiche, ben avrebbe potuto, una volta ricevuta la notifica del provvedimento di esecuzione, rivolgersi nell’immediatezza ad un difensore al fine di ottenere consigli ed indicazioni sul facere nei termini di legge.
In ogni caso deve essere ricordato che questa Corte di legittimità ha enunciato il principio, ritenuto condivisibile anche dall’odierno Collegio, secondo il quale «In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281925 – 01) con la conseguenza che – contrariamente all’assunto difensivo – è del tutto irrilevante il momento in cui il Di COGNOME ha avuto completa conoscenza del contenuto della sentenza conclusiva.
Corretta risulta pertanto la decisione della Corte di appello di Firenze che, sulla base di elementi oggettivi, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen. formulata nell’interesse del Di COGNOME.
Deve solo aggiungersi, per solo dovere di completezza, che la notifica di un provvedimento che incide sulla libertà personale è certamente elemento che non
può lasciare indifferente il destinatario (ancorché già detenuto per altra causa) unita alla circostanza che risultano trascorsi ben 88 giorni tra la notifica de provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (17 novembre 2023) ed il momento di presentazione della richiesta di rescissione del giudicato (12 febbraio 2024), quindi un tempo quasi triplo rispetto al termine perentorio indicato dalla legge, evidenzia una colpa dello stesso condannato nel mancato rispetto del termine medesimo.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025.