Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3173 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3173 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La Corte di appello di Trieste respingeva l’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di NOME COGNOME in relazione alla sentenza del Tribunale di Trieste che 15 ottobre 2018.
1.1 Avverso l’ordinanza proponevano ricorso i difensori di NOME, eccependo che la Corte di appello erroneamente aveva assunto che i difensori avevano richiesto la remissione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. “atteso che il processo nei confronti di NOME COGNOME era stato celebrato in assenza”, posto che NOME era stato dichiarato assente alla prima udienza dell’8 febbraio 2016, ma poi aveva lasciato l’Italia e fatto rientro in Romania, dove era stato rintracciato, per cui non aveva avuto effettiva conoscenza del processo; doveva poi considerarsi che gli avvisi fatti a NOME al momento del fermo e quindi della identificazione e della nomina del difensore erano stati fatti in base alla precedente normativa, che prevedeva non l’assenza, ma la contumacia dell’imputato..
I difensori rilevano che il giudice di primo grado aveva dichiarato l’assenza dell’imputato, ritenendo valida e sufficiente l’elezione di domicilio presso i difensore, per cui non era applicabile il rimedio della rescissione; doveva quindi trovare applicazione il rimedio dell’art. 175 cod. proc. pen. poiché COGNOME era stato dichiarato giustamente assente, ma non aveva avuto modo di avere una effettiva conoscenza del procedimento; chiedevano quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Come rilevato dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria, il ricorrente è stato giudicato in assenza per cui il rimedio applicabile avrebbe dovuto essere quello della rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., e non quello della restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.; sul punto, si deve inoltre ribadire che “l’istanza di restituzione nel termin proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez.3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474).
Nella motivazione della citata sentenza viene osservato che Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, nel risolvere negativamente la “contigua” questione della possibilità di riqualificare come rescissione del
giudicato una richiesta di incidente di esecuzione, le Sezioni Unite hanno l’altro osservato (§ 10.2 della motivazione) che il contrario indi «assolutamente minoritario ed isolato nel panorama delle pronunce di legittimit in primo luogo è stato già smentito da Sez. U. Burba, che sul piano generale escluso ogni possibilità di riqualificare la richiesta di rescissione del gi come restituzione nel termine ed anche quale incidente di esecuzione, tenu conto del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione»
Del tutto irrilevante è poi il fatto che NOME avesse eletto domicilio i 16 febbraio 2014, posto che l’istituto della rescissione del giudicato, di cui 629-bis cod. proc. pen., si applica ai procedimenti nei quali sia stata dich l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimen contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all’entrata in vigore d legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel t per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel te previgente; corretta, pertanto, è stata la decisione della Corte di appello.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibil ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore de Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 06/12/2023