Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9206 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a ROMA il 01/03/1994
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di Velletri
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., chiedendo la restituzione nei termini per proporre appello, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica (COGNOME aveva eletto domicilio in Ardea, alla INDIRIZZO e qui, all’esito di un tentativo di notifica, era ris irreperibile; la notifica della vocatio in ius era stata effettuata, pertanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore di ufficio; nel corso del giudizio di primo grado, sta l’intervenuta novella legislativa, la posizione della Hrustic era stata mutata da contumace i assente e, in data 20/03/2019, era stata emessa sentenza di condanna, nei confronti della stessa, alla pena di anni tre di reclusione; l’avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell’ 548 cod. proc. pen., era stato infine notificato al difensore d’ufficio);
Rilevato che, nel provvedimento impugnato, viene dato atto della impossibilità di ritenere acquisita – ad opera dell’istante – una sicura consapevolezza circa l’esistenza del processo a suo carico, stante la mancata ricezione della vocatio in ius;
Ritenuto che il rimedio esperibile in tale situazione – secondo quanto correttamente rivenuto nell’avversata decisione – sarebbe stata la richiesta di rescissione del giudicato ai sen dell’art. 629-bis cod. pen. (così Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01, a mente della quale: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenu passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpe mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse»);
Rilevato che la stessa sentenza delle Sezioni Unite COGNOME ha stabilito che «La richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi»;
Rilevato che – a fronte di una decisione di ineccepibile coerenza rispetto a tali principi d diritto – la ,difesa spende esclusivamente motivazioni assertive, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, nonché erronea applicazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e di irretroattività di cui all’art. 25 Cost., in relazione all’art. 2 cod. tiene conto, la difesa, del fatto le Sezioni Unite COGNOME siano intervenute a dirimere un contrast
giurisprudenziale, senza determinare alcuna forma di applicazione retroattiva di disciplina sfavorevole);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi un’ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.