Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23326 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 28/09/2022
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, adito ex artt. 6:70 e 175 c.p.p., con ordinanza del 28 settembre 2022 ha rigettato la richiesta di NOME di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna a suo carico emessa in data 22 novembre 2019 dal Tribunale di Napoli per il reato di cui all’art. 385 c.p.
Nel ricorso, presentato dal difensore dell’imputato, si deduce un unico motivo, relativo alla illegittima dichiarazione di . assenza effettuata dal Tribunale in sede di giudizio di cognizione in quanto fondata sul presupposto – errato – che NOME avesse avuto comunque conoscenza della celebrazione del processo a suo carico per evasione, mentre il decreto di citazione era stato notificato al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., nonostante non fosse stata previamente disposta la notifica dell’atto presso il domicilio eletto dall’imputato (INDIRIZZO presso Campo nomadi a Napoli).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti del procedimento – che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio di natura processuale – emerge che il domicilio eletto dallo COGNOME (INDIRIZZO) e presso il quale egli non venne rinvenuto, da cui la notifica ex art. 161 comma 4 c.p.p. è relativo a procedimento per sfruttamento della prostituzione (art. 3 I. 75 del 1958) nel quale l’indagato fu dapprima sottoposto a custodia in carcere e quindi agli arresti domiciliari. Il 10/12/2015, all’atto della scarcerazione dall’istituto penitenziario ex art. 161 comma 3 c.p.p., NOME elesse domicilio in “INDIRIZZO“. Il successivo 19/12/2015 NOME si allontanò da tale domicilio di tal che venne aperto ulteriore procedimento nel quale fu direttamente citato a giudizio per evasione (procedimento sfociato nella condanna oggetto dell’attuale ricorso).
L’elezione di domicilio sopra indicata è dunque relativa al procedimento per sfruttamento della prostituzione mentre non risulta elezione riferita al procedimento penale per evasione. Pertanto, la notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato di ufficio, ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., è da considerarsi affetta da nullità in quanto non fondata su una precedente elezione di domicilio riferibile a quel procedimento penale. A tale riguardo, si è infatti precisato che «l’elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell’ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell’ambito di altri procedimenti, sia pure
geneticamente collegati a quello originario. Ne consegue che l’elezione di domicilio fatta dal detenuto al momento della sua scarcerazione, ai sensi dell’art. 161, comma terzo, cod. proc. pen., è limitata al procedimento nel quale è resa e non estende i suoi effetti ad altri procedimenti, salvo che dall’atto non risulti una diversa ed inequivoca dichiarazione dell’interessato» (Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650).
Tutto ciò premesso, va però rilevato che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza; dí:ill’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 2020 – dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931).
Da ciò deriva che il presente ricorso è inammissibile atteso che lo strumento prescelto dal condannato (incidente di esecuzione) non è idoneo a far rilevare il denunciato vizio processuale; vizio invece rimuovibile, ove ne sussistano i presupposti, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023
Ilp sigliere estensore